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Munus e Ministerium: Risposta Canonica agli Avvocati Trabucco e Vitale

munus ministerium orizzontale

Di seguito viene presentata la risposta di p. Giorgio Maria Faré alle tesi esposte dai professori Daniele Trabucco e Aldo Rocco Vitale nei loro articoli del 22 e 28 agosto 2025 («“Munus” e “ministerium” nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza» e «Punti fermi sulla rinuncia di Benedetto XVI e la sede impedita»), pubblicati sul blog Duc in altum di Aldo Maria Valli.

Riferimenti ai due articoli

Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale, «“Munus” e “ministerium” nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza», 22 agosto 2025, Duc in altum

Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale, «Punti fermi sulla rinuncia di Benedetto XVI e la “sede impedita”», 28 agosto 2025, Due in altum

Breve profilo accademico degli autori

  • Daniele Trabucco: Associato di Diritto Costituzionale italiano e comparato presso la Libera Accademia degli Studi di Bellinzona (Svizzera) e docente presso l’Istituto di grado universitario San Domenico di Roma. È autore di numerose pubblicazioni scientifiche in materia di diritto pubblico, costituzionale e libertà religiosa.
  • Aldo Rocco Vitale: Professore associato di Filosofia del Diritto presso l’Università Europea di Roma. La sua ricerca si concentra sui temi della teoria generale del diritto, della biogiuridica e dei rapporti tra diritto, etica e teologia.

***

Egregi Professori Trabucco e Vitale,

la presente analisi intende offrire, con il dovuto rispetto accademico, una confutazione delle tesi da Voi esposte, sostenendo, in chiave canonico-dogmatica, come la rinuncia di Papa Benedetto XVI presenti diversi elementi che gettano dubbi sulla sua validità, con la conseguenza giuridica di non aver prodotto una sede vacante. Si procederà in modo schematico, analizzando le principali obiezioni da Voi sollevate.

OBIEZIONE 1: L’INSCINDIBILITÀ E L’EQUIVALENZA SEMANTICA DI MUNUS E MINISTERIUM

Nei Vostri articoli, sostenete che, sebbene non identici, munus e ministerium siano concetti teologicamente inscindibili e canonicamente usati come equivalenti, rendendo una rinuncia al ministerium di fatto una rinuncia anche al munus. Affermate che «il diritto canonico non conosce una scissione tra i due concetti»[1] e che «la loro circolarità semantica impone di leggerli in reciproco riferimento, non in contrapposizione»[2].

RISPOSTA

La Vostra tesi confonde l’inscindibilità funzionale con la sinonimia semantica e giuridica. È vero che per qualsiasi ufficio canonico i due concetti sono correlati e, nel caso del Sommo Pontefice, inscindibili. Ma questo non significa che siano sinonimi e che dire l’uno equivalga dire anche l’altro. Una delle ragioni per le quali la Declaratio di Benedetto XVI è anomala è proprio perché ha come oggetto la rinuncia al ministerium Episcopi Romae ma non, esplicitamente, al munus di Romano Pontefice.

Inoltre, sostenete una lettura «sostanzialista», dove l’intenzione prevarrebbe sulla formula. Tuttavia, proprio negli atti che toccano la successione apostolica e il governo della Chiesa universale, il rispetto della forma non è un pedante legalismo, ma la massima garanzia della certezza del diritto.

Preciso che nella precedente stesura del canone che riguarda la rinuncia del Papa (CIC 1917), non era presente il termine munus. Il legislatore ha introdotto il termine munus nel Can. 332 §2 del 1983 con precisione chirurgica per un motivo: eliminare ogni possibile ambiguità. Il munus è l’ufficio petrino, indivisibile e di istituzione divina. Consentire una rinuncia a un suo «esercizio» (ministerium) aprirebbe scenari giuridicamente molto problematici: un Papa che mantiene il munus ma non governa? Due Papi, uno titolare e uno esercente? Tutte obiezioni che, in effetti, all’indomani della Declaratio sono state sollevate anche da canonisti e figure di spicco della Chiesa.

