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L’indefettibilità della Chiesa

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L’INDEFETTIBILITÀ DELLA CHIESA

di p. Giorgio Maria Faré, 14 luglio 2025

INDEFETTIBILITÀ: UNA VERITÀ DE FIDE CREDENDA?

Secondo l’autorevole Dizionario di teologia dommatica, che vede tra i suoi autori anche il futuro Card. Pietro Parente (1891-1986), per indefettibilità della Chiesa s’intende

«quella prerogativa della Chiesa, in virtù della quale essa durerà fino al termine del mondo, conservando inviolato il deposito trasmessole dal suo Sposo Divino (implica perciò l’infallibilità). Anche questa prerogativa promana dalla natura e dal fine della Chiesa stessa; infatti essendo essa la continuatrice dell’opera di Cristo deve durare finché vi sarà sulla terra un’anima da salvare. Del resto il Redentore ne ha fatto esplicita promessa: “Io sarò con voi fino alla consumazione dei secoli” (Mt 28,20); “Le porte dell’inferno non prevarranno contro la mia Chiesa” (Mt 16,19)»[1]

Il teologo Ludwig Ott (1906-1985), nel suo Compendio di teologia dogmatica, aggiunge inoltre che tale verità «non esclude però la scomparsa di Chiese singole e il mutamento accidentale»[2]. La formulazione negativa serve a chiarire che l’indefettibilità non è smentita dagli scismi o da trasformazioni visibili, come quelli provocati dal distacco ortodosso o dalla Riforma protestante. Tali eventi, per quanto gravi, non intaccano l’essenza della Chiesa, che continua a sussistere integra nella fede, nella struttura e nei mezzi di salvezza istituiti da Cristo.

Veniamo alla seconda parte del nostro titolo. Cosa significa verità de fide credenda?

Una risposta la troviamo nel Codice di Diritto Canonico, can. 750 §1:

«Per fede divina e cattolica sono da credere tutte quelle cose che sono contenute nella parola di Dio scritta o tramandata, vale a dire nell’unico deposito della fede affidato alla Chiesa, e che insieme sono proposte come divinamente rivelate, sia dal magistero solenne della Chiesa, sia dal suo magistero ordinario e universale, ossia quello che è manifestato dalla comune adesione dei fedeli sotto la guida del sacro magistero; di conseguenza tutti sono tenuti a evitare qualsiasi dottrina ad esse contraria»

Vi sono dunque certe verità che vanno accolte con una fede divina, in quanto fanno «formalmente parte della rivelazione» contenuta «nella parola di Dio scritta o tramandata»[3], e insieme con fede cattolica, in quanto «proposte infallibilmente come tali dalla Chiesa»[4]. La modalità con cui la Chiesa propone le verità di fede divina e cattolica è il magistero infallibile, nella sua duplice declinazione: solenne oppure ordinaria (magistero ordinario universale).

Come mai allora nel titolo utilizziamo la terminologia latina de fide credenda?

Il termine deriva remotamente dalla dogmatica classica, ma è stato recentemente rilanciato e rinnovato dalla «Nota dottrinale della Professio fidei», redatta nel 1998 dalla Congregazione per la dottrina della fede[5].

Nello specifico, la nuova professione di fede stilata dalla Congregazione afferma che è dottrina de fide, cioè da credere «con ferma fede», «tutto ciò che è contenuto nella Parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne sia con magistero ordinario e universale, propone a credere come divinamente rivelato»[6]. Com’è evidente, questa definizione è sostanzialmente quella che poi entrerà nel can. 750 §1 del Codice.

Approfondendo la Nota dottrinale vediamo che il termine de fide credenda ricorre al punto in cui il documento distingue tra due diversi tipi di assenso che il cattolico è tenuto a dare riguardo certe dottrine:

  1. Vi sono verità da intendere come derivanti direttamente dalla Rivelazione e poi confermate dalla Chiesa (o con formula definitoria solenne o con magistero ordinario e universale).
  2. Vi sono altre verità, «attinenti al campo dogmatico o morale, che sono necessarie per custodire ed esporre fedelmente il deposito della fede, sebbene non siano state proposte dal magistero della Chiesa come formalmente rivelate»[7]. Anche queste potranno in futuro essere proclamate dalla Chiesa come dogmi di fede divina e cattolica[8].

