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Le differenze di posizione fondamentali tra p. Giorgio Maria Faré e il giornalista dott. Andrea Cionci

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Le differenze di posizione fondamentali tra p. Giorgio Maria Faré e il giornalista dott. Andrea Cionci

di p. Giorgio Maria Faré, 15 aprile 2026

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Nel suo video YouTube dal titolo «“Il Vaticano non può più ignorare la questione della sede impedita”: l’articolo di John Westen» del 15 aprile 2026[1] Andrea Cionci ha minimizzato le differenze tra le mie e le sue posizioni con queste parole:

«Ecco, qui io avevo segnalato a John Westen la necessità di specificare che padre Faré e don Cornet conservano delle convinzioni diverse su aspetti secondari, anche se concordano sulla sede impedita».

E ancora:

«Ecco, sì, facendo salve le divergenze su altre questioni, la liceità dei sacramenti, la possibilità di partecipare e cose del genere, con don Cornet e padre Faré siamo tutti d’accordo sulla sede impedita di Benedetto XVI».

Ritengo doveroso fornire una sintesi delle principali divergenze tra le mie posizioni e quelle del dott. Andrea Cionci, perché esse sono tutt’altro che «secondarie».

1. La partecipazione ai sacramenti «una cum»

Il dott. Cionci sembra sottovalutare la gravità della nostra differenza di posizione in merito ai sacramenti. Da teologo affermo che questa è in assoluto la divergenza più importante, perché a essa è strettamente collegata la salvezza delle anime.

Mi limito qui a trattare la questione dal punto di vista generale. Per una dettagliata analisi e confutazione delle affermazioni del dott. Cionci rimando alle trasmissioni YouTube nelle quali ho ampiamente trattato il tema e ai testi scritti che ho reso pubblici[2].

Il dott. Cionci ritiene che i fedeli debbano disertare i sacramenti celebrati «una cum», cioè da sacerdoti che menzionano il nome di Leone (in precedenza quello di Francesco) nella preghiera eucaristica. Egli ritiene che, dato che questi sacramenti sono illeciti, il fedele sia moralmente scusato dal precetto festivo e che, anzi, sarebbe colpevole se vi partecipasse.

Fin dall’inizio della mia predicazione sugli argomenti dedicati alla Declaratio, vale a dire dal 13 ottobre 2024, mi sono sempre opposto a chi invita i fedeli a rifiutare i sacramenti celebrati «una cum» (uso questa espressione per brevità) e in generale da Sacerdoti che ritengono valide le dimissioni di Benedetto XVI.

E questo per diverse ragioni.

La prima è che quei sacramenti sono validi.

La validità dei sacramenti, infatti, è fondata sull’oggettività della potestas ordinis del ministro ordinato e non sulla sua appartenenza alla «giurisdizione canonica» legittima. S. Tommaso insegna che perfino gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati consacrano validamente se sono stati validamente ordinati[3].

Un’ulteriore conferma ci viene dal Miracolo di Moncada, avvenuto durante il Grande Scisma d’Occidente. Questo miracolo eucaristico avvenne proprio per confermare un Sacerdote che dubitava della validità delle S. Messe da lui celebrate, per il fatto che esisteva il dubbio su chi fosse il vero Papa. Il Sacerdote in questione apparteneva effettivamente all’area di obbedienza avignonese (era quindi sotto l’antipapa Clemente VII) ed era stato consacrato da un Vescovo nominato da Clemente VII. Il miracolo ci rassicura sulla validità della consacrazione eucaristica, a dispetto delle incertezze umane circa l’autorità del vescovo consacrante e dell’obbedienza pontificia.

La seconda ragione è che, in mancanza di un pronunciamento ufficiale della Chiesa, se anche i sacramenti fossero illeciti, non si commetterebbe alcun peccato a parteciparvi. Lo affermava già S. Tommaso, parlando addirittura di scomunicati, eretici e scismatici: «Perciò fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la Comunione da essi e ascoltare la loro Messa»[4]. Qui S. Tommaso è chiarissimo: il divieto di partecipazione si applica solo alle celebrazioni presiedute da persone condannate da una sentenza formale della Chiesa e questo evidentemente non è il nostro caso.

La terza ragione è di carattere pastorale: dato che la stragrande maggioranza dei Sacerdoti ritiene valide le dimissioni di Benedetto XVI, nella realtà dei fatti la posizione del dott. Cionci e di altri, si traduce nel privare completamente dei sacramenti ampie porzioni del popolo di Dio. Questo è terribile e inaccettabile. In questo anno e mezzo ho incontrato vite distrutte, anime con sofferenze enormi a causa dell’astensione dai sacramenti. Genitori morti senza unzione degli infermi e del viatico, bambini rimasti senza prima Comunione, persone devote che non si confessavano da anni!

Quello che ho sempre affermato con forza è che i fedeli devono partecipare ai sacramenti validamente celebrati, e questo è il criterio più importante da seguire.

Questa differenza è fondamentale e vitale, è quella che come teologo ritengo la più importante e non può essere in alcun modo derubricata come «aspetto secondario».

2. La traduzione della Declaratio

Una seconda divergenza riguarda la traduzione della Declaratio promossa dal dott. Cionci.