La Chiesa non può permettersi tale incertezza. Pertanto, l’uso di un termine differente da quello prescritto dalla lēx speciális non è un dettaglio trascurabile, ma un errore sostanziale (errōr substantiális) che invalida l’atto alla radice, perché ne rende l’oggetto incerto. L’atto di rinuncia papale, per la sua natura, non ammette interpretazioni estensive o analogiche, ma richiede una corrispondenza letterale e inequivocabile.

1. LA DISTINZIONE TECNICA NEL CODICE DI DIRITTO CANONICO E NELLA TRADIZIONE GIURIDICA

L’idea che i due termini siano interscambiabili è smentita dallo stesso Prof. Erdö che Voi citate. Nelle venticinque pagine del suo saggio, il Cardinale scandaglia il significato dei termini munus, ministerium e officium nel diritto canonico del Novecento e postconciliare, a partire dal Codice Pio-Benedettino del 1917 fino al Codice vigente del 1983 e giunge alla seguente conclusione, riportata anche nel sommario:

«Sebbene in diverse accezioni questi tre termini [munus, ministerium e officium] possano indicare la stessa cosa, come termini tecnici non si possono confondere»[3].

E qui riporto, tradotti in italiano, altri brani tratti dalle conclusioni del saggio di Erdö:

«il termine munus, con poche eccezioni, indica quasi sempre un’opera da compiere in generale (a volte con una particolare connotazione teologica) o l’insieme dei diritti e dei doveri attribuiti a qualcuno»[4].

«Il termine ministerium, nel suo significato predominante, indica l’azione del servire (sebbene questo senso non sia sempre facilmente distinguibile da un’opera da compiere) e, pertanto, si riferisce maggiormente a una funzione o a un’azione rispetto al munus»[5].

Il Codice di Diritto Canonico (1983) opera una distinzione tecnica e non meramente stilistica tra i due termini munus e ministerium.

Il can. 331 distingue il munus dalla potestas e quest’ultima dal suo esercizio. Leggiamo il canone in italiano, lasciando in latino solo le parole che esprimono questa sostanziale differenza:

«Il Vescovo della Chiesa di Roma, in cui permane il munus concesso dal Signore singolarmente a Pietro, primo degli Apostoli, e che deve essere trasmesso ai suoi successori, è capo del Collegio dei Vescovi, Vicario di Cristo e Pastore qui in terra della Chiesa universale; egli perciò, in forza del suo munus, ha potestà ordinaria suprema, piena, immediata e universale sulla Chiesa, potestà che può sempre libere exercere (esercitare liberamente)»[6].

Il can. 333 §2 distingue il munus dal suo esercizio utilizzando il verbo exercere:

«Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi».

Il can. 332 §2, norma specifica per la rinuncia papale[7], statuisce in modo inequivocabile: «Si contingat ut Romanus Pontifex muneri suo renuntiet…». L’oggetto giuridico della rinuncia, pertanto, è il munus del Pontefice Romano, non il ministerium Episcopi Romae. Benedetto XVI però dichiara di rinunciare al ministerium Episcopi Romae. L’atto, pertanto, non realizza la fattispecie tipica prevista dalla legge canonica per produrre la vacanza della Sede Apostolica. La dottrina canonistica classica ha sempre ribadito che la precisione terminologica è essenziale negli atti relativi all’ufficio petrino.

Il can. 332 §2, inoltre, richiede che la rinuncia sia rite manifestetur (debitamente manifestata). Il termine rite si riferisce alla correttezza rituale della manifestazione. Il canone di riferimento per le rinunce agli uffici ecclesiastici è il can. 189[8] che, al §1 richiede che la rinuncia sia fatta o per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni. La  Declaratio dell’11 febbraio 2013 è stata, in effetti, pronunciata pubblicamente in un Concistoro. Tuttavia, anche la precisione terminologica fa parte di una debita e corretta manifestazione di volontà. Se l’oggetto è ambiguo, non è certo che cosa la Declaratio abbia effettivamente significato.