Le prime si dicono de fide credenda, le altre de fide tenenda[9].

La Congregazione si premura di specificare che tra le due «non vi è differenza circa il carattere pieno e irrevocabile dell’assenso, dovuto ai rispettivi insegnamenti»[10], solo si distinguono in ordine alla virtù della fede: nelle prime l’assenso è «fondato direttamente sulla fede nell’autorità della Parola di Dio»[11], le seconde si fondano «sulla fede nell’assistenza dello Spirito Santo al magistero e sulla dottrina cattolica dell’infallibilità del magistero»[12].

Veniamo finalmente al nostro caso. Osserviamo innanzi tutto che non esiste un elenco ufficiale delle verità de fide credenda o tenenda redatto dalla Chiesa. La classificazione, così come l’abbiamo espressa poc’anzi, seppure affondi le sue radici nella Tradizione immutabile, è di formulazione piuttosto recente. Inoltre, non è costume della Chiesa lasciarsi guidare da interessi puramente sistematici, essa interviene e si pronuncia quando le circostanze lo richiedono. Anche, la manualistica, che più o meno fino al Vaticano II era solita fornire resoconti sistematici e classificatori dei dogmi, oggi ha perso questo interesse. D’altra parte, nell’approccio a questo argomento, bisognerà evitare ogni indifferentismo: infatti, secondo la normativa penale, la distinzione tra de fide credenda (fede divina e cattolica) o tenenda è ciò che permette di distinguere tra eresia e una più generale «opposizione alla dottrina della Chiesa cattolica»[13]. La pena prevista per la prima è la scomunica (cfr. can. 751), per la seconda è una sanzione, prevista nel caso di pertinacia (cfr. can. 1365[14]).

Detto ciò, abbiamo tutti gli strumenti per valutare se l’indefettibilità della Chiesa sia dottrina de fide credenda o tenenda.

  1. Fondamento scritturistico

La rivelazione offre chiare testimonianze:

