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AD VALIDITATEM – I Sacramenti sono validi

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AD VALIDITATEM – I SACRAMENTI SONO VALIDI

di padre Giorgio Maria Faré
6 agosto 2025, Trasfigurazione del Signore

PREMESSA E SCOPO DELLO SCRITTO

Questo studio nasce dalla preoccupazione pastorale di fronte al disorientamento di molti fedeli, causato dalla circolazione di opinioni errate riguardo alla partecipazione ai sacramenti celebrati una cum (in unione con) un Pontefice la cui legittimità è posta in discussione.

Infatti, muovendo dal presupposto che tali sacramenti siano invalidi o di dubbia validità e comunque illeciti, i sostenitori di queste posizioni giungono in maniera strumentale a promuovere la totale astensione da questi sacramenti, fino a definire la partecipazione a tali Messe un atto moralmente riprovevole, dal quale i fedeli sarebbero di conseguenza dispensati.

Questo scritto si prefigge un triplice scopo.

In primo luogo, si rivolge ai fedeli smarriti, per riaffermare con la chiarezza della dottrina e il conforto della storia della Chiesa che i sacramenti — anche qualora fossero celebrati in unione con un Papa ritenuto illegittimo o dubbio — sono validi e non ci sono motivazioni per non onorare il precetto domenicale.

In secondo luogo, intende confutare punto per punto le tesi erronee di coloro che, partendo dal dubbio sulla legittimità del Papa, sono giunti a conclusioni teologiche e pastorali ingiustificabili.

Infine, vuole essere una chiara dimostrazione di come sia possibile e doveroso, pur nutrendo dubbi fondati sulla legittimità dell’elezione del Papa, rimanere saldamente ancorati alla dottrina cattolica e difendere la vita sacramentale della Chiesa, distinguendo nettamente un legittimo dubbio da un’illegittima ribellione.

La tesi è che i sacramenti, se celebrati secondo le condizioni essenziali stabilite dalla Chiesa, sono sempre validi, indipendentemente dalle crisi che attraversano l’autorità.

Il percorso argomentativo inizierà da una straordinaria conferma storica, per poi enunciare i necessari fondamenti di teologia sacramentaria e infine confutare le obiezioni specifiche che sono state sollevate e giungere alle conclusioni.

CAPITOLO 1 – UNA CONFERMA DAL CIELO: IL MIRACOLO DI MONCADA NEL GRANDE SCISMA D’OCCIDENTE

Prima di argomentare la tesi da un punto di vista dottrinale, partiamo da un evento prodigioso che sbaraglia a monte qualsiasi obiezione: il miracolo di Moncada.

RACCONTO DEL MIRACOLO[1]

Il 25 giugno del 1388, don Guillermo de Pedrós e donna Ángela de Alpicant, appartenenti a una famiglia di antichissimo lignaggio e di grande prestigio, ebbero la loro primogenita, Inés. Fin dalla più tenera età, la piccola Inés si mostrò diversa dagli altri bambini.

Il giorno di Natale del 1392, quando Inés non aveva ancora 5 anni, si recò con sua madre in chiesa, dove si celebrava la Messa dell’Alba. La bambina stava ascoltando attentamente le parole del sacerdote quando, all’improvviso, rimase attonita e, indicando con il dito verso l’altare, disse alla madre:

– Guarda, mamma…!

Sua madre la zittì, ma la bambina insistette:

– Mamma! Guarda quel bambino!

– Quale bambino, figlia? Di cosa parli?

– Il bambino di donna Febrera!

– Taci Inés, taci, te lo comando!

Alla fine della Messa, Inés non smetteva di piangere. Le tremavano le mani e aveva un aspetto febbricitante. Per calmarla, la madre decise di portarla a vedere il figlio di donna Febrera, una vicina della via Mayòr. Quando vide il piccolo, Inés affermò che lo stesso volto si era manifestato nelle mani di don Mosén Jaime, nella particola da lui utilizzata durante la celebrazione.

Inés rivide il “bambino di donna Febrera” anche nelle altre due Messe che si celebrarono quel giorno. […] Don Mosén Jaime si rese conto che stava accadendo qualcosa di straordinario e meraviglioso. Qualche ora dopo la terza Messa e la terza visione di Inés, il rettore varcò il portone della casa degli Alpicant. Fece sedere Inés sulle sue ginocchia e le chiese:

– Dimmi, piccola, cosa hai visto?

La bambina raccontò, con gioia tutto ciò che era avvenuto durante le celebrazioni. Spiegò che il bambino che aveva visto non era il figlio della vicina, poiché quello che lei aveva visto era “più bello, più bianco”. Raccontò ai presenti, con linguaggio infantile, che quel bambino sprigionava bagliori sull’altare. Il terzo giorno dell’ottava di Natale, il “bambino” si manifestò nuovamente davanti a Inés. Il nome della bambina si diffuse di bocca in bocca in tutta Moncada e una folla di curiosi accorse alla casa degli Alpicant per ascoltare i dettagli narrati dalla piccola.

Don Mosén Jaime era certo che quella creatura non poteva mentire e solo lui sembrava in grado di comprendere perché Dio si degnasse di manifestarsi in quel modo. Decise dunque di incontrare i genitori di Inés e li convocò il giorno seguente, dopo la Santa Messa, alla presenza di una trentina di fedeli, di altri sacerdoti e di membri della famiglia Alpicant.

Il parroco aveva consacrato due ostie. Nella mano destra teneva l’unica particola consacrata che gli rimaneva, che mostrò ai fedeli; nella sinistra una particola identica, ma non consacrata – cosa che solo lui sapeva. Si avvicinò a Inés e le mostrò entrambe.

– Dimmi, Inés. Vedi il bambino?

– Sì, è lì!

Inés indicò la mano destra. Don Jaime invertì le ostie tra le mani e gliele mostrò di nuovo. Inés indicò di nuovo quella realmente consacrata, che ora era nella mano sinistra. Don Jaime voleva ulteriori prove. Spezzò l’ostia consacrata e la mostrò ancora a Inés, che affermò di vedere ora due bambini.

– Benedetto sia il Signore! esclamò il sacerdote in lacrime.

Il miracolo è stato riconosciuto dalla Chiesa e ancora oggi i luoghi in cui Inés visse sono meta di pellegrinaggi.

IL CONTESTO ECCLESIALE, IL GRANDE SCISMA D’OCCIDENTE (1378-1417)

Per comprendere appieno il significato di questo miracolo, è indispensabile analizzare la situazione della Chiesa nel 1392. Quattordici anni prima, nel 1378, si era spaccata in due obbedienze papali — destinate a divenire successivamente tre — in quello che è conosciuto come il Grande Scisma d’Occidente.

1. IL PRELUDIO: LA “CATTIVITÀ AVIGNONESE” E IL RITORNO A ROMA (1309-1377)

Per quasi settant’anni, dal 1309 al 1377, la sede papale era stata trasferita da Roma ad Avignone, in Francia. Questo periodo, definito dal Petrarca la “cattività avignonese”, vide una successione di sette papi francesi, fortemente influenzati dalla monarchia di Francia. Questa situazione causò un profondo malcontento in gran parte della cristianità, poiché Roma era vista come la sede naturale del successore di Pietro. Sotto la spinta di figure carismatiche come Santa Caterina da Siena e Santa Brigida di Svezia e a causa della situazione politica sempre più instabile ad Avignone, Papa Gregorio XI prese la storica decisione di riportare definitivamente la Curia a Roma nel 1377. La sua morte, avvenuta poco dopo, il 27 marzo 1378, aprì uno scenario carico di tensioni.

2. IL CONCLAVE DEL 1378: L’ELEZIONE CONTESA

Il Conclave che si aprì a Roma nell’aprile del 1378 fu uno dei più turbolenti della storia. La popolazione romana esercitò una fortissima pressione sui cardinali al grido di: «Romano lo volemo, o al manco italiano!». Sotto la minaccia della folla, i cardinali, pur essendo in maggioranza francesi, optarono per una figura di compromesso: l’arcivescovo di Bari, Bartolomeo Prignano, un italiano. L’8 aprile 1378, fu eletto e prese il nome di Urbano VI. Inizialmente, tutti i cardinali riconobbero la sua elezione, gli prestarono obbedienza e parteciparono alla sua incoronazione. Le cancellerie di tutta Europa furono informate e accettarono il nuovo pontefice.

3. LA ROTTURA: LO STILE DI URBANO VI E LA REAZIONE DEI CARDINALI

La situazione precipitò rapidamente. Urbano VI si rivelò un Papa autoritario, collerico e privo di tatto diplomatico. Iniziò un programma di riforme ecclesiastiche con modi bruschi e violenti, attaccando pubblicamente i cardinali per il loro lusso, la loro condotta morale e la simonia. Li umiliò, minacciò di creare un gran numero di nuovi cardinali italiani per spezzare l’influenza francese e si rifiutò di considerare un ritorno ad Avignone.

Sentendosi minacciati nel loro potere e insofferenti verso lo stile autoritario di Urbano VI, i cardinali francesi, pur non avendo inizialmente messo in dubbio la legittimità della sua elezione, decisero di abbandonare Roma. Si riunirono prima ad Anagni e poi a Fondi, nel Regno di Napoli, sotto la protezione della regina Giovanna I. Qui, il 2 agosto 1378, emisero una dichiarazione in cui, per giustificare la loro opposizione al pontefice, sostennero che l’elezione di Urbano VI era stata invalida perché compiuta sotto la violenza e la paura (metus) della folla romana e quindi la sede papale doveva considerarsi vacante.

4. L’ELEZIONE DELL’ANTIPAPA: LA NASCITA DELLO SCISMA

Ignorando le scomuniche comminate loro da Urbano VI, i cardinali dissidenti, riuniti a Fondi, il 20 settembre 1378 elessero un nuovo papa: il Cardinale Roberto di Ginevra, che prese il nome di Clemente VII.

La sua scelta non fu casuale. Roberto era cugino del re di Francia Carlo V e aveva guidato le truppe pontificie in Italia, guadagnandosi la sinistra fama di “boia di Cesena” per un massacro di civili avvenuto l’anno precedente. Era un uomo d’azione, un politico e un militare, gradito alla corona francese.