Il Can. 17 obbliga a interpretare le leggi secondo il «significato proprio delle parole considerate nel testo e nel contesto». Se munus e ministerium fossero sinonimi perfetti, non vi sarebbe ragione per il legislatore di utilizzare due termini distinti nei canoni centrali che normano il primato petrino. Ne discende che la distinzione è voluta e precisa.

Preciso che, per me, il termine Declaratio identifica tanto la versione orale, quanto quella scritta. Voi sostenete che la Declaratio «non è, in senso stretto, ciò che fonda la validità della rinuncia» e che l’atto orale davanti al concistoro era già sufficiente. Pertanto, eventuali errori terminologici nel testo scritto sarebbero irrilevanti, contando solo la «manifestazione pubblica della volontà». Non mi è chiaro come questo si applichi alla distinzione tra munus e ministerium, dato che la versione pronunciata e la versione scritta pubblicata in latino, da questo punto di vista, sono identiche.

3. LA DISTINZIONE NELLA TRADIZIONE TEOLOGICA:

Nel Vostro intervento del 28 agosto precisate che, secondo il can. 17:

«Il “significato proprio” non è mai quello che le parole possono assumere in un lessico secolare o filosofico astratto, ma quello che esse hanno maturato nell’uso normativo e magisteriale della Chiesa»[9].

Con questo argomento pretendete di sbarrare la strada a ogni ricerca filologica sui due termini, ma questo, nel diritto canonico in particolare, è solo parzialmente corretto. Il diritto canonico discende e dipende dalla tradizione latina, patristica e magisteriale, e non è possibile interpretarlo a prescindere da esse[10].

Ho già dimostrato, citando il card. Erdö, che nel linguaggio giuridico è fondato distinguere i due concetti di munus e ministerium. L’idea che i due termini siano interscambiabili è ulteriormente smentita da un’analisi storica e teologica[11].

San Leone Magno distingueva perfettamente ciò che il Papa è (Epíscopus Rómae, Succéssor Pétri) da ciò che fa (l’esercizio del suo ufficio, espresso con verbi come exséquor e explére). Questa distinzione è stata recepita e sviluppata da tutto il magistero successivo. Ad esempio, Pio IX nella Pástor Aetérnusdel 1870, definisce dogmaticamente il primato petrino come múnus divínitus collátum (ufficio/incarico/dono conferito da Dio). Giovanni Paolo II nella Pástor Bonus, chiarisce che la Curia Romana non partecipa al munus del Papa, ma coopera solo al suo ministerium, cioè all’esercizio[12].

4. L’IMPOSSIBILITÀ METAFISICA DELL’IDENTITÀ TRA MUNUS ED ESERCIZIO:

Sostenere che munus e ministerium siano la stessa cosa è un’assurdità metafisica. Il munus è la natura dell’ufficio, la sua essenza, assimilabile alla potentia. Il ministerium ne è l’operatività, l’esercizio, assimilabile all’actus. Secondo la filosofia tomista, in ogni ente creato (e il Papa è una creatura) potentia e actus, essenza ed esistenza, natura e operazione sono sempre distinte. Solo in Dio, che è Atto Puro, non vi è tale distinzione. Se munus ed exercítium múneris fossero la stessa cosa, si otterrebbe l’assurdità logica per cui, nel momento in cui il Papa non sta compiendo atti specifici da Papa, non sarebbe Papa[13].

OBIEZIONE 2: L’INAPPLICABILITÀ DELLA FIGURA DELLA «SEDE IMPEDITA»

Nei Vostri interventi sostenete che la nozione di sede impedita nel diritto canonico non si applica al caso di Benedetto XVI, poiché tale istituto presuppone una coercizione esterna o un’impossibilità oggettiva di governare (come accadde, ad esempio, con la prigionia di Pio VII), mentre Benedetto non era né prigioniero, né isolato, né privato della libertà di comunicare o agire. Parlare di sede impedita, significherebbe piegare un concetto tecnico a un uso improprio, in contrasto con l’evidenza fattuale.