  • Mt 16,18 «Tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia Chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa».
  • Mt 28,20 «Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».
  • Gv 14,16-17 «Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre».
  • Ef 3,20-21 «A colui che in virtù della potenza che opera in noi può fare infinitamente di più di quello che domandiamo o pensiamo, a lui sia gloria nella Chiesa e in Cristo Gesù per tutte le generazioni, nei secoli dei secoli»
  1. Testimonianza dei padri[15]
  • «IGNAZIO DI ANTIOCHIA vede raffigurata nella unzione del Signore la indefettibilità della Chiesa (Ef. 17,I). IRENEO afferma che la predicazione della Chiesa, grazie all’efficacia dell’azione dello Spirito Santo, “è immutabile e sempre uguale” (Adv. haer. III, 24, I) a differenza della dottrina eretica degli gnostici. AGOSTINO dice: “La Chiesa vacillerebbe, se ne dovesse vacillare il fondamento. Ma come può vacillare Cristo?… Fin tanto che non vacilla Cristo, non vacillerà la Chiesa in eterno” (Enarr. in Ps. 103,2,5). Cfr. Enarr. In Ps. 47, 7; 60, 6»[16].
  • «S. Ambrogio, facendo eco alle parole di Cristo, paragona la Chiesa a una nave “che viene continuamente agitata dai marosi e dalle procelle, ma che non potrà mai naufragare perché il suo albero maestro è la Croce di Cristo, il suo nocchiero è il Padre, e il custode della sua prora lo Spirito Santo, i suoi rematori gli Apostoli” (Liber de Salomone, c.4)»[17].
  1. Magistero
  • Concilio Vaticano I, Pastor Aeternus, II: «il Signore Gesù Cristo, ha istituito nel beato Apostolo Pietro per rendere continua la salvezza e perenne il bene della Chiesa, è necessario, per volere di chi l’ha istituita, che duri per sempre nella Chiesa la quale, fondata sulla pietra, si manterrà salda fino alla fine dei secoli»
  • IV: «Lo Spirito Santo infatti, non è stato promesso ai successori di Pietro per rivelare, con la sua ispirazione, una nuova dottrina, ma per custodire con scrupolo e per far conoscere con fedeltà, con la sua assistenza, la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, cioè il deposito della fede. Fu proprio questa dottrina apostolica che tutti i venerabili Padri abbracciarono e i santi Dottori ortodossi venerarono e seguirono, ben sapendo che questa Sede di San Pietro si mantiene sempre immune da ogni errore in forza della divina promessa fatta dal Signore, nostro Salvatore, al Principe dei suoi discepoli: “Io ho pregato per te, perché non venga meno la tua fede, e tu, una volta convertito, conferma i tuoi fratelli”. Questo indefettibile carisma di verità e di fede fu dunque divinamente conferito a Pietro e ai suoi successori in questa Cattedra, perché esercitassero il loro eccelso ufficio per la salvezza di tutti, perché l’intero gregge di Cristo, distolto dai velenosi pascoli dell’errore, si alimentasse con il cibo della celeste dottrina e perché,dopo aver eliminato ciò che porta allo scisma, tutta la Chiesa si mantenesse una e, appoggiata sul suo fondamento, resistesse incrollabile contro le porte dell’inferno»
  • Leone XIII, Satis Cognitum: «E poiché la Chiesa è quello che è per volontà e istituzione divina, deve rimanere tale in perpetuo; e se tale non rimanesse, non sarebbe certamente fondata in perpetuo, e il fine stesso, a cui essa tende, verrebbe circoscritto da determinati confini di tempo e di luogo: ma l’una e l’altra cosa ripugnano alla verità»
  • Concilio Vaticano II, Lumen gentium: «Dovendosi essa estendere a tutta la terra, entra nella storia degli uomini, benché allo stesso tempo trascenda i tempi e i confini dei popoli, e nel suo cammino attraverso le tentazioni e le tribolazioni è sostenuta dalla forza della grazia di Dio che le è stata promessa dal Signore, affinché per la umana debolezza non venga meno alla perfetta fedeltàma permanga degna sposa del suo Signore, e non cessi, con l’aiuto dello Spirito Santo, di rinnovare se stessa, finché attraverso la croce giunga alla luce che non conosce tramonto»
  • Catechismo della Chiesa Cattolica. N. 552: «Cristo, “Pietra viva”, assicura alla sua Chiesa fondata su Pietro la vittoria sulle potenze di morte. Pietro, a causa della fede da lui confessata, resterà la roccia incrollabile della Chiesa. Avrà la missione di custodire la fede nella sua integrità e di confermare i suoi fratelli» 869:  La Chiesa è apostolica: è costruita su basamenti duraturi: i dodici Apostoli dell’Agnello; è indistruttibile; è infallibilmente conservata nella verità; Cristo la governa per mezzo di Pietro e degli altri Apostoli, presenti nei loro successori, nel Sommo Pontefice e nel Collegio dei Vescovi».
  • Giovanni Paolo II, Ut unum sint: «Se è vero che la Chiesa, per impulso dello Spirito Santo e con la promessa dell’indefettibilità, ha predicato e predica il Vangelo a tutte le nazioni, è anche vero che essa deve affrontare le difficoltà derivanti dalle divisioni»

Arrivati a questo punto, possiamo già trarre un bilancio. Da quanto esposto all’inizio, affinché una dottrina possa essere considerata de fide credenda occorre:

  1. Che si contenuta nella Rivelazione
  2. Che sia insegnata infallibilmente, secondo le modalità previste.

Entrambe le condizioni risultano soddisfatte. L’insegnamento unanime e costante dei Padri, unitamente a quello del Magistero ordinario e universale, attesta il carattere rivelato e definitivo dell’indefettibilità della Chiesa.

