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La Chiesa è veramente a un bivio?

incoronazione Vergine Chiesa del Gesù

La Chiesa è veramente a un bivio?

di p. Giorgio Maria Faré

Risposte al dubbio su cosa accadrebbe alla Chiesa se, in condizione di sede vacante, morisse l’ultimo cardinale elettore

una fosca previsione

Oggi non mancano voci che arrischiano speculazioni temerarie sul destino della Chiesa, giungendo perfino a formulare fosche previsioni sulla sua fine. Tra le notizie sensazionalistiche che circolano, ve n’è una secondo cui la Chiesa cesserebbe di esistere qualora, in una situazione di sede vacante, venisse a mancare anche l’ultimo cardinale elettore. E poi, dall’ipotetico verificarsi di tale eventualità, alcuni osano persino concludere che i cattolici sarebbero stati ingannati nella loro fede.

Chi diffonde questa proiezione, sebbene non sia teologo né canonista, propone delle argomentazioni che si possono riassumere nei seguenti punti:

  1. L’argomento giuridico. La legge ecclesiastica vigente, in particolare la Costituzione Apostolica Universi Dominici gregis, stabilisce in modo tassativo ed esclusivo che il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa. L’art. 33 UDG recita: «Il diritto di eleggere il Romano Pontefice spetta unicamente ai Cardinali di Santa Romana Chiesa».

In questo UDG specifica quanto già era scritto nel CDC, can. 349: «I Cardinali di Santa Romana Chiesa costituiscono un Collegio peculiare cui spetta provvedere all’elezione del Romano Pontefice, a norma del diritto peculiare».

Se dunque l’unico corpo cui la legge conferisce tale diritto viene a mancare, viene a mancare anche la possibilità stessa di una valida elezione. Mancando la possibilità di eleggere il Romano Pontefice, la Sede di Pietro rimarrebbe perpetuamente vacante. Motivo per cui, la Chiesa come Cristo l’ha istituita finirebbe.

[Anticipo che questa argomentazione contraddice la natura visibile e gerarchica della Chiesa].

  1. L’argomento della pertinenza romana. Il Romano Pontefice è anche Vescovo di Roma. L’elezione, fin dalle sue origini, è sempre stata una questione pertinente alla Chiesa di Roma (il clero e il popolo, in principio[1]). Il Collegio cardinalizio in effetti rappresenta il clero eminente di Roma, essendo i Cardinali titolari delle diocesi suburbicarie, delle chiese e delle diaconie dell’Urbe. Se questo gruppo, che rappresenta la chiesa di Roma, si estinguesse, nessun altro potrebbe legittimamente rivendicare il diritto di eleggere il Vescovo di Roma, perché mancherebbe di quella giurisdizione specifica.
  2. L’argomento della mancanza di autorità convocante. In assenza del Romano Pontefice e dei Cardinali, non vi sarebbe alcuna autorità legittima in grado di convocare un corpo elettorale alternativo, di stabilirne le regole e di certificarne l’elezione. Tanto più che in caso di Sede vacante il can. 335 ingiunge: «Mentre la Sede romana è vacante o totalmente impedita, non si modifichi nulla nel governo della Chiesa universale; si osservino invece le leggi speciali emanate per tali circostanze». La questione dell’elezione del Romano Pontefice è di importanza primaria, poiché sta a fondamento del governo della Chiesa universale, non è quindi possibile modificarla durante la Sede vacante.
Il grave contrasto con la dottrina

Prima di rispondere in modo puntuale alle cupe previsioni che oggi si vanno diffondendo, è necessario – per cogliere fino in fondo quanto esse siano temerarie e quanto gravemente minaccino la fede – richiamare alcune verità dogmatiche che nessun cattolico dovrebbe ignorare né mettere in discussione:

  • La Chiesa, nella forma in cui ci è giunta dagli Apostoli, non potrà mai soccombere. Dice infatti Gesù a Pietro: «tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su di essa» (Mt 16,18). Questo versetto è a fondamento della verità dell’indefettibilità della Chiesa che, in altro luogo[2], ho dimostrato essere una verità de fide credenda.
  • Inoltre, il Magistero insegna infallibilmente che il primato petrino si perpetuerà per sempre nella Chiesa: «Ciò che dunque il Principe dei pastori, e grande pastore di tutte le pecore, il Signore Gesù Cristo, ha istituito nel beato Apostolo Pietro per rendere continua la salvezza e perenne il bene della Chiesa, è necessario, per volere di chi l’ha istituita, che duri per sempre nella Chiesa la quale, fondata sulla pietra, si manterrà salda fino alla fine dei secoli» (Pastor aeternus, cap. II).
  • Allo stesso modo il Catechismo, al n. 882: «Il Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, «è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli».