Inoltre, evidenziate che una mancanza di libertà dovuta a pressioni esterne, riguardando solo il foro interno, non potrebbe invalidare l’atto.

RISPOSTA

Dal punto di vista giuridico è corretto ritenere che una «sede impedita auto-imposta» un controsenso logico. In effetti, formule come «il Papa si è ritirato in sede impedita», «Benedetto si è posto in sede impedita» sono più formule giornalistiche ad effetto che corrette definizioni canonistiche.

Anche nella mia trattazione non ho mai preteso di ritenere invalida la rinuncia per mancanza di libertà (ex. Can. 332 §2), proprio perché in foro esterno Benedetto XVI ha sempre smentito questo caso. Quindi, la questione non è se Benedetto XVI si sentisse o fosse oggettivamente «impedito» da forze esterne. Tale indagine è canonicamente ardua e non necessaria[14]. Il punto cruciale è un altro: è la constatazione che l’atto giuridico da lui posto in essere, la Declaratio, è di per sé oggettivamente viziato e ambiguo a tal punto da non produrre l’effetto giuridico previsto (la vacanza della Sede Apostolica).

Di conseguenza, non si sostiene una «sede impedita auto-imposta», ma si constata una «sede la cui vacanza non è stata validamente prodotta». La conseguenza pratica è la medesima: la Sede non è vacante. Ma la causa non è una pressione esterna, bensì un atto giuridicamente nullo o inesistente per vizio di forma e di sostanza. Questo sposta il dibattito dal terreno scivoloso della psicologia a quello solido dell’analisi giuridica dell’atto.

OBIEZIONE 3: LA VALIDITÀ DELLA RINUNCIA CON TERMINE DIFFERITO

Sostenete che la dilazione temporale (l’efficacia della rinuncia differita al 28 febbraio 2013, ore 20:00) non incide sulla validità dell’atto, essendo una scelta pratica e pastorale.

RISPOSTA
1. LA VIOLAZIONE DELLA NATURA DELL’ATTO GIURIDICO PURO

La rinuncia al Soglio Pontificio è, per la sua importanza capitale, un actus iuridicus purus. Tali atti, per produrre i loro effetti in modo inequivocabile, non ammettono l’apposizione di elementi accidentali come termini, condizioni o modi.

Il Can. 189 §3 stabilisce che la rinuncia che non necessita di accettazione (come quella papale) «sortisce l’effetto con la comunicazione del rinunciante fatta a norma del diritto». Questo sancisce un principio di efficacia immediata. L’intento del legislatore è chiaro: creare una corrispondenza istantanea tra la manifestazione della volontà e l’effetto giuridico (la vacanza della Sede), eliminando ogni zona grigia. Introducendo un termine, Benedetto XVI ha trasformato un atto che deve essere puro in un atto condizionato dal tempo, minando alla radice la certezza del diritto e violando la logica intrinseca della norma.

L’argomento del potere supremo del Papa, che potrebbe derogare a tale norma, non regge. Benedetto XVI non ha mai manifestato la volontà di esercitare il potere legislativo per modificare il canone 332 §2 o il 189 §3. Un atto di tale gravità avrebbe richiesto una deroga esplicita, non un’implicita presunzione.

Non mi dilungo su questo punto ma cito alcuni passaggi della risposta che già vi è pervenuta dall’avv. Patruno, pubblicata dallo stesso Aldo Maria Valli sul suo blog in data 30 agosto 2025[15].

