Skip to main content Scroll Top

Chiarimenti sull’interpretazione degli articoli 76 e 77 di Universi Dominici Gregis

Latin-text

Chiarimenti sull’interpretazione degli articoli 76 e 77 di Universi Dominici Gregis

di p. Giorgio Maria Faré, 22 maggio 2026

Vi è oggigiorno un grosso rischio: lasciarsi convincere da persone che si ammantano di un’aura di grande competenza canonistica, ma che in realtà distorcono il significato delle leggi e ne traggono conseguenze del tutto sbagliate.

Cito a questo proposito un esempio, un’interpretazione errata dei numeri 76 e 77 della costituzione Universi Dominici Gregis, che chiamerò UDG per brevità.

UDG è una Costituzione apostolica promulgata da san Giovanni Paolo II il 22 febbraio 1996, che disciplina la vacanza della Sede Apostolica e l’elezione del Romano Pontefice.

Si sente da alcuni dire, a mo’ di slogan una frase, ripetuta in diverse forme ma uguale nella sostanza:

«La rinuncia di Benedetto XVI non è avvenuta a norma del can. 332.2 per via della mancata rinuncia al munus petrino. Quindi, secondo quanto afferma il combinato disposto degli artt. 76 e 77 della Universi Dominici Gregis, la successiva elezione “è nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e la persona eletta non ha alcun diritto”».

Molti ascoltano questa sintesi indebita e non verificano il testo originale dei due numeri, o magari non dispongono degli strumenti per comprenderne il reale significato.

In particolare l’espressione «senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito» è stata utilizzata come un’autorizzazione per sentenziare in privato circa la validità dell’elezione del Papa.

Questa frase, ripetuta come un mantra, ha agito come lasciapassare per autorizzare ciascuno a credere ciò che vuole, «tanto non serve una dichiarazione della Chiesa».

Ovviamente non è questo che la norma intende, perché andrebbe contro il principio della certezza del diritto e della visibilità della Chiesa.

Vediamo di scomporre il ragionamento che sta alla base dell’interpretazione errata e poi andremo a comprendere i motivi per i quale questa interpretazione è errata.

Il ragionamento sbagliato è:

  • 77 UDG dice che la rinuncia del Papa, per essere valida, deve avvenire secondo il can. 332.2 del CDC (falso, vedremo poi perché);
  • 76 UDG dice che se sono state trasgredite le norme di UDG, allora l’elezione è nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito (parzialmente vero, capiremo meglio dopo).
  • siccome la rinuncia di Benedetto non è avvenuta a norma del can. 332.2, quindi non è stato rispettato n. 77 UDG, entra in funzione n. 76 UDG che invalida la successiva elezione senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito (falso).

Vediamo passo passo gli errori di questa interpretazione.

1.  La portata reale dell’Art. 76 della Universi Dominici Gregis

L’argomento centrale della tesi errata risiede nell’art. 76:

«76 – Quodsi electio aliter celebrata fuerit, quam haec Constitutio statuit, aut non servatis condicionibus pariter hic praescriptis, electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione, ideoque electo nullum ius tribuit»[1].

(Se l’elezione fosse avvenuta altrimenti da come è prescritto nella presente Costituzione o non fossero state osservate le condizioni qui stabilite, l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e, quindi, essa non conferisce alcun diritto alla persona eletta).

Innanzi tutto occorre chiarire cosa si intenda per «elezione celebrata altrimenti da come questa Costituzione stabilisce». L’interpretazione estensiva oggi molto in voga vorrebbe far credere che il mancato rispetto di svariati articoli di UDG produrrebbe la nullità dell’elezione del Papa.

Le fonti autorevoli e l’interpretazione canonistica dimostrano il contrario.

1.1  L’interpretazione autorevole del card. Pompedda

Consideriamo l’interpretazione del card. Mario Francesco Pompedda, particolarmente autorevole perché fu Prefetto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica e partecipò alla stesura di UDG.

Nel suo commento a UDG, il card. Pompedda circoscrive chiaramente l’ambito dell’art. 76. Commentando l’art. 75, egli scrive:

«È il senso di quanto prescrive il n. 76 che, in applicazione del can. 10 CIC […], introduce qui una nullità insanabile, che perciò renderebbe irrita l’elezione, nel caso di contravvenzione alle procedure sopra descritte»[2].

Quali sono le «procedure sopra descritte»? Sono quelle descritte nel Capitolo V di UDG, che, ad esempio, definiscono come si compilano e bruciano le schede, come votano i cardinali infermi, cosa accade se il numero delle schede non coincide, ecc. L’art. 76 è una norma di chiusura che sanziona con la nullità la violazione delle regole procedurali interne al Conclave, non di qualsiasi altro numero di UDG.

