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I motivi canonici di invalidità del Conclave 2025

sistina

Nella mia catechesi del 6 maggio ho esposto i criteri secondo i quali valutare la validità o meno del Conclave. Li riassumo brevemente. Non li posso esporre, altrimenti rifarei la stessa catechesi, chi è interessato può riascoltare il video della catechesi o leggere il PDF del mio intervento (link in descrizione)

La mia tesi per punti chiave:

  1. Se si parte dal presupposto che Benedetto XVI non abbia mai rinunciato validamente al papato — secondo gli studi che ho presentato nell’omelia del 13 ottobre 2024 — allora ne consegue che Jorge Mario Bergoglio non è mai stato Papa, poiché non si può eleggere un nuovo Pontefice se la sede non è vacante.
  2. In tale ottica, tutte le nomine Cardinalizie effettuate da Francesco risultano nulle, e i Cardinali da lui creati non sono veri Cardinali. Di conseguenza, non hanno diritto di partecipare al Conclave in atto, in quanto le norme speciali che regolano l’elezione papale (la Costituzione apostolica Universi Dominici Gregis) al numero 33 stabiliscono che «il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa».
  3. La partecipazione di soggetti non aventi diritto di voto (cioè i cardinali creati da Francesco) rende nulla l’elezione ai sensi del can. 169 del C.D.C[1].
  4. Dato che da altri è stata avanzata la possibilità di applicare il principio di supplenza per «risolvere» la situazione, ho argomentato esponendo i motivi per i quali non reputo applicabile il principio di supplenza tanto alle nomine cardinalizie di Francesco (principio che renderebbe quelle nomine valide), quanto al voto dei cardinali privi di nomina valida (principio che renderebbe valido il loro voto).
  5. In particolare, in questa mia argomentazione ho dato ampio spazio al motivo teologico: il principio di supplenza (Ecclesia supplet) salvaguarda il bene della Chiesa e delle anime, non può divenire strumento di dolo cattivo, cioè di un inganno concertato per produrre il male della Chiesa.
  6. Ho quindi indicato i contorni per la celebrazione di un valido Conclave. Vorrei qui riprendere questa parte per esteso, dandole una maggior enfasi, perché dalle domande che ho ricevuto ho capito che non è stata sufficientemente compresa.
Come avrebbe potuto darsi un valido Conclave?

Abbiamo detto che il can. 169 C.D.C. rende invalida qualsiasi elezione nella quale entrino a far parte soggetti privi del diritto.

Pertanto, secondo i requisiti definiti da UDG 33[2], avrebbero dovuto entrare in Conclave solo i Cardinali nominati da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI, che non avevano compiuto ancora 80 anni alla data dell’inizio della sede vacante. Ma attenzione a questa importante novità: ai sensi del Diritto l’inizio della sede vacante è da collocarsi alla morte di Benedetto XVI, avvenuta il 31 dicembre 2022.

Quindi in tutto, stiamo parlando ad oggi di 44 Cardinali e non solo 27, come sostengono altri. Infatti 27 di questi 44 non hanno ancora compiuto 80 anni e quindi sono stati chiamati a votare nel Conclave appena concluso, ma i restanti 17 non sono stati considerati elettori e quindi non sono entrati in Conclave. Tuttavia, UDG 35[3] vieta che si escludano dal voto alcuni Cardinali, pertanto, si è già di fatto prodotta un’invalidità dell’elezione per esclusione di più della terza parte degli aventi diritto (17/44) ai sensi del can. 166, §3[4].

Riassumo in maniera ancor più sintetica la mia posizione riguardo l’invalidità di questo Conclave:

Perché l’elezione potesse essere valida, il Conclave doveva ammettere tutti e soltanto i cardinali creati da Giovanni Paolo II e Benedetto XVI con meno di 80 anni al 31 dicembre 2022.

Siccome hanno preso parte al Conclave individui che non sono veri cardinali, l’elezione è nulla e invalida (can. 169 C.D.C.).

Allo stesso modo, l’esclusione dei cardinali che hanno superato gli 80 anni — ma che erano sotto il limite di età al momento della morte di Benedetto XVI — ha ugualmente invalidato l’elezione perché il numero di tali cardinali superava la terza parte degli aventi diritto (UDG 33 e can. 166, §3 C.D.C).