L’avv. Patruno contesta la Vostra tesi secondo cui la dilazione temporale prevista nella Declaratio non intaccherebbe la validità della rinuncia di Benedetto XVI. Egli osserva come la canonistica maggioritaria, infatti, esclude con chiarezza tanto le rinunce condizionate quanto quelle con termini temporali, confermando che l’unica modalità coerente è quella dell’immediatezza. Le giustificazioni pratiche da Voi addotte – garantire continuità di governo ed evitare vuoti di potere – risultano deboli, perché l’ordinamento già prevede, attraverso il principio nihil innovetur e la disciplina della sede vacante, la necessaria stabilità istituzionale. Né appare fondata l’idea che quei diciassette giorni fossero indispensabili per motivi contingenti, dato che Benedetto avrebbe potuto predisporre eventuali riforme normative o concludere dossier riservati prima della Declaratio.

La dilazione temporale non è una semplice scelta pratica o pastorale, ma un elemento accidentale che, apposto a un atto giuridico puro, ne mina la validità. La rinuncia, per essere valida, deve essere un atto di volontà libero e attuale al momento in cui produce effetto.

2. LA DISGIUNZIONE TRA VOLONTÀ ED EFFETTO: DA RINUNCIA A PROMESSA DI RINUNCIA

Un atto giuridico fondamentale richiede una volontà certa, libera e attuale nel momento in cui produce i suoi effetti. Con la Declaratio dell’11 febbraio, Benedetto XVI ha manifestato la volontà di rinunciare in futuro. L’effetto giuridico, tuttavia, si è prodotto solo il 28 febbraio. In quel momento, la volontà è stata nuovamente e pubblicamente manifestata? No. Si è operato sulla base di una presunzione: che la volontà espressa 17 giorni prima persistesse.

Questo trasforma l’atto da una “rinuncia” (renuntiatio) a una “promessa di rinuncia” (promissio renuntiandi). Ma il diritto canonico (Can. 332 §2) non prevede una “promessa di rinuncia”. L’atto è viziato perché la volontà che lo fonda non è attuale al momento del suo compimento giuridico. La domanda “cosa sarebbe successo se avesse cambiato idea il 27 febbraio?”[16] non è una speculazione oziosa, ma la prova del nove del vizio giuridico: un atto che è revocabile fino a un istante prima della sua efficacia non è un atto di rinuncia compiuto, ma un’intenzione proiettata nel futuro, priva della stabilità che la legge esige.

3. IL PARADOSSO TEOLOGICO-ONTOLOGICO: LO STATUS DI UN “PAPA A TERMINE”

Il munus petrino non è una funzione o un incarico a contratto, ma un’investitura divina. L’introduzione di un termine ha creato per 17 giorni una figura teologicamente insostenibile: un Papa che era ancora pienamente Vicario di Cristo, ma che aveva già disposto la fine del suo pontificato.

Questo stato liminale è un monstrum giuridico e teologico. Se era ancora Papa, allora la sua rinuncia non era ancora avvenuta. Se la sua rinuncia era già un atto giuridico posto in essere, allora non era più pienamente Papa. Questa ambiguità ontologica è incompatibile con la natura della Cattedra di Pietro, che deve essere pietra, roccia di certezza, non sabbia mobile di uno status giuridico e teologico equivoco.

4. LA REDUCTIO AD ABSURDUM: LE CONSEGUENZE LOGICHE DEL PERIODO INTERMEDIO

Le implicazioni pratiche di quei 17 giorni dimostrano l’assurdità della costruzione giuridica. In quel periodo, Benedetto XVI ha compiuto un atto sovrano di massima importanza: con il Motu Proprio Normas Nonnullas, ha modificato le leggi che regolano l’elezione del suo successore. Si è così verificato un paradosso insostenibile: un Papa “rinunciante”, il cui atto di deposizione del potere era (secondo questa tesi) già stato validamente espresso, ha esercitato il potere supremo per determinare le condizioni della sua stessa successione.

Un atto che è simultaneamente irrevocabile nella sua formulazione ma revocabile nella sua efficacia, e che permette al soggetto rinunciante di continuare a esercitare pienamente il potere a cui ha rinunciato, è un atto intrinsecamente contraddittorio.

