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Sinodo: il commento del Card. Raymond Leo Burke sulla Relatio finalis

Card. Burke

“L’intero documento richiede un attento studio, per capire esattamente quale sia il suggerimento offerto al Romano Pontefice, in accordo con la natura del Sinodo dei Vescovi, «nella salvaguardia e nell’incremento della fede e dei costumi, nell’osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica» (can. 342).

La sezione intitolata Discernimento e integrazione (paragrafi 84-86) è, tuttavia, motivo di immediata preoccupazione per la mancanza di chiarezza su di una questione fondamentale per la fede: l’indissolubilità del vincolo matrimoniale, che tanto la ragione quanto la fede insegnano a tutti gli uomini. Innanzi tutto, il termine integrazione è banale e teologicamente ambiguo. Non vedo come possa essere «la chiave dell’accompagnamento pastorale di queste unioni matrimoniali irregolari».

La chiave interpretativa della loro cura pastorale dev’essere la comunione fondata sulla verità del matrimonio in Cristo, matrimonio che va onorato e praticato, anche quando un coniuge sia stato abbandonato dall’altro a causa del peccato. La grazia del Sacramento del Santo Matrimonio rafforza il coniuge lasciato nel vivere fedelmente il vincolo nuziale, perseverando nel chiedere la salvezza del consorte che ha abbandonato l’unione matrimoniale.

Io ho conosciuto sin dalla mia infanzia e continuo a conoscere fedeli Cattolici, i cui matrimoni sono stati, in qualche modo, interrotti, ma che, credendo nella grazia del Sacramento, continuano a vivere nella fedeltà la loro unione. Essi guardano alla Chiesa affinché li accompagni, così da aiutarli a restare fedeli alla verità di Cristo nella loro vita.

In secondo luogo, la citazione fatta del n. 84 della Familiaris Consortio è fuorviante. Nel 1980, in quel Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia, come in tutta la storia della Chiesa, vi sono sempre state pressioni perché si ammettesse il divorzio a causa delle situazioni dolorose di coloro che vivono unioni irregolari, cioè di coloro che non vivono in accordo con la verità di Cristo sul matrimonio, quella che Lui ha chiaramente annunciato nei Vangeli (Mt 19, 3-12; Mc 10, 2-12).

Benché nel n. 84 san Giovanni Paolo II riconosca le diverse situazioni di quanti si trovino a vivere un’unione irregolare ed esorti i pastori e l’intera comunità ad aiutarli come veri fratelli e sorelle in Cristo in virtù del Battesimo, egli conclude: «La Chiesa tuttavia ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati». Egli ricorda poi la ragione di tale prassi: «dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata ed attuata dall’Eucaristia». Ha poi notato giustamente come una differente prassi indurrebbe i fedeli «in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio».

In terzo luogo, la citazione del Catechismo della Chiesa Cattolica (n. 1735) sull’imputabilità dev’essere interpretata in termini di libertà, che «rende l’uomo responsabile dei suoi atti, nella misura in cui sono volontari» (CCC, n. 1734).

L’esclusione dai Sacramenti di coloro che vivano un’unione matrimoniale irregolare non costituisce un giudizio circa la loro responsabilità per la rottura del vincolo nuziale, cui sono legati. È piuttosto il riconoscimento oggettivo di questo legame. La Dichiarazione del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi del 24 giugno 2000, che viene citata, è in completo accordo con l’insegnamento costante e la prassi della Chiesa in materia, richiamando il n. 84 della Familiaris Consortio. Quella Dichiarazione mette in chiaro anche la finalità del confidarsi con un sacerdote in foro interno, cioè, con le parole di San Giovanni Paolo II, l’esser disposti «ad una forma di vita non più in contraddizione con l’indissolubilità del matrimonio» (Familiaris Consortio, n. 84).

La disciplina della Chiesa provvede ad una continua assistenza pastorale per seguire quanti, in situazione di unione irregolare, «per seri motivi – quali, ad esempio, l’educazione dei figli – non possano soddisfare l’obbligo della separazione», cosicché possano vivere castamente, nella fedeltà alla verità di Cristo (Familiaris Consortio, n. 84)».”