Con due papi eletti dallo stesso collegio cardinalizio, la Chiesa si spaccò. Lo scisma non trasse origine da un’eresia (entrambe le parti condividevano la stessa fede), ma da una crisi istituzionale senza precedenti.

LA DIVISIONE DELL’EUROPA NEL 1392

Nel Natale del 1392, anno del miracolo di Moncada, l’Europa era divisa in due “obbedienze”:

  • Obbedienza Romana (Urbano VI): sostenuta dal Sacro Romano Impero, Inghilterra, Ungheria, Polonia, Scandinavia e gran parte degli Stati italiani.
  • Obbedienza Avignonese (Clemente VII, che successivamente fu dichiarato antipapa): sostenuta da Francia, Scozia, regni della penisola iberica e Regno di Napoli.

Questa divisione era prettamente politica. I sovrani sceglievano quale papa appoggiare in base ai propri interessi e alleanze, trascinando con sé i loro sudditi e il clero locale[2].

Don Mosén Jaime, il parroco di Moncada, era stato ordinato da un Vescovo dell’obbedienza avignonese di Clemente VII. Il suo dubbio, che fu l’occasione del miracolo, era tremendo: se la sua obbedienza fosse stata quella illegittima, vale a dire se Clemente VII fosse stato antipapa (come in effetti fu poi stabilito), i sacramenti da lui amministrati erano forse invalidi?

UNA CHIESA LACERATA, LA POSIZIONE DEI SANTI DEL TEMPO

Il dilemma provocato dallo scisma coinvolse anche grandi personalità religiose, quali i santi Caterina da Siena, schierata dalla parte del papa legittimo e Vincenzo Ferrer, sostenitore dell’antipapa.

Riporto dal testo Gli Antipapi del Grande Scisma d’Occidente, di Mons. Antonio Galli (1908-2013), alcune citazioni che rendono conto della situazione ecclesiale dell’epoca:

«Come accade nei periodi di maggiore sconcerto, la situazione paradossale creatasi col duplice pontificato diede l’avvio a previsioni catastrofiche, quasi fosse prossima una soluzione escatologica. Di qui il fiorire di una letteratura che adescò anche menti acute ed equilibrate. Fin dal 1390 uno scrittore inglese riteneva che il papa fosse l’Anticristo descritto nell’Apocalisse. Il beato Giovanni dalle Celle, nelle sue lettere, si manifesta convinto dell’imminenza della Parusia»[3]

Questa citazione ci mostra che la storia si ripete: allora come oggi, i momenti di maggiore divisione e confusione nella Chiesa diventano terreno fertile per la proliferazione di letteratura escatologica, predicazioni catastrofistiche e visioni apocalittiche.

L’altro fatto che merita considerazione è che perfino un santo — il domenicano Vincenzo Ferrer — aderì all’obbedienza avignonese, che poi si rivelò illegittima. Per «adesione», qui s’intende una vera e propria militanza in favore dell’obbedienza scismatica.

«Vincenzo Ferrer (1350-1419), spagnolo, seguì l’obbedienza avignonese dal sorgere dello scisma (1378) fino all’anno 1399. Varie ragioni lo indussero ad assumere in buona fede questo atteggiamento. Appartenendo ai domenicani, egli si uniformò alla decisione presa dal generale dell’Ordine, frate Elia Raimondo. Subì anche l’influsso di uno dei più insigni domenicani aragonesi del tempo, Nicola Eymerich, che, trovandosi a Roma durante il Conclave del 1378, si convinse dell’irregolare elezione di Urbano VI. Ma chi gli diede la spinta decisiva fu don Pedro de Luna, essendo il santo confessore di una sua parente. […] Alla morte di Clemente VII, Benedetto XIII lo costituì cappellano domestico, suo confessore, penitenziere apostolico, maestro del sacro Palazzo. Il santo si distaccò da Benedetto in seguito ad una visione in cui, oltre alla pacificazione della Chiesa, gli fu predetta prossima la fine del mondo! Senza rompere del tutto i rapporti con la Sede Apostolica avignonese, Vincenzo si dedicò ad un intenso apostolato che lo portò in quasi tutti i Paesi d’Europa. Con lo stesso impegno con cui aveva sostenuto il clementismo si applicò in seguito alla riunificazione della Chiesa. Non gli riuscì tuttavia di convincere Benedetto ad abdicare, nonostante il memorabile discorso che pronunciò, il 7 novembre 1415, a Perpignano alla presenza dello stesso Benedetto e di cardinali, principi, ambasciatori e di migliaia di persone sul tema “Ossa arida, audite verbum Dei”»[4].

In questo contesto così complesso, capace di confondere anche un santo domenicano, il caso del miracolo eucaristico di Moncada si presenta come un evento di fondamentale importanza per gettare luce sulla delicata questione della validità dei sacramenti amministrati in una Chiesa lacerata da divisioni istituzionali.

L’IMPORTANZA TEOLOGICA DEL MIRACOLO

Il miracolo di Moncada è la conferma soprannaturale della validità della consacrazione eucaristica, a dispetto delle incertezze umane circa l’autorità del vescovo consacrante e dell’obbedienza pontificia.

Tuttavia, dal punto di vista teologico, il miracolo non fonda una verità nuova: esso ratifica visibilmente ciò che la dottrina scolastica già affermava con chiarezza. San Tommaso d’Aquino insegna che anche gli eretici, gli scismatici o gli scomunicati conservano la potestas ordinis, se sono stati validamente ordinati[5]. La potestà di consacrare, essendo connessa al carattere sacramentale dell’Ordine, è indelebile e non si perde per scisma o peccato personale.

A rafforzare questa visione interviene anche sant’Antonino Pierozzi (1389-1459), arcivescovo di Firenze nel XV secolo, che – riflettendo proprio sulle complicazioni dello Scisma – afferma:

«Senza dubbio si deve credere che esiste una sola Chiesa e un solo vicario di Cristo. Tuttavia, in caso di scisma, qualora vengano eletti più papi, non è necessario alla salvezza sapere quale sia il vero pontefice. È in genere sufficiente essere disposti a obbedire a colui che sia stato eletto canonicamente. Il laico non è tenuto a conoscere il diritto canonico: può e deve affidarsi al giudizio dei suoi superiori e prelati. Il cristiano che sbaglia in buona fede è scusato da un’ignoranza praticamente invincibile»[6].

Il principio di ignoranza invincibile[7] e di coscienza retta vale anche per i ministri ordinati e questo è confermato dal fatto che la Chiesa ha canonizzato vari santi[8] che vissero sotto l’obbedienza avignonese, riconoscendo la loro buona coscienza. Per quanto riguarda i ministri ordinati, sappiamo che la validità dei sacramenti, infatti, è fondata sull’oggettività della potestas ordinis e non sull’appartenenza alla «giurisdizione canonica» legittima.

Lo storico della Chiesa Louis Salembier (1849-1913) prosegue citando il canonico Didiot dell’Università di Lille:

«Dopo che un Papa è stato eletto, e prima della sua morte o della sua rinuncia, se ha luogo una nuova elezione, essa è scismatica e nulla. Il neo-eletto non appartiene alla successione apostolica. Questo è ciò che accadde all’inizio di quello che viene chiamato, non del tutto correttamente, il Grande Scisma d’Occidente, che, da un punto di vista teologico, fu in realtà soltanto uno scisma apparente. Se fossero avvenute due elezioni nello stesso tempo o quasi nello stesso tempo, una secondo le leggi precedentemente stabilite e l’altra contro di esse, il Papa eletto secondo legge sarebbe stato apostolico, e non l’altro; e, anche se ci fossero state perplessità, dubbi, dispute e gravi rotture connesse alla questione, come al tempo del cosiddetto Scisma d’Occidente, non per questo sarebbe stato meno vero, o meno reale, che l’apostolicità sarebbe appartenuta oggettivamente al vero Papa. Che importerebbe se tale oggettività non fosse chiara a tutti, e se il suo riconoscimento generale dovesse avvenire solo molto tempo dopo? Io so che mi sono stati lasciati in eredità dei tesori, ma non so se si trovino nel baule contrassegnato con la lettera A o nella cassa B: per questo motivo, forse, possiedo meno questi tesori?»[9].

E precisa:

«Dunque, la sorgente di ogni santità, di ogni autorità legislativa e giudiziaria, non si era prosciugata in una metà della Chiesa. Il vero Papa era presente in essa: egli continuava a essere l’anima potente di questo grande corpo. Questa autorità di governo non passò ai vescovi, né alla moltitudine di sacerdoti e fedeli laici, né all’Università di Parigi, né a principi francesi o stranieri, talvolta troppo bramosi di poteri sacerdotali, come disse sant’Ambrogio»[10].

Considerazione che, oggi come allora, smentisce le velleità di quanti si arrogano il diritto di «rifondare» la Chiesa altrove. Nota infatti Don Salembier:

« Non c’è motivo perché la pietà e la fede si allarmino. Dio non ha mai tolto, a una parte considerevole della Sua Chiesa, sviata dai suoi vescovi in errori di fatto commessi in buona fede, il potere delle chiavi e i benefici che dipendono dal suo esercizio. Il Papa, chiunque egli sia in quel momento, possiede almeno ciò che il diritto canonico chiama un titulus coloratus[11]; in tali condizioni di errore generale e praticamente invincibile, questo è perfettamente sufficiente per l’amministrazione dei sacramenti e per il mantenimento e la concessione della giurisdizione esterna.

I fedeli si sbagliano forse su chi sia il capo, ma che importa? Il loro errore è involontario e la loro buona fede perfetta. I sacramenti che ricevono sono efficaci, perché amministrati da veri sacerdoti, e l’autorità che essi riconoscono produce tutti i suoi effetti giuridici.

Le istruzioni date dal Sinodo nazionale, tenutosi a Parigi nel febbraio 1395, mostrano esattamente questa posizione: “Nei grandi scismi del passato” — dicevano — “era chiaro ed evidente che uno era un intruso, per quanto potesse essere di fatto sostenuto da alcuni nobili. Ma ora, per quanto falsa possa essere la parte dell’intruso, essa è tuttavia altamente plausibile e fondata su diversi documenti e argomenti, ed è sostenuta da un numero maggiore di membri del clero noto di quanti siano sotto l’obbedienza del nostro santo padre Benedetto; ed è certo che i due eletti, all’inizio dello Scisma, furono eletti dall’intero Collegio dei Cardinali”»[12].