Cosa si può immediatamente concludere da tutto ciò?

Semplice: credere che, a causa di un evento storico e umano – p. es. la morte di tutti i cardinali elettori – la figura del papa scomparirebbe e la Chiesa Cattolica – così come Gesù Cristo l’ha fondata – si estinguerebbe, è contrario a due verità di fede: quella dell’indefettibilità della Chiesa e della perpetuità del primato petrino.

Su queste basi, è mio dovere affermare – in coscienza di pastore e di teologo – che chiunque, tra i fedeli cattolici, aderisse alla posizione sopra esposta, secondo cui la Chiesa cesserebbe di esistere qualora, in una situazione di sede vacante, venisse a mancare anche l’ultimo cardinale elettore, si porrebbe oggettivamente in una condizione di eresia.

Affermare poi che la Chiesa cesserebbe per l’assenza del soggetto canonico in grado di eleggere equivale a confondere il piano della struttura essenziale (de iure divino) con quello della sua amministrazione contingente (de iure ecclesiastico); si confonde cioè ciò che è stato stabilito dall’uomo (provvisorio) con ciò che è stabilito da Dio (una volta per sempre).

La chiesa potrà sempre eleggere un pontefice

Si deve affermare con certezza che la Chiesa Cattolica non finirebbe né la successione petrina si interromperebbe, anche nel caso estremo in cui l’intero Collegio Cardinalizio si estinguesse durante la Sede Vacante. La ragione di ciò risiede nella distinzione fondamentale tra il diritto divino e il diritto ecclesiastico.

  1. È di diritto divino (iure divino), per istituzione di Cristo stesso, che la Chiesa sia fondata su Pietro e i suoi successori. L’esistenza perpetua dell’ufficio petrino come capo visibile della Chiesa è pertanto una verità di fede essenziale per la costituzione stessa della Chiesa. Questo non può essere mutato da alcuna autorità umana.
  2. È di diritto ecclesiastico (iure ecclesiastico), invece, la modalità concreta attraverso la quale il successore di Pietro viene scelto. La storia mostra che le modalità di elezione del Romano Pontefice sono cambiate nel tempo. Nei primi secoli, il Vescovo di Roma era eletto dal clero e dal popolo della diocesi. Successivamente, l’influenza degli imperatori assunse un ruolo decisivo. Fu solo nel 1059 che Papa Niccolò II riservò l’elezione ai cardinali vescovi, e nel 1179 Papa Alessandro III estese questo diritto a tutto il Collegio cardinalizio. Essendo una norma di diritto positivo, essa è finalizzata a servire il diritto divino, non a soffocarlo. La sua finalità è assicurare una successione ordinata e certa, non di renderla impossibile.

Ciò premesso:

  • Qualora la norma ecclesiastica (l’elezione riservata ai Cardinali)
  • diventasse per circostanze fattuali (la morte di tutti gli elettori)
  • un ostacolo insormontabile all’attuazione della legge divina (la necessità di avere un Romano Pontefice)
  • … ne deriverebbe chiaramente che la legge ecclesiastica perderebbe la sua forza vincolante in virtù del bene superiore della fede, secondo cui «la salvezza delle anime è la legge suprema» (cfr. can. 1752).

Se la ratio legis dell’elezione papale riservata ai cardinali è garantire una successione ordinata e legittima, ma ci si trova in una situazione in cui non vi sono più cardinali, è evidente che la legge perde la sua obbligatorietà. Se il Collegio cardinalizio – che, ricordiamo, è istituzione di diritto ecclesiastico e non divino –scomparisse, la norma cesserebbe, non perché abolita, ma perché è venuto meno il presupposto di fatto (il soggetto elettore). Qui opera il noto brocardo ermeneutico: cessante ratione legis, cessat lex ipsa («Venuta meno la ragione della legge, viene meno la legge stessa») – nel senso che cessa l’obbligo di seguire quella via specifica quando è impossibile.

