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Commento alle citazioni contenute in due video di Andrea Cionci

Copertina per sentenza

P. Giorgio Maria Farè, 15 settembre 2025

 

Il riferimento è a due testi utilizzati da Andrea Cionci per rispondere agli avvocati Trabucco e Vitale.

Il primo testo è disponibile per essere scaricato in calce al primo video ed è firmato “Il suo canonista”, il secondo testo è stato mostrato in un video da Andrea Cionci. Non riporta firme ma Cionci lo menziona come ulteriore risposta di un canonista.

Video 1

«Il canonista risponde a Trabucco/Vitale su munus e ministerium. L’umiliante osservazione di Viganò», 23 agosto 2025.

https://youtu.be/ygC66YeQaZE?si=IFy4BGNp5eXWCC_g

Link al testo di riferimento:

https://16286342-5a81-4417-886b-7a47b9145e5c.usrfiles.com/ugd/162863_55aa323c951b4da1a19fa09164615cd8.pdf

Video 2

«Le estenuanti incomprensioni di Trabucco e Vitale. Risponde ancora il canonista», 29 agosto 2025

https://www.youtube.com/watch?v=l43KmDPFYlA

 

(1) Can. 331

Confronto
Testo originale Testo citato
Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet. «…in quo permanet munus a Domino singulariter Petro…; qui ideo vi muneris sui… potestatem… quam semper libere exercere valet».
  1. il canone è citato solo parzialmente e a tratti
  2. una parola viene modificata da “potestate” a “potestatem. Si tratta di un’alterazione grammaticale che cambia la funzione logica della parola nella frase.
Conseguenze interpretative

Nell’originale potestate è ablativo, retto da gaudet (“gode di, è in possesso di”). Il canone dice che il Papa, in forza del suo munus, gode di una potestà che è suprema, piena, immediata e universale. È un possesso stabile e inerente al munus.

Nel testo modificato potestatem è accusativo, come se fosse complemento oggetto di exercere. In questa versione sembra che il Papa eserciti la potestà (oggetto diretto), ma manca il passaggio in cui si afferma che egli gode di questa potestà per vi muneris sui.

L’estratto fa sembrare che il testo dica solo che il Papa esercita una certa potestà in virtù del munus. Non si evidenzia più il rapporto ontologico tra munus e potestas, ma solo quello funzionale dell’esercizio.

L’uso corretto dell’ablativo (vi muneris sui… potestate… gaudet) indica che la potestà è lo strumento con cui si gode del munus. Alterandolo in accusativo, la potestatem diventa un oggetto più diretto dell’esercizio, creando una separazione concettuale più netta tra il munus (la fonte) e la potestas (la cosa esercitata).

Sebbene sottile, questa modifica prepara il terreno per la dicotomia munus/exercitium che è il fondamento della tesi.

Per un canonista, un errore di questo tipo in un canone così centrale è difficilmente attribuibile al caso; appare piuttosto come un aggiustamento mirato a rafforzare la propria impalcatura concettuale.

(2) Can. 332 §2

Confronto
Testo originale Testo citato
Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur, non vero ut a quopiam acceptetur. «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet, ad validitatem requiritur ut renuntiatio libere fiat et rite manifestetur…».
conseguenze interpretative

Viene riportato un estratto, ma il testo non viene modificato e non ci sono differenze che alterano il significato.

(3) Can. 333 §2

confronto
Testo originale Testo citato
Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi. “«…ius est… determinare modum huius muneris exercendi».

Il Codice terminologicamente distingue tra munus e exercitio del munus. Non è circolarità semantica: è distinzione tecnica“.

Cosa dice il canone?:

  • prima parte → il Papa, anche nell’esercizio del suo munus, è sempre in comunione con i Vescovi e la Chiesa universale;
  • seconda parte → gli spetta il diritto di determinare il modo di esercitare questo munus.

In cosa consistono le modifiche?

La parte citata è letteralmente corretta ma opera una riduzione:

  1. L’estratto omette la premessa sulla comunione.
  2. Vengono omesse dal virgolettato due parti del testo (“tamen” e “sive personalem sive collegialem”) senza segnalare l’omissione con i puntini di sospensione.
Conseguenze interpretative

Si tratta di una citazione impropria e decontestualizzante. Omettere parti di un testo virgolettato senza segnalarlo è una violazione delle norme accademiche basilari.

È vero che il legislatore dice che il munus è una cosa, il suo esercizio è un’altra. In questo canone la distinzione tra munus (incarico) ed exercitium (modo concreto di attuarlo) è esplicita.

Omettendo la prima parte (“sempre coniunctus cum Episcopis et universa Ecclesia”), il contesto si perde e si perde l’informazione circa la comunione del Papa con i Vescovi. Non è una falsificazione, ma una citazione parziale usata selettivamente.

L’omissione di tamen (“tuttavia”) elimina una sfumatura avversativa che collega il §2 al §1, rendendo la frase più autonoma e assoluta.