1.2  I criteri di interpretazione delle leggi della Chiesa

Nel diritto canonico, un’analisi tecnica delle norme deve partire da due principi fondamentali:

Principio di Stretta Interpretazione: La regola generale del diritto canonico è che un atto posto contro la legge è illecito ma, in generale, valido a meno che ciò non sia espressamente detto (cfr. can. 10 CDC[3]). Le leggi che stabiliscono una nullità sono un’eccezione alla regola generale. Come tali, vanno interpretate nel senso più restrittivo possibile, cioè devono limitare al minimo il proprio impatto. È quindi giuridicamente scorretto estendere indebitamente la nullità prevista per la violazione delle norme procedurali dell’elezione.

Distinzione tra Atti Preliminari ed Elezione: UDG stessa distingue tra gli atti preparatori e l’elezione vera e propria (la electio). La clausola di nullità dell’art. 76 si riferisce strettamente alla procedura elettorale propriamente detta, non a ciò che la precede.

Inoltre, lo scopo della legge è garantire una rapida e certa elezione del Pontefice. Un’interpretazione estensiva dell’art. 76, come quella proposta, otterrebbe l’effetto opposto: creerebbe incertezza, contenziosi interminabili e lascerebbe la Chiesa senza una guida sicura, permettendo a chiunque di contestare la validità di un’elezione sulla base di proprie interpretazioni. Il criterio che permea UDG è quello di snellire il più possibile le procedure elettive, al fine di dare nel più breve tempo possibile un Papa alla Chesa. La mens del legislatore in questo senso è chiarita da una lettura corsiva del proemio della Costituzione Universi Dominici Gregis.

La volontà di rendere l’elezione del Papa la più snella e certa possibile, si deduce anche dalle eccezioni che UDG introduce rispetto alle norme generali sulle elezioni, eccezioni che agiscono sempre in senso meno (e non più) restrittivo.

Pensiamo, ad esempio all’art. 78 di UDG circa l’elezione simoniaca. L’articolo sanziona con la scomunica la simonia ma stabilisce che essa non invalida l’elezione. L’elezione simoniaca del Papa è valida.

Un altro caso è dato dagli articoli 35 e 36 di UDG che, in continuità con la norma precedente di Paolo VI, precisano che nessun Cardinale elettore può essere escluso dall’elezione, a meno che non sia stato canonicamente deposto o abbia rinunciato alla dignità cardinalizia. Questo significa — sorprendentemente — che hanno diritto di voto perfino i Cardinali scomunicati.

2.  Cosa dice e cosa non dice n. 77 UDG

Riprendiamo la falsa affermazione che stiamo smontando:

«La rinuncia di Benedetto XVI non è avvenuta a norma del can. 332.2 per via della mancata rinuncia al munus petrino. Quindi, secondo quanto afferma il combinato disposto fra gli artt. 76 e 77 della Universi Dominici Gregis, la successiva elezione “è nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito e la persona eletta non ha alcun diritto”».

L’affermazione in esame collega l’invalida rinuncia con n. 76 UDG attraverso n. 77 UDG, che però non supporta tale collegamento. Leggiamo il n. 77 UDG:

  1. Stabilisco che le disposizioni concernenti tutto ciò che precede l’elezione del Romano Pontefice e lo svolgimento della medesima, debbano essere osservate integralmente, anche se la vacanza della Sede Apostolica dovesse avvenire per rinuncia del Sommo Pontefice, a norma del can. 332, § 2 del Codice di Diritto Canonico e del can. 44, § 2 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali.

Questo numero si limita a stabilire che le norme di UDG sull’elezione del Papa si applicano quando la Sede Apostolica è vacante non solo per la morte del precedente pontefice, ma anche se questi ha rinunciato. Il dubbio potrebbe venire, dato che la prima parte di UDG riguarda le esequie del Santo Padre e qualcuno potrebbe supporre che l’intero documento si possa applicare solo se il Papa è morto.

  1. 77 UDG non dice, invece, che se la rinuncia del Papa non è avvenuta secondo il can. 332 § 2, allora la successiva elezione è invalida a causa del n. 76. L’italiano non dice questo e, inoltre, se il Papa non ha rinunciato, la Sede Apostolica non è vacante e quindi l’intera Costituzione UDG non si può applicare perché è una norma che entra in funzione solo in condizione di Sede Vacante.

L’articolo 77 presuppone una rinuncia valida; non è uno strumento per mettere in discussione la rinuncia stessa. Questo significa che la validità della rinuncia papale è un presupposto fondamentale affinché si possa applicare UDG.

Se la Sede non è vacante, la norma che si applica è il can Can. 153 – §1. «La provvisione di un ufficio non vacante di diritto è nulla per lo stesso fatto, né diventa valida per la susseguente vacanza».