Per concludere, in un’epoca in cui l’identificazione del papa legittimo era oggettivamente difficile e in cui molti ministri si interrogavano con angoscia sulla validità dei sacramenti da loro celebrati, il miracolo eucaristico di Moncada appare come un segno celeste di rassicurazione. Ma più ancora, costituisce una rappresentazione visibile di una verità teologica invisibile: i sacramenti, quando sono amministrati con la giusta intenzione da un ministro validamente ordinato, sono efficaci ex opere operato[13], anche nel contesto di una Chiesa ferita dallo scisma.

CAPITOLO 2 – I PILASTRI DELLA TEOLOGIA SACRAMENTALE: VALIDITÀ, LICEITÀ E L’OPERA DI CRISTO

Per comprendere perché i sacramenti restino validi anche in tempi di crisi, dobbiamo fissare alcuni concetti teologici fondamentali che la Chiesa ha definito nel corso dei secoli.

DISTINZIONE CRUCIALE: VALIDITÀ E LICEITÀ

È essenziale distinguere tra validità e liceità di un sacramento.

La validità riguarda l’aspetto sostanziale del sacramento: se esso avviene o meno, se si realizza ciò che la Chiesa intende compiere attraverso quel rito. Ad esempio, nella Messa, la validità riguarda se avvenga o meno la Transustanziazione.

La liceità concerne il valore morale della celebrazione e la sua conformità con le leggi della Chiesa. Una celebrazione può essere valida ma illecita se contravviene alle norme canoniche, anche quando rispetta i requisiti per la validità. Ciò può accadere, ad esempio, quando si celebra in comunione con un’autorità non legittima, o da parte di un sacerdote sospeso.

I CRITERI DI VALIDITÀ DEI SACRAMENTI

Per conoscere i requisiti di validità del sacramento dell’Eucaristia, secondo la Chiesa Cattolica, dobbiamo consultare il Codice di Diritto Canonico e il Magistero. Sono quattro le condizioni di validità del sacramento:

Ministro – Chi consacra deve avere ricevuto il sacramento dell’Ordine almeno nel grado del presbiterato (CDC can. 900).

Materia – Si possono consacrare solo pane di frumento e vino d’uva (CDC can. 924)[14].

Formula – Affinché avvenga la consacrazione occorre recitare esattamente le parole della Consacrazione contenute nel Messale.

Intenzione – Il ministro deve avere l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. Sgomberiamo il campo da dubbi. «Avere l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa» non ha attinenza con la fede soggettiva del ministro o la sua effettiva «unione» con la Chiesa Cattolica. Non è neppure necessario che il ministro conosca o comprenda tutta la dottrina della Chiesa. S. Tommaso d’Aquino dice che anche gli eretici, gli scismatici e gli apostati consacrano validamente[15]. Per la formula e l’intenzione il riferimento normativo è CDC can 846[16] cioè la prescrizione di osservare in modo esatto le norme liturgiche durante la celebrazione dei sacramenti.

Queste verità sono definite nel Codice di Diritto Canonico[17], nel Catechismo della Chiesa cattolica e hanno le loro fonti nella Bolla Inter Cunctas di Papa Martino V[18] e nel Concilio di Trento[19]. Questa, sottolineiamo, è la dottrina della Chiesa e a questa i cattolici sono obbligati a credere.

IL PRINCIPIO CARDINE: EX OPERE OPERATO

La Chiesa afferma che la consacrazione avviene ex opere operato[20]. Questo significa che il sacramento produce i suoi effetti «per il fatto stesso di aver fatto la cosa», non per i meriti o la fede del ministro, poiché è Cristo stesso che agisce. La grazia sacramentale è un dono oggettivo di Cristo, non il risultato della perfezione soggettiva del sacerdote. Su questa base, la Chiesa cattolica riconosce valida la Celebrazione Eucaristica delle chiese ortodosse (che si sono originate da uno scisma) perché hanno ministri ordinati, materia valida e forma pronunciata secondo l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa.

L’AUTORITÀ DELLA CHIESA E I LIMITI DEL GIUDIZIO PRIVATO

La decisione su chi possa essere considerato eretico o scismatico è di competenza esclusiva dell’autorità della Chiesa (oggi, il Dicastero per la Dottrina della Fede) e richiede un processo canonico. Non è lasciata alla valutazione del singolo fedele.

In questo contesto, è scorretto usare il Can. 841[21] per sostenere che la validità dei sacramenti sia “sospesa” o “dubbia”. Questo canone stabilisce semplicemente una gerarchia di competenze: afferma che solo la suprema autorità della Chiesa (il Papa e il Collegio dei Vescovi) ha il potere di stabilire o modificare i requisiti essenziali per la validità di un sacramento. Questa è una norma a garanzia dell’universalità dei sacramenti.

Il canone non implica affatto che la validità dei sacramenti attuali sia dubbia. Al contrario: proprio perché l’autorità li ha già definiti da secoli e il clero li celebra secondo le norme vigenti, essi sono da ritenersi validi. La teologia sacramentale cattolica si basa sul principio dell’ex opere operato, non sulla legittimità del Pontefice menzionato nel canone della Messa.

Nel successivo paragrafo analizziamo più in dettaglio questa obiezione e la sua confutazione.

L’USO IMPROPRIO DEL CAN. 841 DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO PER SOSTENERE CHE I SACRAMENTI OGGI HANNO UNA DUBBIA VALIDITÀ

C’è stato chi ha cercato appiglio nel canone 841 per sostenere che la validità dei sacramenti sia dubbia. Tuttavia il canone è stato decontestualizzato e citato in modo contrario alla sua stessa natura giuridica e teologica. L’argomentazione presentata è fallace per diversi motivi fondamentali. Vediamolo:

Can. 841 – Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa e appartengono al divino deposito, è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità e spetta alla medesima autorità o ad altra competente, a norma del can. 838, §§3 e 4, determinare quegli elementi che riguardano la loro lecita celebrazione, amministrazione e recezione, nonché il rito da osservarsi nella loro celebrazione.

Cosa dice realmente il can. 841: Questo canone stabilisce una gerarchia di competenze. Afferma che solo la suprema autorità (il Romano Pontefice e il Collegio dei Vescovi unito a lui) ha il potere di stabilire o modificare i requisiti essenziali per la validità di un sacramento (es. materia, forma, intenzione del ministro). Questa è una norma a garanzia dell’universalità e dell’origine divina dei sacramenti, per evitare che qualsiasi Vescovo o conferenza episcopale possa alterarne la sostanza.

Cosa NON dice il can. 841: Il canone non implica affatto che la validità dei sacramenti sia «sospesa» o «dubbia» fino a un futuro pronunciamento papale. I requisiti per la validità sono già stati definiti e sono in vigore da secoli. Un sacramento celebrato oggi è valido o invalido sulla base delle leggi e della teologia sacramentale che la Chiesa possiede oggi, non sulla base di una ipotetica e futura sentenza.

L’argomento è un non sequitur: dal fatto che il Papa ha l’autorità di definire la validità, non ne consegue che i sacramenti attuali siano di validità dubbia se si dubita della legittimità del Papa stesso. Al contrario, essi sono da ritenersi validi proprio perché sono celebrati secondo le norme già stabilite dalla Chiesa.

L’argomentazione sul can. 841 non è un’analisi canonica, ma un sofisma costruito per sostenere un preconcetto. Chi la sostiene decontestualizza un canone, crea una falsa analogia, si basa su un’ecclesiologia inventata[22] e ignora principi cardine della teologia sacramentale e del diritto canonico.

Non ha alcun senso sostenere che un futuro Pontefice userà il can. 841 per dichiarare retroattivamente validi o invalidi i sacramenti celebrati in questi anni. Un tale atto sarebbe senza precedenti, teologicamente mostruoso e pastoralmente devastante. La validità dei sacramenti si fonda sulla promessa di Cristo e sulla prassi bimillenaria della Chiesa, non sulle mutevoli teorie di un’indagine giornalistica. I fedeli possono e devono accostarsi ai sacramenti con assoluta fiducia, perché è Cristo che agisce in essi, non un uomo.

 

 

CAPITOLO 3 – CONFUTAZIONE DELLE OBIEZIONI PRINCIPALI (PRIMA PARTE): LA CELEBRAZIONE «UNA CUM» UN PAPA ILLEGITTIMO

Iniziamo a confutare gli argomenti proposti per sostenere che le Messe celebrate «in unione con» (o «una cum»[23], secondo l’espressione latina) un pontefice illegittimo siano invalide.

L’INTERPRETAZIONE ERRATA DI ECCLESIA DE EUCHARISTIA

Un motivo addotto per sostenere l’invalidità della Messa è il contenuto espresso da Giovanni Paolo II al nº 39 dell’Enciclica Ecclesia de Eucharistia, in particolare nel passaggio:

«…la comunione con lui è un’esigenza intrinseca della celebrazione del Sacrificio eucaristico. Di qui la grande verità espressa in vari modi dalla Liturgia: “Ogni celebrazione dell’Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l’Ordine episcopale, con tutto il clero e con l’intero popolo. Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma”»[24].

Secondo una tesi errata, questo paragrafo introdurrebbe una quinta condizione di validità: la comunione esplicita con il Papa. Questa interpretazione è insostenibile. Se analizziamo il testo completo del n. 39[25], vediamo che il Papa sta parlando della Messa come espressione dell’unità della Chiesa.

Dice che celebrare senza comunione col Vescovo sarebbe una «grande incongruenza», ma non dice che sarebbe invalido.

Usa la parola «parimenti» per estendere questo concetto alla comunione col Papa, definendola una «esigenza intrinseca». Si parla di coerenza, non di validità[26].

La prova definitiva è la frase finale, citata sopra: il documento afferma esplicitamente che una celebrazione è valida anche quando solo «oggettivamente richiama» la comunione con Pietro, come nel caso degli Ortodossi, che non riconoscono l’autorità del Papa ma hanno sacramenti validi.

Se la comunione esplicita col Papa fosse condizione di validità, il documento si contraddirebbe nella stessa frase, perché le Messe ortodosse sarebbero invalide. Invece, la Chiesa le riconosce come valide[27].