Sebbene una definizione solenne che espliciti formalmente la nota di rivelazione potrebbe conferirle un ulteriore riconoscimento, essa non è strettamente necessaria: infatti, secondo Lumen Gentium n. 25, una dottrina insegnata in modo universale e definitivo dal Magistero ordinario partecipa già del carisma dell’infallibilità. Del resto, né la Nota della Professio fidei, né il CDC esigono una definizione solenne come condizione indispensabile perché una dottrina sia qualificata come de fide credenda, ovvero di fede divina e cattolica.

IL RAPPORTO TRA INDEFETTIBILITÀ DELLA CHIESA
E INFALLIBILITÀ PAPALE

Per comprendere il rapporto tra questi due elementi, è utile riprendere la distinzione tra ciò che viene definito in forma dogmatica e ciò che, invece, viene affermato con costanza e continuità nel magistero ordinario e universale.

Le verità proclamate in modo definitivo si collocano sempre entro un contesto storico e culturale determinato. In particolare, la definizione dogmatica dell’infallibilità del Romano Pontefice, maturata fino al XIX secolo, si sviluppa in un clima fortemente segnato da polemiche antipapali, da tensioni dottrinali con il protestantesimo, e da una diffusa ostilità anticattolica all’interno delle società europee. È in tale cornice che si rende necessaria una proclamazione solenne da parte del Magistero.

L’indefettibilità, al contrario, non è mai stata oggetto di una definizione dogmatica formale. Tuttavia, ciò non implica in alcun modo una sua minore verità, né tantomeno una subordinazione rispetto al dogma dell’infallibilità. Ritenere il contrario costituirebbe un grave errore metodologico. Mettiamo da parte, per un momento, il diritto canonico e le sue implicazioni normative, per concentrarci unicamente sull’aspetto teologico.

A questo proposito, Hans Urs von Balthasar propone un’osservazione significativa[18]. Per comprendere il rapporto tra le due verità, egli invita a fare una sorta di dimostrazione per assurdo. Egli invita a considerare l’ipotesi che il Papa sia infallibile come «qualità permanente inerente alla persona», ovvero di considerare l’infallibilità come un carisma ontologico della persona del Papa. (Si tratta di una ipotesi per assurdo perché non è conforme al contenuto del dogma dell’infallibilità papale, che riguarda solo i pronunciamenti ex cathedra e non è una qualità permanente della persona del Papa).

Per dimostrare la falsità di questo assunto, Balthasar lo porta alle estreme conseguenze: se lo accettassimo, si produrrebbe un’inversione rispetto all’indefettibilità ecclesiale, poiché il soggetto ultimo dell’indefettibilità non sarebbe più la Chiesa intera, ma solo il Papa. Questo si porrebbe «in chiara opposizione all’indefettibilità promessa alla Chiesa nella sua totalità in virtù della medesima assistenza dello Spirito Santo». L’assistenza dello Spirito Santo si concentrerebbe su una sola persona, svuotando così la promessa fatta da Cristo alla Chiesa come corpo. Si violerebbe, pertanto, l’ordine ecclesiologico, come se il Papa fosse il principio costitutivo della Chiesa. Al contrario, afferma Balthasar, è la persona del Papa che viene dopo la costituzione della Chiesa e attinge la propria infallibilità dalla promessa fatta alla Chiesa tutta, non viceversa.

Dunque, se da un lato è vero che l’infallibilità ha ricevuto un maggiore risalto sul piano dogmatico, è altrettanto vero che, sul piano teologico ed ecclesiologico, la priorità spetta all’indefettibilità, dalla quale l’infallibilità stessa trae il proprio significato. Non può essere il contrario.

Da ciò consegue che vi è un certo scollamento tra la teologia fondamentale (o l’ecclesiologia) e il diritto canonico. Questo è un dato di fatto. Il diritto, infatti, non costituisce un sistema perfetto o pienamente coerente: chi si occupa di diritto canonico è ben consapevole delle molteplici contraddizioni e incongruenze presenti nella normativa vigente. È quindi evidente che alcune cose, sul piano strutturale, non tornano.