Ora, immagino che molti di voi siano confusi dalla novità canonica che vi ho esposto, infatti nessuno aveva ancora evidenziato l’elemento fondamentale della necessità di convocare anche quei cardinali che non avessero ancora compiuto ottant’anni prima dell’inizio della sede vacante da collocare al 31 dicembre 2022.

Ho già spiegato nella catechesi del 6 maggio, portando tutte le fonti del Diritto, quali sono i due errori diffusi che hanno nascosto a molti questa evidenza fondamentale, ve li riassumo ancora:

La data effettiva nella quale collocare la sede vacante – nella catechesi del 6 maggio ho spiegato per quale motivo la data di sede vacante è il 31 dicembre 22, data della morte di Benedetto XVI e ho smentito che sia necessaria un’esplicita dichiarazione di sede vacante ai fini della celebrazione di un valido Conclave, portando le fonti. Ho smentito che tale dichiarazione richieda una precisa formula rituale (ad esempio “Vere papa mortuus est”).

Il limite dei 20 giorni – mi sono rifatto all’eccellente argomentazione proposta dell’Avv. Ferro Canale in un articolo pubblicato nel gennaio 2023[5], per smentire che, trascorsi i 20 giorni menzionati in UDG 37 per l’inizio dell’elezione, si perda la possibilità di celebrarne validamente un altro[6].

Utilizzando i criteri interpretativi per le leggi canoniche forniti dal Diritto stesso[7], l’avv. Ferro Canale li applica uno per uno al caso in questione e dimostra che la clausola di invalidità prevista da UDG 76 non si applica al termine dei 20 giorni.

In sintesi, collocando correttamente la data dell’inizio della sede vacante, ai sensi del Diritto, il conclave che si è concluso oggi ha violato norme di UDG e del C.D.C. essenziali per la validità dell’elezione, pertanto l’elezione è nulla e invalida.

NOTE:

[1] «Can. 169 – Perché l’elezione sia valida, non può essere ammesso al voto nessuno, che non appartenga al collegio o al gruppo» (Codice di Diritto Canonico 1983). Ove non ulteriormente specificato si farà sempre riferimento al Codice del 1983, attualmente vigente, abbreviandolo con CIC.

[2] «33. Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa, ad eccezione di quelli che, prima del giorno della morte del Sommo Pontefice o del giorno in cui la Sede Apostolica resti vacante, abbiano già compiuto l’80° anno di età. […]» (C.D.C.).

[3] «35. Nessun Cardinale elettore potrà essere escluso dall’elezione sia attiva che passiva per nessun motivo o pretesto, […]» (C.D.C.)..

[4] «Can. 166 -, §1. Il presidente del collegio o del gruppo convochi tutti gli appartenenti al collegio o al gruppo; la convocazione poi, quando deve essere personale, ha valore, se viene fatta nel luogo del domicilio o del quasi-domicilio oppure nel luogo di dimora., §2. Se qualcuno di quelli che devono essere chiamati fu trascurato e perciò è stato assente, l’elezione vale; purtuttavia su istanza del medesimo, una volta provata l’omissione e l’assenza, l’elezione, anche se fu confermata, deve essere rescissa dall’autorità competente, purché consti giuridicamente che il ricorso è stato trasmesso almeno entro tre giorni dalla ricezione della notizia dell’elezione., §3. Che se fosse stata trascurata più della terza parte degli elettori, l’elezione è nulla per il diritto stesso, a meno che tutti i non convocati non siano effettivamente intervenuti» (C.D.C.).

[5] https://www.radiospada.org/2023/01/su-unipotesi-di-anti-conclave/

[6] «Can. 165 – Qualora non sia stato disposto altro dal diritto oppure dai legittimi statuti del collegio o del gruppo, se un collegio o un gruppo di persone avesse il diritto di eleggere a un ufficio, l’elezione non sia differita oltre il trimestre utile da computarsi dalla ricezione della notizia della vacanza dell’ufficio; trascorso inutilmente questo termine, l’autorità ecclesiastica, cui compete il diritto di confermare l’elezione o il diritto di provvedere successivamente, provveda liberamente all’ufficio vacante» (C.D.C.).

[7] «Can. 17 – Le leggi ecclesiastiche sono da intendersi secondo il significato proprio delle parole considerato nel testo e nel contesto; che se rimanessero dubbie e oscure, si deve ricorrere ai luoghi paralleli, se ce ne sono, al fine e alle circostanze della legge e all’intendimento del legislatore». «Can. 18 – Le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un’eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta» (C.D.C.).