L’intento di Giovanni Paolo II nel n. 39 di Ecclesia de Eucharistia non è di stabilire una nuova condizione di validità, ma di porre in evidenza una verità più profonda: la Messa non è un atto di culto individuale, ma un’azione che esprime e realizza l’unità dell’intero Corpo di Cristo, che è unico e indiviso. L’accento è posto non sulla validità, ma sul significato della celebrazione. In quest’ottica, l’Eucaristia è per sua natura un sacramento di unità, che manifesta la realtà dell’unica Chiesa di Cristo, anche quando sono visibili delle divisioni. Nella Chiesa Cattolica, questa unità si manifesta visibilmente nella comunione con il proprio Vescovo e, in modo supremo, con il successore di Pietro. La menzione del Papa nella preghiera eucaristica è dunque l’espressione liturgica di questa realtà.

Questa intenzione di unità è mirabilmente espressa nella formula del Canone Romano (Preghiera Eucaristica I):

«…una cum fámulo tuo Papa nostro N., et Antístite nostro N., et ómnibus orthodóxis, atque cathólicæ et apostólicæ fidei cultóribus».

Ossia:

«…in unione con il tuo servo il nostro Papa N., il nostro Vescovo N. e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica, trasmessa dagli apostoli».

Come è evidente, la formula non si limita a nominare una persona, ma situa la celebrazione all’interno della fede di tutta la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica. È un’affermazione di appartenenza e di comunione ecclesiale. Per questo, celebrare la Messa rifiutando questa unione (in circostanze normali) costituirebbe una profonda contraddizione, un atto che mina il significato stesso del sacramento come vincolo di unità. Proprio per questo è una questione che tocca la liceità e l’intima coerenza del rito, ma non ne intacca, come lo stesso documento chiarisce, la validità.

LA LETTURA ERRONEA DELLE AFFERMAZIONI DI RATZINGER, DA CARDINALE E DA PAPA

Un’ulteriore linea argomentativa, utilizzata per sostenere l’invalidità della Messa una cum, si fonda su una lettura forzata e decontestualizzata di alcune affermazioni del Cardinale Joseph Ratzinger, poi divenuto Papa Benedetto XVI. Chi la promuove afferma che: «senza la comunione con il Papa non c’è la comunione con Cristo» e giunge alla conclusione che, se il Papa non fosse legittimo, la Messa celebrata in unione con lui non produrrebbe la comunione sacramentale con Cristo.

Il fulcro di questo errore risiede in un malinteso uso della parola «comunione». Di quale comunione si parla? Sacramentale, giuridica, o morale?

La comunione sacramentale con Cristo, ricevuta nell’Eucaristia, non si identifica affatto con l’unione personale col Papa. La menzione del Papa nella preghiera eucaristica non è relazione con lui in quanto individuo, ma in quanto capo visibile della Chiesa, e ha lo scopo di esprimere visibilmente l’unità ecclesiale. Ne abbiamo parlato ampiamente al paragrafo precedente.

Lo stesso Benedetto XVI, quando nel 2011 definisce «una cum Papa nostro» come «espressione necessaria della realtà eucaristica»[28], si sta riferendo a questo piano ecclesiologico dell’unità visibile, non sta introducendo una nuova condizione per la validità o l’efficacia del sacramento in sé.

L’errore diventa ancora più palese quando si analizza la citazione del Card. Ratzinger (da un’omelia del 1977) usata a sostegno di questa tesi:

«Poiché l’Eucaristia ha a che fare solo con Cristo, essa è il sacramento della Chiesa e per questa stessa ragione essa può essere accostata solo nell’unità con tutta la Chiesa e con la sua autorità. Per questo la preghiera per il Papa fa parte del canone eucaristico […]. La comunione con lui è la comunione con il tutto, senza la quale non vi è comunione con Cristo»[29].

Questa frase allude, per contrasto, alla condizione dello scisma formale: l’atto con cui un battezzato, con piena avvertenza e deliberato consenso, rifiuta la sottomissione al Sommo Pontefice. In questo atto c’è un «no» volontario e ostinato all’istituzione stessa del Papato. È qui che si spezza il vincolo visibile e, di conseguenza, si oscura e si deforma quello invisibile con Cristo.

L’errore, dunque, è applicare questa diagnosi, che riguarda un atto di ribellione (un peccato della volontà), a una condizione radicalmente diversa: quella del fedele che vive una profonda crisi di coscienza e si pone un dubbio di giudizio (un possibile errore dell’intelletto) sulla legittimità di chi occupa la Sede di Pietro. Un tale fedele non sta dicendo «non voglio un Papa», ma sta chiedendo angosciato «chi è il Papa?». La sua intenzione non è quella di rompere la comunione, ma di preservarla.

Confondere queste due situazioni è una grave forzatura morale. La massima di Ratzinger non intendeva affatto dire che la comunione visibile con il Vicario di Cristo sia il TUTTO del sacramento, annullandone la validità in sua assenza. Al contrario, è esatto affermare che, anche se venisse a mancare la comunione con un dato Papa (perché la Sede è vacante o perché egli è un antipapa), non per questo viene a mancare la comunione con Cristo nel sacramento, perché il Papa non è la Chiesa intera. Il sacramento è valido lo stesso.

Il fine ultimo dell’Eucaristia non è la comunione con il Papa, ma la comunione con Cristo e con la Chiesa intera. Se il fine fosse la comunione col Papa, allora il sacramento perderebbe il suo senso durante la Sede vacante o se, per errore, si seguisse un antipapa. Invece, proprio perché il fine è Cristo, l’Eucaristia validamente consacrata rimane il centro della nostra fede.

Consideriamo due scenari ipotetici:

Durante la vacanza della sede apostolica che segue la morte di un Papa legittimo non c’è un Papa con cui essere in comunione, ma la comunione con Cristo è reale e nella preghiera eucaristica si celebra in unione con la Chiesa, senza fare il nome di un Papa.

Se si presume che sul soglio di Pietro sieda un Papa illegittimo: la menzione nella preghiera eucaristica non è comunione fisica con quella persona, ma espressione visibile dell’unità ecclesiale. Se l’Eucaristia è validamente consacrata, siamo comunque in comunione con Cristo, perché egli è realmente presente.

In entrambi i casi, la comunione con Cristo si realizza. Il fatto di celebrare una cum un Papa ritenuto illegittimo non altera la sostanza del sacramento, non lo corrompe né lo degrada. La conferma definitiva ci viene, ancora una volta, dal citato caso del miracolo di Moncada.

A rafforzare ulteriormente questa evidenza, basti considerare che anche le consacrazioni compiute in contesto sacrilego – ad esempio per profanare deliberatamente le Sacre Specie – sono ritenute valide dalla dottrina cattolica, qualora vengano rispettati i requisiti minimi: ministro, forma, materia e intenzione. Se un sacerdote pronuncia la formula consacratoria su materia valida, persino fuori dalla Santa Messa e anche solo su una delle due specie, la consacrazione avviene realmente[30].

LA FANTOMATICA «CHIESA BERGOGLIANA»

Un’altra obiezione, più insidiosa, afferma che lo Spirito Santo non potrebbe agire in una Messa celebrata in unione con un presunto «usurpatore» definito «eretico».

Diverse voci si sono sollevate per accusare Papa Francesco e «la sua chiesa» di essere scismatica, eretica, apostata. Qualcuno si è spinto a parlare di «falsa chiesa» o «chiesa dell’anticristo»[31].

Con toni meno enfatici c’è chi usa una categoria tanto confusa quanto pericolosa, quella della «chiesa bergogliana», «chiesa di Bergoglio», definita scismatica e usurpatrice[32]. Con questa espressione intendono una chiesa scismatica, diversa dalla Chiesa Cattolica Romana, venutasi a creare con il pontificato di Bergoglio e tuttora presente.

L’espressione «chiesa bergogliana», del tutto priva di fondamento teologico, insinua un dualismo interno alla Chiesa. Ma la Chiesa è Una, Santa, Cattolica e Apostolica. Non esistono due Chiese parallele, una «ratzingeriana» (vera e nascosta) e una «bergogliana» (falsa e visibile). Esiste un’unica Chiesa cattolica, Corpo Mistico di Cristo. Eventuali errori, peccati o anche eresie di singoli membri del clero, per quanto gravi, non creano una «chiesa alternativa».

CAPITOLO 4 – CONFUTAZIONE DELLE OBIEZIONI PRINCIPALI (SECONDA PARTE): LA FEDE DEL MINISTRO

Chi sposa la tesi della «chiesa bergogliana scismatica» si spinge a presumere che diversi sacerdoti abbiano perso la fede cattolica, non abbiano l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e pertanto non consacrino validamente. Dimostrerò che queste affermazioni sono dottrinalmente errate.

Addirittura, c’è chi si è spinto a ipotizzare che i «preti bergogliani», poiché «odiano l’Eucaristia», invaliderebbero volontariamente la celebrazione, esprimendo positivamente l’intenzione di non consacrare[33].

LA FEDE DEI MINISTRI

La validità della Messa dipende solo dall’osservanza della materia, della forma e dell’intenzione del ministro, non dalla sua comunione con il Papa, dalla sua fede o dalla sua santità personale. Questo è Magistero costante della Chiesa:

Papa Martino V, nella bolla Inter Cunctas (1418), scritta a condanna delle eresie di Jan Hus, afferma che si deve credere che:

«[…] un sacerdote indegno, con la materia e forma dovute e con l’intenzione di fare quello che fa la chiesa, realmente consacra, realmente assolve, realmente battezza, realmente conferisce gli altri sacramenti»[34].

Il Concilio di Trento ha stabilito che lo Spirito Santo agisce ex opere operato:

«Se qualcuno afferma che il ministro, quando si trova in peccato mortale – ancorché compia tutto ciò che è essenziale a celebrare e a conferire il Sacramento – non celebra e non conferisce il Sacramento: sia anatema»[35].

  1. Tommaso d’Aquinonella Somma Teologica afferma che l’Eucaristia celebrata dagli eretici, sebbene illecita, è comunque valida:

«Poiché la consacrazione dell’Eucarestia è un atto connesso col potere di ordine, coloro che sono separati dalla Chiesa per eresia, scisma, o scomunica, possono validamente consacrare l’Eucarestia, la quale, sebbene da essi consacrata, contiene il vero corpo e sangue di Cristo […]»[36].