In questo senso, vi è una verità teologica di valore prioritario — quella dell’indefettibilità — che non ha ricevuto un riconoscimento formale pari a quello conferito all’infallibilità, la quale, da un punto di vista teologico, si colloca in posizione subordinata rispetto alla prima.

Prendere coscienza di questo scollamento è fondamentale. È necessario, da un lato, tenere distinti i piani teologico e giuridico, ma, dall’altro, anche mantenere entrambi ben presenti nella riflessione ecclesiale.

[1] P. Parente – A. Piolanti – S. Garofalo, Dizionario di teologia dommatica, Studium, Roma 1957, p. 173.

[2] L. Ott, Compendio di teologia dogmatica, Marietti, Torino 1969, p. 497. Si potrebbe notare che, nello stesso luogo, Ott considera l’indefettibilità una «sentenza certa» e non una «sentenza de fide», diversamente da quanto affermeremo in questo testo. La ragione è che Ott scrive prima che venissero pienamente recepiti gli sviluppi del Concilio, successivamente incorporati nella ben più recente formula della Professio Fidei e nella relativa Nota esplicativa del 1998. Nel nostro testo impieghiamo questi ultimi criteri di classificazione.

[3] Quaderni di Diritto Ecclesiale, ed., Codice di Diritto Canonico Commentato, Àncora, Milano 2022, p. 653.

[4] Codice di Diritto Canonico Commentato, cit., p. 653.

[5] Questo documento funge da allegato esplicativo della Lettera Apostolica Ad tuendam fidem di Giovanni Paolo II. La Lettera rinnova alcune norme del Codice di Dritto canonico, tra cui proprio il can. 750 visto poc’anzi.

[6] Congregazione per la Dottrina della Fede, «Nota dottrinale illustrativa della formula conclusiva della Professione di Fede», in L’Osservatore Romano, 30 giugno -1 luglio 1998, n.2.

[7] Congregazione per la Dottrina della Fede, «Nota dottrinale», cit., n. 6.

[8] «Inoltre, non si può escludere che a un certo punto dello sviluppo dogmatico, l’intelligenza tanto delle realtà quanto delle parole del deposito della fede possa progredire nella vita della Chiesa e il magistero giunga a proclamare alcune di queste dottrine anche come dogmi di fede divina e cattolica» (Ivi, n.7).

[9] Così le definisce il §2 del can. 750: «Si devono pure fermamente accogliere e ritenere anche tutte e singole le cose che vengono proposte definitivamente dal magistero della Chiesa circa la dottrina della fede e dei costumi, quelle cioè che sono richieste per custodire santamente ed esporre fedelmente lo stesso deposito della fede; si oppone dunque alla dottrina della Chiesa cattolica chi rifiuta le medesime proposizioni da tenersi definitivamente».

[10] Congregazione per la Dottrina della Fede, «Nota dottrinale», cit., n.8.

[11] Congregazione per la Dottrina della Fede, »Nota dottrinale», cit., n.8.

[12] Congregazione per la Dottrina della Fede, «Nota dottrinale», cit., n.8.

[13] Codice di Diritto Canonico Commentato, cit., p. 654.

[14] «Chi, oltre al caso di cui nel can. 1364, § 1, insegna una dottrina condannata dal Romano Pontefice o dal Concilio Ecumenico o respinge pertinacemente la dottrina di cui nel can. 750, §2, o nel can. 752, ed ammonito dalla Sede Apostolica o dall’Ordinario non ritratta, sia punito con una censura e la privazione dell’ufficio; a queste sanzioni ne possono essere aggiunte altre di cui nel can. 1336 §§2-4» (can. 1365).

[15] Facciamo qui riferimento a due autorevoli volumi che hanno condotto una puntuale indagine patristica sul tema dell’indefettibilità della Chiesa.

[16] L. Ott, Compendio di teologia dogmatica, cit., p. 499.

[17] P. Parente – A. Piolanti – S. Garofalo, Dizionario di teologia dommatica, cit., p. 174.

[18] H.U. von Balthasar, Il complesso antiromano, Queriniana, Brescia 1974, pp.217-218.

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