La dilazione d’efficacia rimane un’anomalia giuridica e storica, priva di reali giustificazioni canoniche, che rende la rinuncia di Benedetto XVI un unicum problematico e tutt’altro che pacificamente risolto: al contrario, essa richiede un’accurata e ancora aperta indagine storico-giuridica.

CONCLUSIONE GENERALE

In definitiva, l’analisi delle fonti canoniche e della tradizione teologica mostra come la rinuncia di Benedetto XVI, per la sua formulazione e per le anomalie che la caratterizzano, non possa essere considerata un atto regolare e pacificamente valido. La distinzione tra munus e ministerium e la presenza di un termine differito concorrono a delineare un quadro giuridicamente problematico[17].

Non si tratta di insinuare complotti o interpretazioni fantasiose, ma di prendere sul serio un dato testuale che si presenta oggettivamente difettoso. Per questo la Declaratio non può essere liquidata come un gesto semplice e lineare: essa richiede ancora oggi uno studio rigoroso, libero da pregiudizi ideologici, capace di affrontare con onestà intellettuale e con coraggio le questioni che toccano il cuore stesso dell’ufficio petrino. Solo così sarà possibile offrire alla Chiesa chiarezza su un passaggio storico che non può restare avvolto nell’ambiguità.

Auspico che il dibattito non venga sopito ma che coinvolga altri studiosi, magari ecclesiastici, poiché in gioco non vi è un mero esercizio accademico, ma la salute delle anime e una crisi che sta scuotendo la Chiesa da anni. Solo così sarà possibile offrire chiarezza su un passaggio storico che non può restare avvolto nell’ambiguità.

[1] Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale, «“Munus” e “ministerium” nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza», 22 agosto 2025, Duc in altum, https://www.aldomariavalli.it/2025/08/22/munus-e-ministerium-nella-rinuncia-di-benedetto-xvi-lapparenza-e-la-sostanza/.

[2] Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale, «“Munus” e “ministerium” nella rinuncia di Benedetto XVI: l’apparenza e la sostanza».

[3] «Etsi in variis significationibus haec tria vocabula idem declarant, ut termini technici minime confunduntur» (Péter Erdő, «Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici» in Periodica de re canonica, 78 (1989), p. 414).

[4] Péter Erdő, «Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici», p. 433.

[5] Péter Erdő, «Ministerium, munus et officium in Codice Iuris canonici», p. 434.

[6] «Can. 331 – Romanus Pontifex, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor, qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet».

[7]  Sottolineo che Il can. 332 §2 è il solo riferimento normativo per la rinuncia del Papa, come confermato da Universi Dominici Gregis quando, al punto 77 che tratta della vacanza della Sede Apostolica per rinuncia del Sommo Pontefice, rimanda proprio a quel canone.

[8] «Can. 189  – §1. La rinuncia, perché abbia valore, sia che necessiti di accettazione o no, deve essere fatta all’autorità alla quale appartiene la provvisione dell’ufficio di cui si tratta, e precisamente per iscritto oppure oralmente di fronte a due testimoni». Nel caso del Papa, non esiste un’autorità umana alla quale appartenga la provvisione dell’ufficio.

[9] Daniele Trabucco – Aldo Rocco Vitale, «Punti fermi sulla rinuncia di Benedetto XVI e la sede impedita», Duc in altum, 28 agosto 2025.

[10] Da un punto di vista teologico il diritto canonico discende, innanzi tutto, dal diritto divino. Questo elenco si riferisce solo, in senso stretto, al significato dei vocaboli.

[11] Tale distinzione ha radici profonde. Nella tradizione latina munus indica essenzialmente una «prestazione», un «compito», un «dovere», una res (qualcosa che è). Ministerium indica invece un «servizio», un’«esecuzione», una actio (qualcosa che si fa). Già nella latinità classica, quindi, il munus è l’incarico, mentre il ministerium è la sua esecuzione pratica (cfr. Fernando Maria Cornet,Alla ricerca del Munus perduto, Arca Edizioni, 2024, p. 23-25).