Non è richiesta la fede personale del sacerdote[37] né la condivisione integrale delle idee della Chiesa, ma è sufficiente che egli voglia compiere l’atto sacramentale nella forma voluta dalla Chiesa, ossia «fare ciò che fa la Chiesa».

Tale intenzione non implica necessariamente una fede soggettiva, bensì la volontà oggettiva di celebrare secondo il rito cattolico, cosa che è implicita nell’uso del Messale in vigore, secondo quanto scrive Leone XIII nella Lettera Apostolicae curae del 1896:

«Ora, quando qualcuno, per celebrare e conferire un sacramento, ha seriamente e correttamente applicato la materia e la forma dovute, si presume per ciò stesso che abbia inteso fare ciò che fa la Chiesa. È su questo principio, in effetti, che si fonda la dottrina secondo la quale è realmente sacramento anche quello che viene conferito da un eretico o da un non battezzato, purché con rito cattolico»[38].

E un manuale di morale sacramentaria degli anni ’50, scritto dall’autorevole Mons. Antonio Piolanti[39], così spiega nel capitolo sull’intenzione del ministro:

«1. Intenzione – Per la validità del sacramento è sufficiente l’intenzione implicita di fare ciò che fa la Chiesa, come si può riscontrare in un pagano che ignori del tutto la Chiesa, ma che tuttavia intenda fare secondo l’intenzione di colui che richiede il sacramento. Questo è chiarito da Innocenzo IV, il quale scrive:

“Se qualcuno si reca da un Saraceno e gli dice: battezzami, e quel Saraceno lo battezza, non credendo che con l’immersione accada qualcosa di diverso da un semplice bagnarsi, e intende battezzarlo oppure semplicemente bagnarlo secondo l’intenzione di colui che chiede il battesimo, affinché il battesimo produca qualunque effetto possa produrre, e affinché egli che battezza lo conferisca come ministro, ciò che conferiscono altri che battezzano, pur non credendo che [il rito] possa produrre alcun effetto: è veramente battezzato”.

  1. Fare ciò che fa la Chiesa – Si richiede infatti l’intenzione di fare ciò che fa, non ciò che la Chiesa intende o crede. Infatti, la Chiesa compie il rito istituito da Cristo, intende e crede che il rito sia sacro ed efficace della grazia. Perciò un razionalista, che abbia l’intenzione di compiere il rito così come è ritenuto sacro dalla Chiesa, anche se ritiene che esso sia privo di qualunque efficacia, amministra validamente il Battesimo. Ciò si deduce dalla già citata dichiarazione di Innocenzo IV e soprattutto dalla costante prassi della Chiesa, la quale non ha mai ribattezzato nemmeno quando eretici (per es. i pelagiani) e infedeli che non intendevano il fine del sacramento né credevano nel suo effetto soprannaturale.
  2. Chiesa – Si dice deliberatamente “Chiesa” e non “Chiesa cattolica”, perché è sufficiente che il ministro abbia l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa che egli reputa vera. La ragione è che scismatici ed eretici, pur separati dall’unità cattolica, hanno conservato il rito sacro; perciò ciò che ora essi intendono fare è lo stesso che la Chiesa cattolica faceva e fa. Dunque, anche l’intenzione esplicita di fare ciò che fanno le Chiese scismatiche o eretiche, si risolve sempre nell’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa cattolica, e quindi di fare ciò che ha istituito Cristo. Da quanto detto, si comprende meglio in che modo la validità dei sacramenti dipenda sempre “Dalla Chiesa Cattolica”, poiché nessuno può amministrare validamente [i sacramenti] se non in qualche modo attraverso l’intenzione di sottomettersi ad essa come ministro. E queste cose sono coerenti con tutta la dottrina cattolica, secondo la quale apprendiamo che la salvezza si trova solo nella Chiesa Romana (extra Ecclesiam nulla salus). Il battesimo vero ed efficace è sempre cattolico: è come un fiume del paradiso che irriga anche campi stranieri, ma in modo tale che i fiori che ne crescono sono fiori della Chiesa, a meno che non marciscano per il pestifero alito dell’errore. Tale verità è stata espressa con singolare immagine ed efficacia da Alberto Magno: “Il nido della Chiesa è la forma (cioè il rito) dei sacramenti, e quei nidi non appartengono agli eretici; pertanto, quando essi vi depongono i loro piccoli [= amministrano i sacramenti], non li depongono fuori della Chiesa, ma in essa”»[40].

L’errore riguardo all’identità del Papa o su alcune dottrine non comporta, di per sé, una deviazione nell’intenzione di compiere il sacramento. Anche qualora un sacerdote perdesse la fede, aderisse a una comunità scismatica o abbracciasse un’eresia, i sacramenti da lui amministrati rimarrebbero validi, poiché il rito rimane oggettivamente quello della Chiesa cattolica e non si trasforma in un rito nuovo o invalido. Infatti, la Chiesa supplisce alle carenze soggettive del ministro, perché è Cristo stesso il vero ministro dei sacramenti.

L’ESEMPIO DEL BATTESIMO CONFERITO DAGLI ERETICI

Un ulteriore esempio che conferma come la fede personale non sia necessaria per la validità di un sacramento è la validità del battesimo amministrato anche da non cattolici, e persino da non battezzati, purché vi sia l’intenzione di compiere ciò che la Chiesa intende compiere.

  1. Roberto Bellarmino — Cardinale gesuita, teologo e difensore della Chiesa cattolica durante la Controriforma, autore di opere contro le eresie e proclamato dottore della Chiesa — chiariva che il Concilio di Trento[41] richiede l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa, non di volere ciò che essa vuole.

Lo stesso principio si applica, secondo Innocenzo IV, anche se il ministro è un non cristiano: è sufficiente che intenda compiere l’atto come lo compiono i cristiani. L’intenzione richiesta per la validità del sacramento è l’intenzione rituale (riprodurre il gesto cristiano), non l’intenzione teologica (credere nei suoi effetti spirituali).

A questo proposito è illuminante il parere del Sant’Uffizio dato nel 1872 a due quesiti posti dal Vicario apostolico dell’Oceania Centrale circa la validità del battesimo amministrato da ministri metodisti[42]. La questione verteva sull’intenzione del ministro: dato che i metodisti negano l’efficacia sacramentale del battesimo, ci si chiedeva se essi potessero comunque conferirlo validamente. Il Sant’Uffizio, confermando precedenti autorevoli, affermò che l’errore sul fine del sacramento non invalida il rito, purché il ministro intenda compiere l’azione sacramentale come fa la Chiesa.

Nel caso dell’Eucaristia, diversamente dal battesimo, è ovviamente necessario che il ministro sia validamente ordinato.

UN’OBIEZIONE ESTREMA: L’INTENZIONE DI NON CONSACRARE

L’unica circostanza che invaliderebbe il sacramento sarebbe l’intenzione positiva di non fare ciò che fa la Chiesa (ad esempio: «io non intendo consacrare»). Questa situazione va distinta dalla mancanza di fede del sacerdote. Chi afferma consapevolmente «non voglio consacrare» riconosce l’efficacia delle parole consacratorie e, proprio per impedirne l’effetto, rifiuta di consacrare.

Lo spiega p. Angelo Bellon nella sua rubrica sul sito Amici Domenicani:

«Il sacerdote che non crede al sacramento dell’Eucaristia che celebra, compie un atto gravissimo e cioè un sacrilegio perché non celebra con le disposizioni morali richieste, tuttavia celebra validamente. Per il solo fatto che si presenta all’altare per celebrare il Sacramento accetta di lasciarsi determinare dall’intenzione della Chiesa lì presente. E cioè intende fare ciò che intende la Chiesa anche se lui non ci crede. Solo in un caso non sarebbe valido il Sacramento: se in cuor suo dicesse “non intendo consacrare”, “né intendo lasciarmi determinare dalla volontà della Chiesa qui presente”»[43].

Qualcuno ha più volte citato questa risposta proprio per dire che questo è ciò che farebbero i cosiddetti «preti bergogliani».

Anzitutto, occorre rendersi conto che tale situazione potrebbe teoricamente verificarsi in qualsiasi celebrazione: infatti, come potrebbe il fedele conoscere con certezza l’intenzione del sacerdote, anche qualora questi appaia perfettamente ortodosso? Si tratta, tuttavia, di un’eventualità estremamente remota, poiché è difficilissimo ipotizzare che un sacerdote voglia deliberatamente agire in tal modo.

Anche nell’ipotesi in cui un presbitero formulasse l’intenzione di non consacrare, invalidando la Messa, la Chiesa supplisce per quanto riguarda i frutti spirituali della celebrazione, dal momento che il fedele non può accedere al foro interno del ministro[44].

Pertanto, ai fini pratici e pastorali, la Chiesa insegna che per il fedele è sufficiente la certezza morale della validità del sacramento, la quale si presume dal rispetto esteriore del rito.

CAPITOLO 5 – CONFUTAZIONE DELLE OBIEZIONI PRINCIPALI (TERZA PARTE): IL PRECETTO DOMENICALE, LO STATO DEL FEDELE E IL CASO DELLA FSSPX

Arriviamo ora alla conseguenza più grave e pastoralmente devastante delle tesi di chi mette in dubbio la validità dei sacramenti e ne strumentalizza la illegittimità. Si afferma che, essendo le Messe una cum illecite, non solo non si è obbligati a parteciparvi nei giorni di precetto, ma si commetterebbe peccato facendolo. Questo invito all’astensione si fonda su un presupposto teologico errato circa la condizione stessa del fedele.

LA LETTURA MUTILATA DELL’ENCICLICA MYSTICI CORPORIS CHRISTI

Uno degli argomenti a supporto di questa posizione è una lettura parziale e strumentale dell’enciclica Mystici Corporis Christi di Pio XII. Tale interpretazione riduce l’insegnamento del Pontefice a un arido elenco di tre condizioni per essere membri della Chiesa (Battesimo, professione di fede, sottomissione all’autorità), traendone arbitrariamente la conclusione che chi non riconosce la legittimità del Papa regnante, se partecipasse alla Messa celebrata in unione con lui, frequenterebbe una comunità scismatica e quindi commetterebbe peccato.