L’omissione di sive personalem sive collegialem (“sia in modo personale sia collegiale”) è ancora più grave. Il legislatore specifica i modi in cui l’esercizio può essere determinato. Omettendo questa specificazione, il canonista riduce la norma a una generica e astratta affermazione sul diritto di “determinare il modo di esercitare il munus”, facendola apparire come una porta aperta a qualsiasi tipo di “determinazione”, inclusa quella, inedita, di separare completamente l’esercizio dal titolo.

La citazione così semplificata e assolutizzata si presta maggiormente a un’interpretazione forzata.

(4) Can. 335

confronto
Testo originale Testo citato
Sede Romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae universae regimine: serventur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae. “«Sede Romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur…»

L’ordinamento conosce la categoria della ‘Sede impedita’ anche per il Romano Pontefice.”

A differenza degli altri casi, qui la citazione parziale è formalmente corretta. L’errore non risiede in ciò che il canonista scrive, ma in ciò che omette di dire e nell’uso strumentale che fa del canone.

conseguenze interpretative

È vero che il Can. 335 menziona la «Sede Romana… prorsus impedita». Pertanto, l’affermazione che «l’ordinamento conosce la categoria» è, a un livello superficiale, inattaccabile. Il termine esiste nel Codice.

Il problema cruciale è la natura giuridica di questo canone. Il Can. 335 non è una norma sostanziale che definisce o regola la Sede Impedita. È una norma di rinvio che si limita a due cose:

  1. a) Stabilisce un principio generale di stasi (nihil innovetur).
  2. b) Rimanda a leggi speciali (serventur autem speciales leges) che dovrebbero regolare tali circostanze.

Qui si svela la fallacia dell’argomento. Mentre per la Sede apostolica vacante esistono leggi speciali dettagliatissime (es. la Costituzione Apostolica Universi Dominici Gregis), per la Sede romana totalmente impedita non esiste alcuna legge speciale. Si tratta di una nota e discussa lacuna legis, un «vuoto giuridico» nel Diritto Canonico.

Citando solo la prima parte del canone e affermando che il Codice «conosce la categoria» l’autore compie un’operazione retorica precisa:

  • Crea l’illusione di una categoria operativa: perché induce il lettore non esperto a credere che la «Sede romana impedita» sia una categoria giuridica pienamente definita, normata e operativa, esattamente come la “Sede apostolica vacante”.
  • Evita accuratamente di citare la seconda parte del canone e, soprattutto, di porsi la domanda dirimente: «Quali sono queste leggi speciali a cui il canone rimanda?». Porre questa domanda farebbe crollare immediatamente il castello di carte, poiché la risposta è: «Non ci sono».
  • L’uso del can. 335 serve a dare una parvenza di solidità all’intera costruzione. L’argomento implicito è: se il codice stesso prevede una Sede pontificia impedita, allora è del tutto logico applicare per analogia le norme sulla Sede episcopale impedita (can. 412). Ma questo ragionamento si regge solo se si ignora che il can. 335 prevedeva leggi speciali a tutt’oggi inesistenti. L’analogia è legittima, ma solo come punto di partenza per una riflessione sullo sviluppo della legge speciale sulla Sede romana impedita[1].

 

(5) Can. 412

confronto
Testo originale Testo citato versione 1

In grassetto le parti che non esistono nel canone originale

Testo citato versione 2

In grassetto le parti che non esistono nel canone originale

Sedes episcopalis impedita intellegitur, si captivitate, relegatione, exsilio aut inhabilitate Episcopus dioecesanus plane a munere pastorali in dioecesi procurando praepediatur, ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare. «Can. 412 (per analogia tipologica) sulla sede episcopale impedita:

“…si Episcopus… a munere pastorali praepediatur ita ut… exercere non possit”

Anche qui: munus posseduto, ministerium impedito».

E più sotto:

«“La sede impedita vale solo per prigionia”

Can. 412: anche “altra inabilità” o cause che impediscono la comunicazione con i fedeli.

Non solo prigionia.»

«Il can. 412 CIC definisce:

Sedes episcopalis impedita intellegitur, si Episcopus dioecesanus… impeditur ab exsecutione officii pastoralis in dioecesi ob captivitatis, relegationis, exilii aut incapacitatis aliamve causam” (Codex luris Canonici, 1983)».

Il canone definisce la sede impedita diocesana la cui causa può essere esterna (captivitas, exsilium, ecc.) o interna (inhabilitas). In tale situazione il vescovo possiede il munus, ma è impedito nell’esercizio pastorale al punto da non poter neppure comunicare per lettera.

Il testo citato viene spacciato per citazione del canone ma si tratta di una rielaborazione con parole diverse dall’originale, inoltre, in due stesure diverse il testo è presentato in due forme diverse!