Dunque: se la rinuncia non fosse valida, non vi sarebbe vacanza della Sede e la costituzione UDG non si applicherebbe affatto, nemmeno nei suoi articoli 76 e 77.

Se la Sede non fosse vacante, il problema non sarebbe una «elezione nulla», ma un atto giuridicamente inesistente o un tentativo di elezione scismatica, una fattispecie completamente diversa e molto più grave, la cui constatazione non è certo affidata all’interpretazione privata dei fedeli. Chiaramente, nel caso che stiamo esaminando, tutto sta ad accertare l’efficacia o meno della Declaratio di Benedetto XVI a produrre la Sede Vacante.

3.  Cosa significa «senza alcuna dichiarazione in proposito»?

Si potrebbe obiettare: ma allora perché spendere tutte queste parole per arrivare, in fin dei conti, alla medesima conclusione? Se il Papa precedente non ha rinunciato validamente, l’elezione di un eventuale successore non sarebbe comunque valida, poco importa a quale norma si faccia riferimento.

Invece la distinzione è importante perché manca un tassello e il tassello mancante è l’espressione «senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito» che viene estrapolata da n. 76 UDG e utilizzata strumentalmente per dire che non c’è bisogno di alcuna dichiarazione ufficiale per dire che l’elezione del Papa non è valida.

Questa affermazione è molto pericolosa perché autorizzerebbe chiunque a decidere autonomamente — e in tranquillità di coscienza — se un Papa sia stato validamente eletto.

Accettare una simile interpretazione significherebbe introdurre un principio di anarchia nella Chiesa, contrario a duemila anni di tradizione giuridica e allo scopo stesso del diritto canonico, che è la salvezza delle anime (salus animarum suprema lex) attraverso l’ordine e la certezza del diritto.

Riprendiamo il testo latino di n. 76 UDG: «electio eo ipso est nulla et invalida absque ulla declaratione»

La traduzione italiana può trarre in inganno, perché slega le due proposizioni «l’elezione è per ciò stesso nulla e invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito», mentre la traduzione più letterale sarebbe: «L’elezione è per ciò stesso nulla e invalida senza alcuna dichiarazione».

La formula «absque ulla declaratione» è una formula che si ritrova fin dalle più antiche stesure della normativa sull’elezione dei Papi ed è una conseguenza dell’«eo ipso», che la precede. L’elezione è nulla e invalida per il fatto stesso che sono state violate le norme, non è una sentenza a renderla invalida, essa è già invalida di per sé. Ciò non toglie che l’irregolarità debba essere accertata[4].

Quella frase, pertanto, non significa che chiunque possa considerare invalida un’elezione. La nullità ipso facto non elimina la necessità che vi sia un’autorità legittima a verificare, constatare e comunicare tale nullità alla Chiesa. Non si tratta di un automatismo che possa essere azionato da opinioni private. In mancanza di una comunicazione da parte della Chiesa, nessun fedele privato può arrogarsi l’autorità di dichiarare con assoluta certezza che il Papa regnante non sia validamente eletto.

Note

[1] Giovanni Paolo II, Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis (22 febbraio 1996) in AAS 88 (1996), pp. 97-142.

[2] Mario Francesco Pompedda, «Commento alla Constitutio Apostolica de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione», in Pio Vito Pinto, ed. Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2003, p. 359.

[3] «Sono da ritenersi irritanti o inabilitanti solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile» (can. 10 CDC).

[4] L’espressione absque ulla declaratione (senza alcuna dichiarazione) è una formula tecnica che esprime la natura automatica di certi effetti giuridici nel diritto canonico. Tale espressione viene usata, ad esempio, per descrivere il meccanismo della scomunica latae sententiae, quel tipo di scomunica nella quale si incorre ipso facto, cioè per il solo fatto di aver commesso il delitto. Questo meccanismo, che la dottrina classica esprime con la formula absque ulla declaratione, significa che la pena produce i suoi effetti giuridici senza la necessità di un previo intervento formale dell’autorità ecclesiastica, la sanzione è giuridicamente valida ed efficace in foro interno (nella coscienza del reo) fin dal momento della commissione del delitto, appunto, absque ulla declaratione. Tuttavia, per la piena efficacia della pena nel foro esterno, l’autorità deve emettere una dichiarazione volta a rendere pubblicamente certa l’esistenza della sanzione già incorsa. Questo atto non produce la scomunica, la scomunica c’è già, ma solo dopo tale atto gli effetti della scomunica possono essere resi esecutivi e la comunità è tenuta a trattare pubblicamente la persona come scomunicata. In assenza di essa, si tutela la buona fama dell’individuo e si garantisce la certezza del diritto.