[12] Cfr. Fernando Maria Cornet, Alla ricerca del Munus perduto, pp. 49-52, 99-106.

[13] Cfr. Fernando Maria Cornet, Alla ricerca del Munus perduto, pp. 85-86.

[14] Sebbene la mia analisi si concentri primariamente sul vizio oggettivo dell’atto, è bene notare che il Diritto Canonico contempla il metus grávis et iniúste incússus (timore grave e ingiustamente incusso, cfr. can. 125 §2) come vizio del consenso che invalida un atto giuridico. Tale «timore grave» non deve necessariamente configurarsi come una minaccia diretta e personale, come una «pistola alla tempia», ma può derivare da un contesto di pressioni sistemiche, ricatti morali o dalla percezione fondata di un danno imminente e irreparabile per la Chiesa stessa. Il contesto storico documentato in cui la rinuncia è maturata si presta a questa lettura: lo scandalo Vatileaks, le lotte di potere curiali, le pressioni esterne di natura finanziaria e mediatica, e la manifesta ingovernabilità della macchina vaticana. È dunque possibile ipotizzare uno scenario in cui un Pontefice, pur non essendo in condizione di prigionia esteriore e pur sentendosi soggettivamente «libero» nella sua decisione, abbia di fatto agito sotto l’influsso di un timore grave oggettivo, indotto da una situazione che minacciava di paralizzare o disgregare l’istituzione stessa. La sua volontà, in questo scenario, non sarebbe stata orientata da una valutazione delle proprie forze in quanto tali, ma coartata dalla necessità di scongiurare un male maggiore. In tal caso, l’atto di rinuncia non sarebbe un gesto di libera abdicazione, ma una risposta forzata a circostanze esterne ingiuste. Anche questa sarebbe una via giuridica che porterebbe alla medesima conclusione di nullità dell’atto, tuttavia risulterebbe pressoché impossibile da provare in foro esterno.

[15] Francesco Patruno, «La rinuncia di Benedetto XVI e l’apposizione di un termine. In risposta ai professori Trabucco e Vitale», 30 agosto 2025, https://www.aldomariavalli.it/2025/08/30/la-rinuncia-di-benedetto-xvi-e-lapposizione-di-un-termine-in-risposta-ai-professori-trabucco-e-vitale/.

[16] Alcuni intellettuali, sconvolti dal gesto di Benedetto XVI, espressero in effetti il desiderio che questi tornasse sui propri passi. Cfr. Sandro Magister, «L’estremo appello: il papa ritiri le dimissioni», La Repubblica, 20 febbraio 2013, https://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1350437.html

[17] A questo quadro di anomalie sostanziali si aggiunge un elemento che, pur essendo di natura secondaria, contribuisce all’incertezza giuridica complessiva dell’atto: la sua stessa titolazione. In un atto di tale importanza, dove la certezza del diritto (certitudo iuris) deve essere assoluta, la scelta del titolo Declaratio (Dichiarazione) invece del più specifico e tecnicamente inequivocabile Renuntiatio (Rinuncia) costituisce un ulteriore fattore di ambiguità. Non si tratta di affermare che il titolo da solo invalidi l’atto. Piuttosto, si constata che, sommato ai vizi sostanziali già evidenziati – l’oggetto errato (ministerium invece di munus) e l’apposizione di un termine che ne sospende l’efficacia – anche questo elemento indebolisce la chiarezza e la determinatezza che il canone 332 §2 richiede con l’espressione «debitamente manifestata» (rite manifestetur). Un atto giuridico che produce la vacanza della Sede Apostolica non può permettersi un tale accumulo di imprecisioni. La debita manifestatio richiesta dalla legge implica non solo pubblicità, ma anche e soprattutto assenza di ambiguità.