Come procedere allora? Bisogna anzitutto ribadire l’impossibilità di un’elezione per acclamazione da parte del popolo. Il primato petrino è di istituzione divina, conferito da Cristo direttamente all’eletto.  La scelta popolare (democratica) non si accorda con questa struttura teologica, poiché l’autorità non deriva dal consenso della moltitudine ma – al contrario – discende dall’alto verso la comunità. Dev’essere perciò necessariamente la gerarchia che fa da tramite tra Dio e il futuro pontefice.

Il card. Tommaso De Vio[3] (1469-1534), detto Caetano, nel suo De comparatione auctoritatis papae et concilii[4], ci mostra una strada percorribile.

Il principio fondamentale: devoluzione del potere elettivo

Il primo passo è riconoscere che il potere di eleggere un Papa non svanisce[5], ma viene «restituito» alla Chiesa – «restituito» perché è stata lei, in un dato momento storico, ad assegnarlo ai cardinali. Il Caetano afferma che, in assenza di elettori designati, la facoltà di «applicare il papato a una persona» non scompare. Il cardinale domenicano scrive:

«Nel caso tuttavia di una permissione, ad esempio perché nulla è stato stabilito in senso contrario, o di una ambiguità, come quando non si sa se qualcuno sia davvero cardinale, e in altri eventi simili […] bisogna affermare che nella Chiesa di Dio esiste il potere di applicare il papato a una persona, purché siano osservate le dovute condizioni richieste, affinché non sorga confusione. E allora questo potere sembra devolversi all’intera Chiesa universale, come se non esistessero più elettori determinati dal Papa per rappresentarla in tale atto, compiuto per il bene della stessa Chiesa»[6].

Caetano specifica che questa non è una «devoluzione» per negligenza degli elettori ordinari, ma proprio per l’estinzione dell’organo. Il suo ragionamento si fonda sul venir meno degli elettori, non su una loro colpa[7].

Ma a chi spetta concretamente il diritto?

Se il potere ritorna alla Chiesa, chi agisce concretamente in suo nome? Il Caetano offre una soluzione gerarchica e precisa, che rispetta il ruolo primaziale della Chiesa di Roma.

  1. a) Il diritto immediato della chiesa di Roma: La prima istanza a cui spetta il diritto è la chiesa di Roma[8]. Storicamente, infatti, prima che le norme positive riservassero l’elezione ai cardinali, era proprio la chiesa di Roma a eleggere il suo Vescovo[9]. Dice il Caetano: «Quando tutti i cardinali fossero defunti, allora la Chiesa romana, dalla quale fu eletto Lino prima che fossero stabiliti gli statuti umani a noi noti, succederebbe immediatamente»[10] nell’ufficio elettivo.
  2. b) Il coinvolgimento della Chiesa Universale attraverso un concilio: Il Caetano, tuttavia, non si ferma qui. Riconosce che l’elezione del Vescovo di Roma è una questione di vitale importanza per la Chiesa universale. Egli sa che, sebbene il clero di Roma abbia storicamente avuto il ruolo di eleggere il suo vescovo-papa, un’elezione fatta solo da loro nel contesto della Chiesa universale potrebbe creare enormi problemi di legittimità. I Vescovi di tutto il mondo potrebbero non accettare un Papa eletto da un gruppo ristretto. Quindi, per garantire che l’elezione sia pacifica, certa e universalmente accettata, è necessario il coinvolgimento di tutta la Chiesa, rappresentata dai suoi Vescovi riuniti in concilio. Il concilio non vìola il diritto della chiesa di Roma, ma agisce come l’organo che permette a quel diritto di essere esercitato in modo efficace e valido per tutti.