Fonte: National Catholic Register

Traduzione: Mauro Faverzani, 28/10/2015

Approfondimenti

La sezione “Discernimento e integrazione” della Relatio finalis del Sinodo

DISCERNIMENTO E INTEGRAZIONE

84. I battezzati che sono divorziati e risposati civilmente devono essere più integrati nelle comunità cristiane nei diversi modi possibili, evitando ogni occasione di scandalo. La logica dell’integrazione è la chiave del loro accompagnamento pastorale, perché non soltanto sappiano che appartengono al Corpo di Cristo che è la Chiesa, ma ne possano avere una gioiosa e feconda esperienza. Sono battezzati, sono fratelli e sorelle, lo Spirito Santo riversa in loro doni e carismi per il bene di tutti. La loro partecipazione può esprimersi in diversi servizi ecclesiali: occorre perciò discernere quali delle diverse forme di esclusione attualmente praticate in ambito liturgico, pastorale, educativo e istituzionale possano essere superate. Essi non solo non devono sentirsi scomunicati, ma possono vivere e maturare come membra vive della Chiesa, sentendola come una madre che li accoglie sempre, si prende cura di loro con affetto e li incoraggia nel cammino della vita e del Vangelo. Quest’integrazione è necessaria pure per la cura e l’educazione cristiana dei loro figli, che debbono essere considerati i più importanti. Per la comunità cristiana, prendersi cura di queste persone non è un indebolimento della propria fede e della testimonianza circa l’indissolubilità matrimoniale: anzi, la Chiesa esprime proprio in questa cura la sua carità.

85. San Giovanni Paolo II ha offerto un criterio complessivo, che rimane la base per la valutazione di queste situazioni: “Sappiano i pastori che, per amore della verità, sono obbligati a ben discernere le situazioni. C’è infatti differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente, e quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido. Ci sono infine coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell’educazione dei figli, e talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non era mai stato valido” (FC, 84). È quindi compito dei presbiteri accompagnare le persone interessate sulla via del discernimento secondo l’insegnamento della Chiesa e gli orientamenti del Vescovo. In questo processo sarà utile fare un esame di coscienza, tramite momenti di riflessione e di pentimento. I divorziati risposati dovrebbero chiedersi come si sono comportati verso i loro figli quando l’unione coniugale è entrata in crisi; se ci sono stati tentativi di riconciliazione; come è la situazione del partner abbandonato; quali conseguenze ha la nuova relazione sul resto della famiglia e la comunità dei fedeli; quale esempio essa offre ai giovani che si devono preparare al matrimonio. Una sincera riflessione può rafforzare la fiducia nella misericordia di Dio che non viene negata a nessuno.

Inoltre, non si può negare che in alcune circostanze “l’imputabilità e la responsabilità di un’azione possono essere sminuite o annullate” (CCC, 1735) a causa di diversi condizionamenti. Di conseguenza, il giudizio su una situazione oggettiva non deve portare ad un giudizio sulla “imputabilità soggettiva” (Pontificio Consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione del 24 giugno 2000, 2a). In determinate circostanze le persone trovano grandi difficoltà ad agire in modo diverso. Perciò, pur sostenendo una norma generale, è necessario riconoscere che la responsabilità rispetto a determinate azioni o decisioni non è la medesima in tutti i casi. Il discernimento pastorale, pure tenendo conto della coscienza rettamente formata delle persone, deve farsi carico di queste situazioni. Anche le conseguenze degli atti compiuti non sono necessariamente le stesse in tutti i casi.

86. Il percorso di accompagnamento e discernimento orienta questi fedeli alla presa di coscienza della loro situazione davanti a Dio. Il colloquio col sacerdote, in foro interno, concorre alla formazione di un giudizio corretto su ciò che ostacola la possibilità di una più piena partecipazione alla vita della Chiesa e sui passi che possono favorirla e farla crescere. Dato che nella stessa legge non c’è gradualità (cf. FC, 34), questo discernimento non potrà mai prescindere dalle esigenze di verità e di carità del Vangelo proposte dalla Chiesa. Perché questo avvenga, vanno garantite le necessarie condizioni di umiltà, riservatezza, amore alla Chiesa e al suo insegnamento, nella ricerca sincera della volontà di Dio e nel desiderio di giungere ad una risposta più perfetta ad essa.

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