Conseguenze interpretative

L’errore è duplice e gravissimo:

  1. Fabbricazione di testo: in entrambe le citazioni vengono inserite parole che non esistono né nel Codice del 1983 né in quello del 1917.
  2. Vengono omessi i puntini di sospensione per indicare la decurtazione del testo.
  3. Viene omessa l’intera clausola finale dirimente «ne per litteras quidem valens cum dioecesanis communicare».

Questa non è una citazione errata, è una falsificazione documentale. È l’atto metodologicamente più scorretto.

Le palesi manipolazioni sono cruciali per la tesi del documento:

  • L’uso dell’espressione «exercere non possit» nella versione 1 serve a creare una corrispondenza terminologica diretta con il concetto di esercizio del munus papale, trasformando una debole analogia in una prova apparentemente speculare e inoppugnabile.
  • L’omissione della clausola sull’impossibilità di comunicare (entrambe le versioni) è un atto di occultamento. Questa condizione fattuale, prevista dal Codice, indebolisce l’analogia con il caso di Benedetto XVI, il quale ha comunicato costantemente. Nascondere questa parte del canone previene le obiezioni in questo senso.
  • L’introduzione del termine «aliamve causam» nella versione 2 introduce una inesistente possibilità di applicare il canone a una categoria di cause molto più ampia e non meglio specificata.

(6) Universi Dominici Gregis

confronto
Testo originale Testo citato
La frase testuale non esiste in UDG «La “rinuncia validamente fatta” in Universi Dominici Gregis (1996)

• Giovanni Paolo II: la Sede è vacante “per morte del Papa o per rinuncia validamente fatta”»

 

Viene inserita tra virgolette una frase («per morte del Papa o per rinuncia validamente fatta») che non è una citazione testuale, ma una sintesi interpretativa dell’autore. L’affermazione è corretta, ma il metodo è scientificamente sbagliato. Si fa credere che quella frase sia presente testualmente nel documento.

Conclusione Complessiva

Non siamo di fronte a semplici sviste che si sarebbero potute attribuire a superficialità e fretta. Siamo di fronte a un quadro ben più grave.

Gli errori non sono accidentali, ma sono il frutto di una manipolazione sistematica e consapevole.

Il modus operandi è coerente: le fonti normative non vengono semplicemente interpretate, ma vengono preventivamente alterate per renderle più funzionali alla tesi che si vuole dimostrare.

  • Si altera la grammatica (Can. 331) per preparare il terreno concettuale.
  • Si omettono parti qualificanti (Can. 333) per decontestualizzare e assolutizzare le norme.
  • Si inventa di sana pianta una parte di testo e si occulta la parte dirimente (Can. 412) per costruire l’analogia portante dell’intero edificio e nascondere la prova che la falsificherebbe.

Questo schema difficilmente si spiega con una mera negligenza; lascia piuttosto pensare a un’intenzione di guidare il lettore, soprattutto chi non ha dimestichezza con il controllo diretto delle fonti latine.

Su sei citazioni:

  • Una è tagliata e contiene un’alterazione in modo da favorire la tesi dell’autore (con. 331)
  • Due sono tagliate in modo da favorire la tesi dell’autore (can. 333 § 2, can. 335)
  • Una è una sintesi di un concetto, non una citazione (UDG)
  • Una è contraffatta in modo gravissimo (can. 412).

Questi non sono solo errori, ma un metodo di lavoro che compromette alla radice l’affidabilità dell’intera analisi. La pretesa di «rigore e attenzione» dichiarata nelle conclusioni dello studio è del tutto infondata. Al contrario, questo modo di procedere è l’antitesi del rigore accademico e canonico.

 

[1] Ad esempio, vi sono differenze terminologiche già analizzate in dottrina che mostrano come i due casi non siano del tutto sovrapponibili. «Come noto, il termine plane è usato in riferimento all’episcopus dioecesanus totalmente impedito nell’esercizio del munus pastorale nel can. 412 del vigente Codex Iuris Canonici per la Chiesa latina, mentre prorsus è usato in riferimento alla sede romana impedita nel can. 335. Si è notato come si debba tenere in considerazione che nel Codice il regime speciale è previsto per la sede romana totalmente, appunto prorsus, impedita: si tratta dell’espressa indicazione, oltre che dell’eccezionalità assoluta della situazione, di un ‘grado’ di impedimento che parrebbe superiore a quello previsto per la sede episcopale» (Geraldina Boni «Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa», Stato e Chiese, 14 (2021), p. 20). In latino plane significa «chiaramente, pienamente, del tutto, manifestamente». Indica assenza di dubbio, un’evidenza di fatto. Invece prorsus: significa «del tutto, assolutamente, completamente, in modo radicale». Ha una sfumatura più intensa, di assoluta impossibilità. Quindi, sebbene i due avverbi possano sembrare sinonimi, prorsus ha un tono più radicale e assoluto, mentre plane insiste più sulla chiarezza e la pienezza della situazione, senza sfumature di relatività.