Pertanto, per il Caetano, la soluzione più ragionevole, fondata e autorevole è che la Chiesa universale, rappresentata da un concilio generale, agisca in accordo con la chiesa di Roma: «poiché la parte è contenuta nel tutto, e la Chiesa romana è contenuta nella Chiesa universale, se un concilio generale, in accordo con la Chiesa romana, eleggesse in tal caso un Papa, sarebbe vero Papa colui che così fosse stato eletto»[11].

Il tipo di Concilio e la sua autorità

Questo concilio però non sarebbe un «Concilio perfetto in senso assoluto», perché manca del suo capo, il Romano Pontefice. Sarebbe, nelle parole di Caetano, un «concilio perfetto secondo la condizione presente della Chiesa»[12]. La sua autorità non sarebbe universale – non potrebbe governare o legiferare sulla Chiesa intera – ma sarebbe limitata e finalizzata a risolvere la crisi. Con le parole del Caetano, questo tipo di concilio «non possiede il potere di ordinare l’intera Chiesa universale, ma solo quello di provvedere al caso particolare che allora si presenta»[13].

Ma c’è di più, Caetano nel delineare i poteri di un concilio imperfetto ipotizza esplicitamente il nostro caso, collegandolo proprio alla necessità di «pacificare» la Chiesa: «se accadesse che morissero tutti gli elettori del Papa, o se si verificasse una situazione tale che gli elettori non potessero procedere all’elezione senza la convocazione di un concilio per reprimere, discernere o pacificare…»[14].

Caetano vede il concilio non come il detentore del diritto di eleggere, ma come l’unica autorità pacificatrice universale in grado di gestire una crisi così grave. Una crisi che deriverebbe, come oggi non pochi sostengono, sia dalla morte di tutti i cardinali elettori, sia dalla presenza di un’autorità primaziale dubbia. L’intervento del concilio non è un atto di sovranità ma un atto di servizio all’unità, necessario perché l’organo che detiene il diritto (la chiesa di Roma) non ha i mezzi per agire con efficacia universale. Così lo stesso cardinale può concludere:

«se non si conoscessero con certezza quali siano i legittimi elettori, poiché l’elezione è devoluta alla Chiesa stessa per il venir meno degli elettori, allora un concilio, anche se imperfetto, procederà all’elezione, come avvenne nel Concilio di Costanza con l’elezione di Martino V»[15].

Dopo il concilio ecumenico vaticano ii

Oggi la Chiesa si è notevolmente evoluta rispetto al XVI secolo, acquisendo una maggiore consapevolezza sia dal punto di vista giuridico che ecclesiologico. In particolare, gli ultimi due Concili ecumenici hanno definito in modo accurato e strutturato la teologia riguardante il primato e l’episcopato[16].

Cosa cambia nell’analisi della questione, rispetto a quanto ha scritto il Caetano?

Anzitutto è da dire che il Concilio Vaticano II introduce una comprensione più profonda della natura del Collegio dei Vescovi. La citazione chiave è in Lumen Gentium 22:

«L’ordine dei vescovi, il quale succede al collegio degli apostoli nel magistero e nel governo pastorale, anzi, nel quale si perpetua il corpo apostolico, è pure, insieme col suo capo il romano Pontefice, e mai senza questo capo, il soggetto di una suprema e piena potestà sulla Chiesa universale».

Ciò che permette al Concilio di affermare la duplice e suprema potestas è fondamentalmente la riconducibilità delle due istituzioni alla rivelazione: «La potestà dei vescovi non proviene dal primato come dalla sua fonte, né l’autorità del papa proviene dai vescovi per delegazione»[17]. Il Collegio dei Vescovi non potrà né dovrà mai dipendere completamente dal Papa, così come quest’ultimo non è una semplice propaggine del Collegio: entrambe le istituzioni godono infatti di una istituzione divina propria, operata direttamente dal Signore, e ciò ne garantisce una reciproca ma irriducibile autonomia all’interno dell’unico ordine della Chiesa.

Se tale autonomia è stata riconosciuta con chiarezza per quanto riguarda il Pontefice – almeno dalla fine dell’età patristica fino al Concilio Vaticano I –, non altrettanto si può dire del Collegio episcopale, la cui sacramentalità, intesa come fondazione immediata da parte di Cristo, rappresenta un’acquisizione dottrinale pienamente esplicitata soltanto con il Concilio Vaticano II.