Questa tesi, oltre a essere infondata, implica un paradosso: secondo tale logica sarebbe la Chiesa visibile a essersi posta fuori da sé stessa. Da qui deriva l’invito a disertare la Messa celebrata in unione col Papa illegittimo.

Questa interpretazione è una lettura mutilata, che ignora i passaggi fondamentali dell’enciclica di Pio XII. Il Papa, con mirabile equilibrio, dopo aver elencato le tre condizioni, precisa:

«Poiché non ogni delitto commesso, per quanto grave, è tale che di sua natura (come lo scisma, l’eresia, l’apostasia) separi l’uomo dal corpo della Chiesa. Né si estingue ogni vita in quelli che, pur avendo perduto col peccato la carità e la grazia divina […] conservano tuttavia la fede e la speranza cristiana»[45].

Con queste parole, Pio XII non solo distingue i tre peccati che, di loro natura, recidono dal Corpo mistico – scisma, eresia e apostasia – da tutti gli altri peccati, ma riafferma che la comunione visibile con la Chiesa non si perde per opinioni personali, neppure gravi, finché non si compie un vero atto di separazione. In particolare, non è l’opinione sul Papa, ma il rifiuto della Chiesa stessa, a recidere dal Corpo di Cristo.

Inoltre, Pio XII parla con accorata carità dei «membri infermi» della Chiesa e ammonisce:

«Aborriscano quindi tutti il peccato […] ma chi, dopo aver miseramente mancato, non si rende con la propria ostinatezza indegno della comunione dei fedeli, sia ricevuto con sommo amore, e in lui si ravvisi con carità fattiva un membro infermo di Gesù Cristo»[46].

Queste parole smentiscono radicalmente l’approccio di chi invita a disertare la Messa per il fatto che è celebrata in unione con un Papa illegittimo o dubbio. Chi lo fa promuove una visione legalistica e ideologica, che piega l’enciclica a sostegno di una teoria personale e ribalta la realtà ecclesiale: accusa la Chiesa di essere scismatica, quando invece è proprio il rifiuto della sua comunione visibile a configurare una vera rottura.

Pertanto, anche chi ritiene che il Papa sia illegittimo non commette peccato andando a Messa in unione con lui, perché la Chiesa cattolica rimane l’unico Corpo visibile di Cristo e non diventa scismatica in virtù di giudizi soggettivi. Non è necessario appellarsi alla sola «buona fede» del fedele: ciò che conta è che, partecipando alla liturgia della Chiesa, egli rimane unito a essa, poiché questa non ha mai cessato di essere la vera Chiesa di Cristo. Al contrario, è l’idea di dover disertare la Messa – fondata su una visione ideologica e su una falsa accusa contro la Chiesa – a rappresentare un reale pericolo di scisma.

LA NECESSITÀ DI UNA SENTENZA DELLA CHIESA

L’USO IMPROPRIO DI S. TOMMASO

L’invito a disertare la Messa celebrata «una cum» si basa anche su una lettura decontestualizzata di S. Tommaso, secondo cui

«chiunque comunica con un altro nel peccato, ne viene a condividere la colpa»[47].

  1. Tommaso, però, prosegue e chiarisce un punto decisivo:

«Infatti gli eretici, gli scismatici e gli scomunicati vengono privati dell’esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa. E quindi pecca chiunque ascolti la loro S. Messa o riceva da essi i sacramenti […] Invece non tutti i peccatori vengono privati dell’esercizio dei loro poteri da una sentenza della Chiesa. Sebbene dunque siano sospesi per sentenza divina di fronte alla propria coscienza, tuttavia non lo sono per sentenza ecclesiastica di fronte agli altri. Perciò fino alla sentenza della Chiesa è lecito ricevere la Comunione da essi e ascoltare la loro Messa»[48].

Qui S. Tommaso è chiarissimo: il divieto di partecipazione si applica solo alle celebrazioni presiedute da persone condannate da una sentenza formale della Chiesa. In assenza di tale sentenza è possibile assistere a tali celebrazioni senza commettere peccato. Applicare questa condanna sulla base di un giudizio privato è un abuso canonistico e teologico.

Notiamo, inoltre, che qui S. Tommaso sta parlando dello stato del singolo sacerdote eretico, scismatico o scomunicato ma questo non ha alcuna attinenza con il sacerdote che celebra una Messa in unione con un Papa illegittimo.

Occorre, tra l’altro notare che le affermazioni dei sostenitori di questa tesi sono spesso fumose e oscillano tra l’accusa ai singoli sacerdoti di aderire alla «chiesa bergogliana scismatica ed eretica» e il dubbio circa la validità o l’efficacia dei sacramenti in unione con un Papa illegittimo, anche se il celebrante in buona fede lo ritiene legittimo.

Il salto logico sottointeso è il seguente: coloro che celebrano la Messa in unione con un soggetto eretico e scismatico sono a loro volta eretici e scismatici. Ma questa conclusione arriva senza alcuna dimostrazione, come se fosse evidente ciò che invece è tutto da provare. E questo vale già a partire dal presupposto, dal momento che non esiste alcun pronunciamento ufficiale della Chiesa che abbia identificato la presenza di una realtà «eretica e scismatica».

IL FALSO PARALLELO CON LA RIVOLUZIONE FRANCESE

Allo stesso modo non si può utilizzare — come taluni hanno fatto — il paragone tra la situazione attuale e quella venutasi a creare dopo la promulgazione della Costituzione civile del clero durante la Rivoluzione francese[49]. Allora i fedeli rifiutavano i sacramenti dai Sacerdoti che avevano giurato fedeltà allo Stato. Tuttavia, non lo facevano di loro arbitrio perché era intervenuta la Chiesa: Papa Pio VI[50] aveva dichiaratol’incompatibilità tra la dottrina cattolica e l’ordinamento imposto dal governo rivoluzionario francese e dichiarava scismatici i sacerdoti che giuravano fedeltà a tale Costituzione.

Solo in casi come questi i fedeli possono avere la certezza che un ministro della Chiesa cattolica si sia macchiato del delitto di scisma[51]: è la Chiesa stessa che lo decreta[52]. Oggi manca qualsiasi condanna ufficiale da parte dell’autorità ecclesiastica[53]. Pertanto, il paragone non regge: senza un pronunciamento formale, non è lecito dichiarare scismatico un ministro della Chiesa.

LA SITUAZIONE SCUSA DAL PRECETTO?

Dopo aver affermato — senza fornirne dimostrazione — che la Messa celebrata nella cosiddetta «chiesa bergogliana» sarebbe scismatica e illecita, alcuni sostenitori di questa tesi giungono alla conclusione che essa non costituirebbe più una vera Messa cattolica e, di conseguenza, non potrebbe assolvere al precetto domenicale. A sostegno di questa posizione, viene citato il Catechismo della Chiesa Cattolica, in particolare il n. 2180:

«Soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito CATTOLICO»

interpretando questo punto come se escludesse automaticamente ogni celebrazione ritenuta illecita.

In diversi interventi, questa idea viene ribadita dicendo esplicitamente che il precetto domenicale si osserva quando si va alla Messa lecita, non quando si va alla Messa illecita e che la liceità della Messa conta più del precetto[54].

Tuttavia, come già mostrato con abbondanza di argomentazioni, le cose non stanno affatto così. Chi propone questa tesi confonde gravemente i concetti, utilizzando termini del diritto canonico in modo suggestivo ma improprio e giunge infine a una conclusione erronea: che un fedele possa astenersi dalla Messa domenicale con coscienza tranquilla, anzi con la convinzione di agire rettamente.

Per sostenere questa posizione, vengono talvolta citati dei manuali di teologia morale degli anni ‘50. Secondo questa interpretazione, i manuali dimostrerebbero che la situazione attuale della Chiesa costituirebbe un «motivo grave» sufficiente a dispensare dal precetto.

Occorre però sottolineare che tali manuali non trattano affatto il caso di partecipazione a una Messa dichiarata illecita o scismatica, né forniscono criteri per valutare se tale partecipazione esoneri dal precetto.

L’analogia proposta è del tutto arbitraria e fuorviante. Si tratta infatti di realtà profondamente diverse per natura e implicazioni morali: gli esempi forniti dai manuali riguardano impedimenti materiali o sociali, valutati nel contesto pastorale dell’epoca; la situazione alla quale si vorrebbero applicare presupporrebbe una rottura ecclesiologica che non può essere definita da un giudizio privato. Presentare questi casi come analoghi equivale a utilizzare la suggestione per forzare un confronto privo di base logica e teologica.

IL CASO ILLUMINANTE DELLA FRATERNITÀ SAN PIO X

Un esempio moderno e incontestabile chiarisce definitivamente la questione.

La Fraternità Sacerdotale San Pio X fu fondata da Mons. Marcel Lefebvre nel 1970 per preservare la formazione sacerdotale tradizionale. Al momento della fondazione Mons. Lefebvre era Arcivescovo-Vescovo emerito di Tulle, ex missionario e già superiore della congregazione degli Spiritani. Aveva preso parte ai lavori del Concilio Vaticano II, ma ne criticò fortemente gli sviluppi, in particolare su libertà religiosa, ecumenismoe riforma liturgica[55].

La rottura definitiva con la Chiesa Cattolica avvenne nel 1988, quando Lefebvre consacrò quattro Vescovi senza mandato papale, incorrendo nella scomunica[56]. La consacrazione episcopale senza mandato è un delitto già di per sé, ma in quelle circostanze la S. Sede ritenne che fosse anche un atto scismatico, dichiarando quindi l’esistenza di uno “scisma lefebvriano”.

Nello stesso tempo, si è avuto cura di precisare che:

«Finché non vi siano cambiamenti che conducano al ristabilimento di questa necessaria communio, tutto il movimento lefebvriano è da ritenersi scismatico, esistendo al riguardo una formale dichiarazione della Suprema Autorità»[57].

ma anche che, nel caso dei semplici fedeli:

«è ovvio che non è sufficiente, perché si possa parlare di adesione formale al movimento, una partecipazione occasionale ad atti liturgici od attività del movimento lefebvriano, fatta senza far proprio l’atteggiamento di disunione dottrinale e disciplinare di tale movimento. Nella pratica pastorale può risultare più difficile giudicare la loro situazione. Occorre tener conto soprattutto dell’intenzione della persona, e della traduzione in atti di tale disposizione interiore. Le varie situazioni vanno perciò giudicate caso per caso, nelle sedi competenti di foro esterno e foro interno»[58].