Questa è la versione latina pronunciata da Benedetto XVI durante il Concistoro dell’11 febbraio 2013:

«Quapropter bene conscius ponderis huius actus plena libertate declaro me ministerio Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri, mihi per manus Cardinalium die 19 aprilis MMV commissum renuntiare ita ut a die 28 februarii MMXIII, hora 20, sedes Romae, sedes Sancti Petri vacet et Conclave ad eligendum novum Summum Pontificem ab his quibus competit convocandum esse».

Nel testo pronunciato dal Pontefice c’è un errore di concordanza: «commissum» avrebbe dovuto essere «commisso» per concordare con «ministerio».

Nella trascrizione ufficiale del Vaticano e nella relativa traduzione, infatti, è stato scritto «commisso», che concorda con «ministerio» e si traduce come segue:

«Per questo, ben consapevole della gravità di questo atto, con piena libertà, dichiaro di rinunciare al ministero di Vescovo di Roma, Successore di San Pietro, a me affidato per mano dei Cardinali il 19 aprile 2005, in modo che, dal 28 febbraio 2013, alle ore 20,00, la sede di Roma, la sede di San Pietro, sarà vacante e dovrà essere convocato, da coloro a cui compete, il Conclave per l’elezione del nuovo Sommo Pontefice».

Il dott. Cionci, invece, si è concentrato sulla versione pronunciata verbalmente da Benedetto XVI volendo a tutti i costi preservare il termine «commissum». Ne è scaturita una traduzione che forza lo stile e la struttura del latino — tanto quello classico quanto quello ecclesiastico, recupera costrutti e significati rari e che risulta bizzarra anche in italiano. Questa traduzione è stata eseguita dal prof. Matteo Corrias[5]:

«Per questi motivi, ben consapevole della gravità di quest’atto, in piena libertà dichiaro di rinunciare a mio danno al ministerium di Vescovo di Roma, successore di San Pietro, a causa del misfatto di un manipolo di cardinali il 19 aprile 2005, al punto che dal giorno 28 febbraio 2013, a partire dall’ora ventesima, la sede di Roma, la sede di San Pietro resti vuota, e dichiaro che è da convocarsi un Conclave per l’elezione di un nuovo Sommo Pontefice da parte di questi ai quali si addice».

Basandosi su questa traduzione, il dott. Cionci ha iniziato a sostenere un’interpretazione della Declaratio come un provvedimento giudiziario di accertamento (una “sentenza”) con cui il Pontefice avrebbe denunciato e sanzionato un presunto colpo di stato ecclesiastico.

Secondo gli autori dello studio alla base di questa interpretazione (gli avv.ti Antonacci e Settesoldi) il termine Declaratio non deve essere inteso come una semplice comunicazione di intenti, ma in senso tecnico-giuridico come un atto decisorio di mero accertamento. Benedetto XVI, agendo come sommo giudice, avrebbe “accertato” la sussistenza di condotte delittuose da parte di una fazione di cardinali, rendendo pubbliche le pene latae sententiae in cui questi sarebbero incorsi.

Non concordo affatto né su questa traduzione, né sull’interpretazione giuridica che vi si è costruita sopra. Le ritengo entrambe estremamente forzate.

3. Benedetto XVI «si è messo in sede impedita»

Il dott. Cionci insiste sul termine giuridico di «sede impedita» relativo allo status di Benedetto XVI dopo la Declaratio. L’espressione che egli spesso utilizza è: «Benedetto XVI si è messo in sede impedita». Ho più volte precisato che questa espressione è una contraddizione in termini. La sede apostolica è impedita quando il Papa subisce una condizione (dovuta, ad esempio, a prigionia o al venir meno delle sue facoltà mentali) che gli rende impossibile il governo della Chiesa. Non può essere una condizione ricercata spontaneamente dal Papa, altrimenti non si potrebbe parlare di «impedimento».

Sebbene in un primo tempo abbia io stesso utilizzato il termine «sede impedita» con maggior disinvoltura nel parlare di Benedetto XVI, con l’approfondimento dei miei studi sono giunto alla conclusione che occorra somma prudenza in questo ambito. Questo perché non è possibile e non sarebbe onesto pretendere di conoscere le condizioni e le intenzioni di Benedetto XVI.

Ho quindi assunto una posizione limitata alla constatazione dei fatti. Da un lato, ho evidenziato gli elementi che mettono in dubbio la validità della Declaratio come rinuncia al Papato; dall’altro, ho rilevato che l’unico «status» giuridico previsto dal diritto canonico per un Papa ancora in vita, che non abbia abdicato ma non sieda sul soglio di Pietro, è quello di Papa «impedito». Le mie analisi si fermano a queste osservazioni.

[1] https://youtu.be/OawupXXU5Sg?si=uYsi9WK4x9n4X1W2

[2] Giorgio Maria Faré, Il miracolo eucaristico di Moncada – La validità dei sacramenti durante il Grande Scisma d’Occidente (27 luglio 2025); Restare nella Chiesa – La fedeltà all’Eucaristia nel tempo della prova (30 luglio 2025); AD VALIDITATEM – I Sacramenti sono validi (6 agosto 2025).

[3] Thomas Aquinas, Summa Theologiae III q. 82, a. 7, co.

[4] Thomas Aquinas, Summa Theologiae III, q. 82, a. 9, co.

[5] Il dott. Cionci attribuisce la traduzione anche al prof. Rodolfo Funari il quale invece, da me interpellato, ne ha preso le distanze.