Non solo si può parlare di duplice potestà, il Vaticano II cambia anche la concezione del primato, considerato ora come una particolare vocazione interna al Collegio dei Vescovi:

«In questa architettura teologica, il primato è inserito come elemento interiore all’episcopato, pur conservando la sua capitalità. Ed è inserito prevalentemente come funzione ad intra dell’episcopato, anche se, osservando la gerarchia dalla prospettiva dei fedeli, potrebbe sembrare che il primato occupi una posizione a sé, al di fuori e al di sopra del collegio episcopale. Che sia un elemento interiore, lo si vede già da come è presentata la figura di Pietro. In LG 19, infatti, si dice: “questi li costituì apostoli (cfr. Lc 6,13) sotto la forma di un collegio o di un gruppo stabile”, ma, subito dopo, si aggiunge: “del quale mise a capo Pietro, scelto in mezzo a loro (cfr. Gv 21,15-17)”. Questa ultima frase, che traduce l’originale latino “cui ex iisdem electum Petrum praefecit”, fornisce due dati fondamentali: innanzitutto, Pietro non divenne capo per concessione degli altri undici, ma per scelta di Gesù; in secondo luogo, egli non fu imposto come elemento nuovo giunto dall’esterno, ma fu scelto fra loro»[18].

In che modo, tutto ciò, impatta sulla questione dell’elezione papale in un contesto estremo di sede vacante e assenza di corpo elettorale?

Una tale ipotesi non risulta essere stata considerata dalla letteratura scientifica postconciliare, sia essa di carattere canonico o teologico. Ciò non preclude, tuttavia, la possibilità di elaborare una risposta appropriata e fondata al caso in esame.

Se prima del Vaticano II, nella visione del Caetano, il concilio agiva sostanzialmente per supplenza, quale strumento straordinario per dirimere una controversia, adesso è un soggetto permanente di autorità suprema, di chiara istituzione divina. Nell’ecclesiologia del Vaticano II il Vescovo di Roma è dunque la testa del Collegio dei Vescovi: l’elezione del Papa non è più solo un atto per «dare un Vescovo a Roma», ma è un atto con cui si pone fine alla condizione anomala di corpo – il Collegio episcopale appunto – senza testa. Se il Collegio, riunito in un concilio imperfetto, intervenisse ex iure divino per porre rimedio a una crisi elettorale e per eleggere la propria testa, tale intervento non potrebbe essere qualificato come un’ingerenza, bensì come un atto intrinseco e vitale alla natura stessa del Collegio, che possiede in sé il principio della propria unità visibile.

Con Caetano, abbiamo sì una soluzione ma basata su un’eccezione. Con il Vaticano II l’ecclesiologia si sposta da una visione «giuridico-istituzionale» e monolitica del primato a una visione comunionale e collegiale. Alla questione posta a tema, si può quindi fornire una soluzione sicura che sgorga direttamente dalla dogmatica, dalla costituzione divina della Chiesa. L’elezione del Papa da parte di un concilio imperfetto, nel nostro scenario estremo, oggi non sarebbe più interpretata come un’eccezione ambigua capace di riaccendere sospetti conciliaristi, ma piuttosto come la manifestazione più coerente e organica della collegialità episcopale, che, agendo pro Ecclesiae necessitate, si pone al servizio del primato petrino e ne garantisce la continuità nella comunione della Chiesa[19].

Chi eleggerebbe concretamente il pontefice?

Chi poi debba concretamente procedere all’elezione del nuovo Pontefice è questione secondaria. Un concilio imperfetto, una volta convocato, potrebbe costituirsi esso stesso come corpo elettorale, oppure decidere di affidare l’elezione a un altro soggetto, verosimilmente al clero romano. Ciò che conta davvero, tuttavia, è riconoscere che la soluzione della crisi appartiene alla competenza dei vescovi riuniti.

RISPOSTE ai tre argomenti

Dopo aver esposto i principali nuclei teologici che rendono insostenibile anche solo la formulazione dello scenario presentato in apertura, possiamo ora rispondere in modo puntuale agli argomenti che lo sostengono.