Perfino nel caso di una partecipazione esclusiva ai loro riti, «c’è la possibilità che qualche fedele prenda parte alle funzioni liturgiche dei seguaci di Lefebvre senza condividere però il loro spirito scismatico», in altre parole senza «optare in tal modo per i seguaci di Lefebvre che si metta tale opzione al di sopra dell’obbedienza al Papa», nel che consiste «la sostanza dello scisma»[59].

Siamo di fronte a una presa di posizione ufficiale secondo cui, pur a fronte di un’espressa dichiarazione circa la natura scismatica di un movimento, la frequentazione dei suoi riti liturgici, perfino esclusiva, non comporta di per sé adesione allo scisma.

Nel gennaio 2009 Benedetto XVI tolse la scomunica ai quattro Vescovi della FSSPX ancora viventi (i presuli consacrati da Lefebvre nel 1988). Tuttavia, la remissione della scomunica non significò una sanatoria automatica della posizione canonica della Fraternità. Infatti Benedetto XVI precisò che «finché non saranno chiarite le questioni dottrinali, la Fraternità non ha uno statuto canonico nella Chiesa e i suoi ministri non possono esercitare in modo legittimo alcun ministero»[60]. Questa frase costituisce tuttora la sintesi della situazione giuridica: la FSSPX rimane in una condizione di irregolarità canonica fino alla soluzione dei nodi dottrinali. I membri della Fraternità non sono più colpiti da censure di scomunica, tuttavia restano in posizione canonicamente irregolare.

Ciononostante, la Santa Sede ha sempre ritenuto valida la Messa celebrata da sacerdoti della FSSPX e, quando ancora non era stata rimessa la scomunica, la Pontificia Commissione Ecclesia Dei aveva dichiarato che partecipare alla loro Messa poteva soddisfare il precetto domenicale, purché il fedele non lo facesse in spirito di scisma:

«In senso stretto si può adempiere il precetto domenicale partecipando a una Messa celebrata da un sacerdote della Fraternità San Pio X […]. Se la sua intenzione è semplicemente quella di partecipare alla Messa secondo il Messale del 1962 per devozione, ciò non costituirebbe peccato»[61].

In una successiva occasione — ma sempre prima della remissione della scomunica — la stessa Commissione Ecclesia Dei ha precisato che il semplice atto di assistere alla Messa presso una cappella della FSSPX non equivale di per sé ad «adesione formale allo scisma»lefebvriano[62].

Ma se sul conto dei semplici fedeli il dubbio è possibile, «nel caso dei diaconi e dei sacerdoti lefebvriani sembra indubbio che la loro attività ministeriale nell’ambito del movimento scismatico è un segno più che evidente» della loro «adesione formale» allo scisma[63].

Ora, si consideri il paradosso: c’è chi propone di non partecipare a Messe celebrate da sacerdoti che, molto spesso in perfetta buona fede, celebravano in comunione con colui che ritenevano essere il Papa[64], mentre la Chiesa stessa ha dichiarato che è possibile partecipare a Messe celebrate da sacerdoti oggettivamente scismatici (come quelli della FSSPX), a patto che nel fedele non vi sia una formale adesione scismatica e che tali Messe assolvono al precetto festivo. Si tenga conto inoltre che, comunemente, è difficile che una Messa della FSSPX sia l’unica disponibile per assolvere il precetto; pertanto, il fedele che sceglie di parteciparvi lo fa pur potendo andare a una Messa di un sacerdote in piena comunione con la Chiesa Cattolica. Viceversa, per la maggior parte dei fedeli, la Messa «una cum» è stata l’unica disponibile per oltre un decennio.

A supporto, ricordo anche il Can. 844 §2:

«Ogniqualvolta una necessità lo esiga o una vera utilità spirituale lo consigli e purché sia evitato il pericolo di errore o di indifferentismo, è lecito ai fedeli, ai quali sia fisicamente o moralmente impossibile accedere al ministro cattolico, ricevere i sacramenti della penitenza, dell’Eucaristia e dell’unzione degli infermi da ministri non cattolici, nella cui Chiesa sono validi i predetti sacramenti».

Ognuno vede bene che, con queste premesse, se anche esistesse uno «scisma bergogliano» vero e proprio e se fosse irrilevante la mancata dichiarazione di esso da parte dell’autorità competente, partecipare alla Messa in unione con un Papa non validamente eletto, sarebbe comunque permesso e assolverebbe il precetto.

C’è stato chi ha cercato di confutare l’argomento prestato dal caso della FSSPX affermando che la Chiesa permette la partecipazione alle loro Messe perché la Fraternità «riconosce l’autorità del Papa».

Affermare che la Fraternità «riconosce l’autorità del Papa» è storicamente e fattualmente falsa. Negli anni in cui la Pontificia Commissione Ecclesia Dei (PCED) forniva i pareri che abbiamo citato, i quattro vescovi della FSSPX erano scomunicati, la Fraternità era considerata in uno stato di scisma oggettivo, come definito da Giovanni Paolo II nella Lettera Apostolica Ecclesia Dei Adflicta (1988) e la FSSPX rifiutava sistematicamente aspetti cruciali del magistero pontificio: la riforma liturgica, la dottrina sulla libertà religiosa del Concilio Vaticano II, l’ecumenismo. Pertanto, il loro «riconoscimento» del Papa era puramente nominale, svuotato di ogni sottomissione pratica.

Nonostante questo stato di cose, la Santa Sede, nella sua saggezza pastorale, ha permesso la partecipazione a Messe celebrate da sacerdoti oggettivamente disobbedienti e in uno stato di scisma, per il bene supremo delle anime, a condizione che il fedele non ne condividesse l’attitudine scismatica.

IL CONCETTO DI «RITO CATTOLICO»

Un altro argomento avanzato per sostenere che la Messa non assolva al precetto domenicale è l’affermazione secondo cui essa non sarebbe più celebrata secondo un «rito cattolico». Tale tesi si fonda su un presupposto errato e conduce inevitabilmente a conclusioni altrettanto fallaci.

Il can. 1248 §1 CDC stabilisce che «soddisfa il precetto di partecipare alla Messa chi vi assiste dovunque venga celebrata nel rito cattolico».

A coloro che affermano che la Messa della cosiddetta «chiesa bergogliana» non sarebbe più cattolica, si può rispondere ricordando che il miracolo di Moncada conferma come anche una Messa celebrata in unione con un antipapa è stata riconosciuta come rito cattolico.

Mai la Chiesa ha insegnato che il fedele debba, in coscienza privata, valutare se partecipare alla Messa basandosi su ipotesi circa l’identità del Papa legittimo.

La sintesi è che non è lecito astenersi dalla partecipazione, poiché tutte le Messe celebrate sono valide. Commetterebbe peccato contro il Terzo Comandamento chi si astenesse dall’andare a Messa nei giorni di precetto, per la sola ragione che la Messa è celebrata in comunione con Papa illegittimo o dubbio.

USO STRUMENTALE DELL’ASTENSIONE, LA MILITANZA

Lo scopo di tutto questo disordine concettuale, teologico e sacramentale potrebbe essere riassunto così: i cattolici dovrebbero smettere di andare alla Messa celebrata in unione con un pontefice illegittimo o dubbio sia perché è illecita (e la sua stessa validità potrebbe essere a rischio) sia come forma di militanza per costringere la gerarchia ad uno svelamento[65].

Nei paragrafi precedenti abbiamo già confutato la prima parte di questa motivazione. Passiamo ora alla seconda: l’uso strumentale e “politico” dell’astensione dalla Santa Messa.

Su questo punto non si può che provare disgusto. Un peccato mortale – la trasgressione del terzo comandamento – non potrà mai essere trasformato in un atto di virtù. Elaborare strategie di pressione sociale a discapito delle anime significa non solo snaturare la fede, ma provocare conseguenze spirituali devastanti.

«La Chiesa vive dell’Eucaristia»: così si apre l’enciclica di Giovanni Paolo II Ecclesia de Eucharistia[66] che aggiunge: «La Chiesa vive del Cristo eucaristico, da Lui è nutrita, da Lui è illuminata» (n.6). Questo vorrà pur dire qualcosa: stando al semplice significato delle parole, il sostentamento della Chiesa – e quindi delle anime – è il Santissimo Sacramento.

La Chiesa non ha mai insegnato che, di fronte a problemi nella gerarchia, la risposta dei laici debba essere l’abbandono del precetto domenicale e la privazione volontaria della grazia sacramentale. Chi propone di astenersi dalla Messa per «fare pressione» sulla gerarchia non invita a un atto di fede, ma propone un vero e proprio ricatto spirituale.

Se l’Eucaristia è davvero «fonte e culmine»[67] della vita cristiana come si può pensare di recidere volontariamente il legame con la Fonte per dimostrare un punto? I martiri di Abitine, di fronte al divieto imperiale di celebrare il Giorno del Signore, risposero prima di morire: «Sine dominico non possumus» – senza la Messa domenicale non possiamo vivere[68]. La loro testimonianza resta un monito per ogni tempo.

CAPITOLO 6 – LA GARANZIA DELLA CONTINUITÀ: VALIDITÀ DELLE ORDINAZIONI E DELLA CONFESSIONE

I dubbi sollevati da certi propugnatori in merito alla validità della Santa Messa «una cum» sono stati da loro stessi estesi anche alla validità delle ordinazioni e delle Confessioni. Anche in questi casi, la dottrina della Chiesa offre risposte chiare e rassicuranti.

LA VALIDITÀ DELLE ORDINAZIONI SACERDOTALI ED EPISCOPALI

La validità delle ordinazioni dipende unicamente dalla successione apostolica, non dalla legittimità del Papa. Un’ordinazione è valida se:

  1. È conferita da un Vescovo validamente consacrato.
  2. Viene utilizzato il rito di ordinazione approvato dalla Chiesa (che garantisce la forma e la materia corrette).
  3. Il Vescovo ordinante ha l’intenzione di «fare ciò che fa la Chiesa».

Questo principio garantisce la continuità del sacerdozio e della successione apostolica.