  1. All’argomento giuridico si risponde che la legge positiva, come quella contenuta nella Universi Dominici Gregis, è valida e vincolante in circostanze ordinarie, per le quali è stata promulgata. Ma, in una situazione eccezionale che il legislatore non ha previsto, come può essere la morte di tutti cardinali, la norma semplicemente cesserebbe perché viene meno il presupposto di fatto.
  2. All’argomento della pertinenza romana si risponde che, sebbene il Papa sia anche il Vescovo di Roma, il suo ufficio ha una finalità universale che trascende la Chiesa locale. L’elezione del Papa non è una questione privata della diocesi di Roma, ma un evento che riguarda la vita della Chiesa intera. Proprio per questo, i Cardinali stessi, pur avendo titoli romani, provengono da tutto il mondo[20], a significare questa universalità. Venendo meno questo corpo elettorale-rappresentativo, sospeso perciò il diritto positivo, è del tutto ragionevole che si risalga al diritto divino per risolvere l’impasse giuridico. Questo significa che l’esigenza di restaurare l’integrità della forma gerarchica della Chiesa – la quale è questione di diritto divino – passa in primo piano rispetto alla procedura canonica dell’elezione.
  3. All’argomento della mancanza di un’autorità convocante si risponde che la difficoltà pratica della convocazione non nega la sussistenza del diritto-dovere. La Chiesa non è una società meramente umana, ma un corpo mistico assistito dallo Spirito Santo, che «soffia dove vuole» (cfr. Gv 3,8). In una tale crisi, lo stesso Spirito susciterebbe i mezzi necessari. I Vescovi potrebbero riunirsi per iniziativa dei più anziani per ordinazione o per sede (i Patriarchi e gli Arcivescovi Metropoliti), agendo non in virtù di un potere individuale, ma in forza della loro natura collegiale e della necessità della Chiesa intera. L’autorità di compiere l’elezione non deriverebbe da un singolo convocatore, ma dal Collegio stesso, che agisce per preservare la costituzione divina della Chiesa. La promessa di Cristo di assistere la sua Chiesa fino alla fine dei tempi è garanzia che un tale atto, compiuto per la sopravvivenza della Chiesa, sarebbe valido e legittimo.
È vicina la fine dei tempi?

Un’ultima questione si potrebbe sollevare, di natura diversa rispetto alla precedente, ma simile nella confusione che può generare.

Un’altra versione sostiene che – nelle stesse condizioni descritte in apertura –, se la Chiesa non dovesse cessare di esistere, allora si dovrebbe concludere che la fine dei tempi è ormai giunta.

Questa conclusione viene tratta a partire dall’indefettibilità della Chiesa e dalla perpetuità del primato petrino; due verità esposte concisamente dal Vaticano I:

«Ciò che dunque il Principe dei pastori, e grande pastore di tutte le pecore, il Signore Gesù Cristo, ha istituito nel beato Apostolo Pietro per rendere continua la salvezza e perenne il bene della Chiesa, è necessario, per volere di chi l’ha istituita, che duri per sempre nella Chiesa la quale, fondata sulla pietra, si manterrà salda fino alla fine dei secoli» (Pastor aeternus, cap. II).

Così il Catechismo al n. 882: «Il Papa, Vescovo di Roma e Successore di san Pietro, “è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli”».

Dunque, se la Chiesa e il Romano Pontefice devono durare fino alla fine dei secoli, ma – secondo l’ipotesi iniziale – il Papa è assente e non può essere eletto, ne consegue che saremmo giunti alla fine della Chiesa e quindi alla fine dei tempi.

L’obiezione così formulata risulta – paradossalmente – almeno «cattolica» rispetto quella secondo cui la morte di tutti i cardinali elettori, in stato di sede vacante, costituirebbe la prova che il cristianesimo cattolico si fonda su una promessa fallace. L’argomento della fine dei tempi, infatti, possiede almeno il merito di non offendere la fedeltà della promessa divina, poiché offre una risposta teologicamente coerente all’impasse giuridica: l’interpretazione dell’evento come segno, appunto, della fine dei tempi.

In ogni caso, a ciò si risponde con quanto è già stato esposto in precedenza: l’argomento della fine dei tempi confonde la perpetuità dell’ufficio petrino, che è di diritto divino, con la perpetuità del metodo elettorale, che è di diritto ecclesiastico.

Della tesi esposta è vera solo la premessa, che è verità de fide credenda: il Papato durerà fino alla fine dei secoli.

Ma neghiamo la conseguenza, ovvero che l’impossibilità di eleggere il Pontefice secondo il diritto positivo segni la fine dei tempi.

Al contrario, la promessa divina della perpetuità implica necessariamente che la Chiesa possieda in sé una potenza[21], radicata nella sua stessa costituzione divina (cioè nella successione apostolica del Collegio dei Vescovi), per superare qualsiasi ostacolo meramente giuridico o fattuale. L’impossibilità di eleggere secondo il diritto positivo non rende il Pontefice assolutamente ineleggibile[22]; rende solo inapplicabile la via ordinaria. La promessa di Cristo, lungi dal diventare vana, è proprio ciò che fonda e legittima il ricorso alla via straordinaria (l’intervento del concilio imperfetto), affinché l’ufficio petrino, che deve durare, possa di fatto continuare. Così, un tale scenario, non manifesterebbe la fine della Chiesa, ma, al contrario, la sua resilienza e indefettibilità, fondata non sulla saggezza delle leggi umane, ma sulla incrollabile fedeltà della promessa di Dio.

 

NOTE

[1]  Cfr. Cipriano di Cartagine, Epistola 55, VI in The epistles of St. Cyprian with the Council of Carthage on the Baptism of heretics, John Henry Parker, Oxford, J.G.F. and Rivington, London, 1844.

[2]  P. Giorgio Maria Farè, L’indefettibilità della Chiesa (https://www.veritatemincaritate.com/wp/wp-content/uploads/2025/07/250713-Indefettibilita.pdf).

[3]  Tommaso de Vio, domenicano, fu uno dei principali teologi della seconda Scolastica e Maestro generale dell’Ordine dei Predicatori. Formatasi su base tomista, la sua opera mira a un rigoroso recupero del pensiero di san Tommaso d’Aquino, che egli commentò sistematicamente, divenendo uno tra i suoi massimi interpreti. Creato cardinale da Leone X, partecipò al Concilio Lateranense V e fu impegnato nelle prime controversie con la Riforma luterana. La sua autorità teologica è riconosciuta per il rigore dottrinale e l’esposizione luminosa; in ambito canonico ed ecclesiologico, i suoi scritti – in particolare il De comparatione auctoritatis Papae et Concilii cum apologia eiusdem tractatus – costituiscono una fonte primaria per comprendere la dottrina del primato pontificio e la struttura gerarchica della Chiesa.

[4] La traduzione del testo del Caetano risulterebbe: Trattato sul confronto tra l’autorità del Papa e quella del Concilio.

[5] «È impossibile che la Chiesa venga lasciata senza un Papa e senza il potere di eleggere il Papa; poiché, quando il Papa muore senza aver emesso alcun decreto su questo argomento, egli lascia implicitamente (per via negativa) il potere di elezione alla Chiesa romana, come si crede sia avvenuto per Lino, immediato successore di Pietro, che si ritiene sia stato eletto.» (Thomas de Vio Cardinalis Caietanus, De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus in Scripta Theologica vol I, Vincentius M. Iacobus Pollet, ed, Angelicum, Roma 1936, n. 744, traduzione propria).

[6] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 204.

[7] «Non ho fondato la mia argomentazione sulla negligenza degli elettori, ma sul venir meno degli elettori ordinari; ed è solo in tale caso, e non in un altro, che vanno intese le cose da me dette in precedenza» (Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 745).

[8] Pietro, trasferendosi da Gerusalemme a Roma, «porta con sé» la promessa di edificazione della Chiesa universale. La scelta di Pietro di essere a capo della chiesa romana non è stata una semplice contingenza storica – ricordiamo che mentre Pietro è ancora in vita la Rivelazione è ancora in corso – ma una scelta interpretata dalla Chiesa in senso normativo, che ha dato avvio all’identificazione tra vescovo di Roma e papa.

[9] L’epistola 55 di Cipriano ad Antoniano, dove il vescovo di Cartagine parla dell’elezione di papa Cornelio, rappresenta una delle più antiche testimonianze dirette sulla modalità di elezione del vescovo di Roma: «Egli [Cornelio] fu fatto vescovo da moltissimi dei nostri colleghi allora presenti nella città di Roma, i quali ci inviarono lettere riguardanti la sua ordinazione, notevoli per la loro alta e onorevole testimonianza e lode. Inoltre Cornelio fu fatto vescovo per il giudizio di Dio e del suo Cristo, per la testimonianza di quasi tutto il clero, per il suffragio del popolo che allora era presente, e per il consenso del collegio dei sacerdoti anziani e uomini probi» (Cipriano di Cartagine, The epistles of St. Cyprian with the Council of Carthage, p. 121, traduzione propria).

[10] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 745.

[11] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 745.

[12] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 221.

[13] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 229.

[14] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 229.

[15] Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii, n. 231.

[16] Dopo il Concilio di Costanza (1414-1418), il rapporto tra primato petrino e Concilio ecumenico attraversò una profonda ridefinizione. Il decreto conciliare Haec sancta aveva affermato che il concilio riceveva la propria autorità direttamente da Cristo, ponendosi persino super Papam. Tale affermazione, nata in un contesto di emergenza ecclesiale, fu presto interpretata come un principio conciliarista destinato a limitare l’autorità papale. La confutazione teologica di questa posizione venne proprio dal Caetano, il quale sostenne con rigore e dottrina la superiorità del Papa rispetto al concilio. Nel 1870, il Concilio Vaticano I portò a compimento questa linea, definendo il primato di giurisdizione e l’infallibilità del papa, lasciando tuttavia in sospeso la dottrina del collegio episcopale. Riprese la questione il Vaticano II, che integrò la dottrina del primato con una corrispondente dottrina dell’episcopato, che viene illustrata nel seguito.

[17] P. Goyret, «Ermeneutica conciliare ed ecclesiologia contemporanea», Annales theologici 23/2009, pp. 405-440, p. 433.

[18] P. Goyret, «Ermeneutica conciliare ed ecclesiologia contemporanea», p. 431.

[19] Quanto detto non è in contrasto con la fase di inattività giuridica del Collegio dei Vescovi durante una sede vacante ordinaria. In quel caso ci si troverebbe in una conteso di diritto positivo vigente, per cui è d’obbligo seguire l’iter canonico descritto da CDC e dalla Universi Dominici gregis. Nel caso che stiamo trattando invece il diritto positivo è sospeso poiché non ci sono le condizioni per rispettarlo (manca il corpo elettorale); si dovrebbe risalire dunque al diritto divino espresso dalla teologia del Concilio Vaticano II.

[20] Nel corso del Novecento il Collegio cardinalizio conobbe un ampliamento decisivo. Fino al pontificato di Sisto V (1586) il numero dei cardinali era rimasto fissato a settanta, ma fu Giovanni XXIII, nel 1958, a superare per la prima volta quel limite, volendo rendere più universale la composizione del Collegio. L’obiettivo era riflettere la crescita della Chiesa nei cinque continenti e favorire una maggiore rappresentanza delle nuove Chiese locali sorte fuori dall’Europa. Tale processo fu poi consolidato da Paolo VI, che portò progressivamente il numero dei cardinali elettori a centoventi, introducendo anche il limite d’età di ottant’anni per la partecipazione al conclave.

[21] Si riporta l’indicazione del Caetano già citata «[…] bisogna affermare che nella Chiesa di Dio esiste il potere di applicare il papato a una persona, purché siano osservate le dovute condizioni richieste, affinché non sorga confusione. E allora questo potere sembra devolversi all’intera Chiesa universale, come se non esistessero più elettori determinati dal Papa per rappresentarla in tale atto, compiuto per il bene della stessa Chiesa» (Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, n. 204).

[22] Si riporta ancora l’indicazione del Caetano che si oppone a tale obiezione: «È impossibile che la Chiesa venga lasciata senza un Papa e senza il potere di eleggere il Papa» (Caetano, De comparatione auctoritatis papae et concilii cum apologia eiusdem tractatus, n. 744).