L’eventuale separazione dalla comunione con la Chiesa non rende automaticamente invalide le ordinazioni; se così fosse, le ordinazioni delle Chiese ortodosse o della FSSPX sarebbero invalide. Il miracolo di Moncada che abbiamo citato in apertura era precisamente la risposta del Cielo al dubbio del parroco di essere stato consacrato invalidamente.

Abbiamo già visto che la validità dei sacramenti non dipende dalla legittimità o meno di chi occupa il soglio di Pietro. Questo significa che le ordinazioni di Vescovi e sacerdoti, se effettuate da Vescovi validamente ordinati, sono valide, indipendentemente dalla situazione del papato. Questo principio garantisce la continuità del sacerdozio e della successione apostolica, anche in situazioni di incertezza o confusione all’interno della Chiesa. I fedeli possono quindi essere certi che i sacramenti amministrati dai sacerdoti e dai Vescovi ordinati durante questo periodo sono validi.

L’ordinazione episcopale conferisce il carattere sacramentale di Vescovo, che è un sacramento indelebile e permanente. Una volta ordinato, un Vescovo ha la pienezza del sacerdozio e può validamente amministrare tutti i sacramenti, incluso il conferimento dell’ordinazione. La nomina di un Vescovo a una specifica diocesi, ovvero la sua giurisdizione su un territorio e la sua autorità pastorale, è un atto amministrativo della Chiesa. Se un Vescovo già validamente ordinato viene messo a capo di una diocesi, la validità della sua giurisdizione su quella diocesi può essere messa in discussione qualora si consideri illegittimamente eletto il Papa in carica. Tuttavia, questa questione riguarda solo il diritto di governo e non influisce sulla sua capacità di amministrare validamente i sacramenti, inclusa l’ordinazione di nuovi Vescovi e sacerdoti. Pertanto, un Vescovo ordinato validamente mantiene piena capacità sacramentale, indipendentemente da chi lo ha nominato in una determinata diocesi. La questione della nomina territoriale potrà essere valutata in seguito da un Papa legittimo, ma ciò non compromette la validità delle ordinazioni o degli altri sacramenti amministrati dal Vescovo.

LA LEZIONE DI APOSTOLICAE CURAE E LE ORDINAZIONI ANGLICANE

È stato fatto un paragone errato con la dichiarazione di nullità delle ordinazioni anglicane da parte di Papa Leone XIII nella lettera Apostolicae Curae (1896). Si sostiene che, come quelle, anche le ordinazioni odierne sarebbero nulle.

Questa tesi è falsa perché ignora il vero motivo della decisione di Leone XIII. Le ordinazioni anglicane furono dichiarate invalide non per lo scisma (la separazione da Roma), ma per un difetto sostanziale del sacramento:

  • Difetto di Forma: Il rito anglicano era stato deliberatamente modificato per rimuovere ogni riferimento esplicito al sacerdozio sacrificale e al potere di consacrare l’Eucaristia.
  • Difetto di Intenzione: Questo cambiamento nel rito manifestava un’intenzione contraria a quella della Chiesa Cattolica.

Questo non ha nulla a che vedere con la situazione odierna. La Chiesa Cattolica continua a usare un rito di ordinazione immutato nella sua sostanza, che trasmette validamente il sacerdozio apostolico.

APPROFONDIMENTO: ANALISI DEI PASSI DI APOSTOLICAE CURAE

PRIMO PASSAGGIO: LA FORMA DEL RITO

«Quamobrem toto Ordinali non modo nulla est aperta mentio sacrificii, consecrationis, sacerdotii, potestatisque consecrandi et sacrificii offerendi; sed immo omnia huiusmodi rerum vestigia, quae superessent in precationibus ritus catholici non plane reiectis, sublata et deleta sunt de industria, quod supra attigimus»[69].

Traduzione:

«Perciò, in tutto l’Ordinale non solo non vi è alcuna menzione esplicita del sacrificio, della consacrazione, del sacerdozio e del potere di consacrare e di offrire il sacrificio; ma anzi, tutte le tracce di tali cose, che fossero rimaste nelle preghiere del rito cattolico non completamente rigettate, sono state rimosse e cancellate deliberatamente, come abbiamo accennato sopra»[70].

Papa Leone XIII spiega che nelle ordinazioni anglicane secondo i due riti redatti da Cranmer nel 1549 e 1552 e promulgati da Edoardo VI, non vi è alcun riferimento esplicito al sacerdozio nel senso cattolico del termine. La formula infatti recita: «Ricevi lo Spirito Santo. I peccati che rimetterai saranno rimessi, quelli che riterrai saranno ritenuti. Sii fedele dispensatore della parola di Dio e dei suoi santi sacramenti»[71].

La formula fu arricchita nel 1662 ed è tuttora in vigore in questa forma: «Ricevi lo Spirito Santo per l’ufficio e il ministero di sacerdote nella Chiesa di Dio, ora a te affidati mediante l’imposizione delle nostre mani. I peccati che tu rimetterai saranno rimessi; e quelli che tu riterrai saranno ritenuti. E sii fedele dispensatore della parola di Dio e dei suoi santi sacramenti. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen»[72].

In entrambe viene omessa ogni menzione del potere di consacrare l’Eucaristia o di offrire il Sacrificio. Il termine «Sacerdote» introdotto nel 1662 non muta l’efficacia della formula perché, spiega Leone XIII, resta un nome «senza la realtà che Cristo ha istituito»[73].

SECONDO PASSAGGIO: L’INTENZIONE

«Cum hoc igitur intimo formae defectu coniunctus est defectus intentionis, quam aeque necessario postulat, ut sit sacramentum. De mente vel intentione, utpote quae per se quiddam est interius, Ecclesia non iudicat: at quatenus extra proditur, iudicare de ea debet»[74].

Traduzione:

«Con questo intimo difetto della forma è congiunto il difetto dell’intenzione, che è ugualmente necessaria perché vi sia il sacramento. Circa la mente o l’intenzione, in quanto cosa interiore, la Chiesa non giudica; ma per quanto si manifesta esteriormente, deve giudicarne»[75].

Anche se il celebrante volesse «fare bene», questo non basterebbe. Perché? Perché il rito è stato modificato rispetto a quello della Chiesa Cattolica e la formula è oggettivamente inadeguata, non esprime più ciò che la Chiesa intende fare quando conferisce l’Ordine.

TERZO PASSAGGIO: LA DICHIARAZIONE FINALE

«Itaque omnibus Pontificum Decessorum in hac ipsa causa decretis usquequaque assentientes, eaque plenissime confirmantes ac veluti renovantes auctoritate Nostra, motu proprio certa scientia, pronunciamus et declaramus, ordinationes ritu anglicano actas, irritas prorsus fuisse et esse, omninoque nullas»[76].

Traduzione:

«Pertanto, aderendo pienamente a tutti i decreti dei Nostri Predecessori Pontifici su questa stessa questione, e confermandoli e quasi rinnovandoli con la Nostra autorità, di Nostra iniziativa e con piena consapevolezza, proclamiamo e dichiariamo che le ordinazioni celebrate secondo il rito anglicano sono state e sono assolutamente invalide e del tutto nulle»[77].

È questa la dichiarazione conclusiva. Papa Leone XIII, in virtù della sua autorità suprema, dichiara le ordinazioni anglicane del tutto nulle e invalide. Non si tratta di un’opinione personale o di una valutazione pastorale, ma di un giudizio dottrinale definitivo.

Pertanto, riepilogando, i motivi principali dell’invalidità delle ordinazioni anglicane sono:

  1. Difetto di forma – Il rito anglicano non include le parole essenziali che conferiscono il sacerdozio cattolico. Mancano riferimenti al sacrificio eucaristico e alla grazia sacramentale.
  2. Difetto di intenzione – Gli ideatori del rito volevano abbandonare la dottrina cattolica e hanno costruito un rituale che non trasmette il vero sacerdozio. Di conseguenza, anche se un celebrante oggi volesse «fare ciò che fa la Chiesa», quel rito non glielo permetterebbe.
  3. Conseguenza teologica – Se il sacramento dell’Ordine non è valido, allora non è valida nemmeno l’Eucaristia celebrata da chi non è sacerdote.

Papa Leone XIII non ha dichiarato nulle le ordinazioni perché i Vescovi anglicani si erano separati dalla Chiesa, ma perché avevano alterato la sostanza del rito.

LA GARANZIA DELLA CONFESSIONE: IL PRINCIPIO ECCLESIA SUPPLET

Il sacramento della Confessione richiede che il sacerdote, oltre a essere validamente ordinato, abbia la «facoltà» di assolvere, concessa dall’autorità ecclesiastica. Qualcuno potrebbe dubitare che, se il Papa fosse illegittimo, le facoltà concesse dai vescovi da lui nominati siano valide.

Anche in questo caso, la Chiesa, nella sua saggezza pastorale, protegge i fedeli. Il Diritto Canonico stabilisce il principio di supplenza (Ecclesia supplet, la Chiesa supplisce):

«Nell’errore comune di fatto o di diritto, e parimenti nel dubbio positivo e probabile sia di diritto sia di fatto, la Chiesa supplisce, tanto nel foro esterno quanto interno, la potestà di governo esecutiva.» (Can. 144 §1)[78].

Questo significa che per il bene dell’anima del fedele (ricordiamo che per il Diritto Canonico salus animarum suprema lex, la salute delle anime è la legge suprema), anche se vi fosse un difetto di giurisdizione nel confessore, la Chiesa stessa fornisce la potestà necessaria perché l’assoluzione sia valida. I fedeli possono e devono accostarsi al tribunale della Misericordia con assoluta fiducia.

 

CONCLUSIONE

In conclusione, questo saggio ha inteso dare risposta al grave disorientamento che affligge oggi molti fedeli, dimostrando con argomenti teologici e storici che i sacramenti sono e rimangono validi e possono quindi essere ricevuti in piena fiducia anche in un tempo di eventuale profonda crisi dell’autorità ecclesiale.

Partendo dalla straordinaria conferma celeste del miracolo di Moncada, avvenuto durante il Grande Scisma d’Occidente, abbiamo ribadito i pilastri immutabili della teologia sacramentale: il principio ex opere operato, la distinzione fondamentale tra validità e liceità e l’intenzione ministeriale di «fare ciò che fa la Chiesa» come unico requisito soggettivo del celebrante.

Sono state confutate punto per punto le obiezioni principali: si è chiarito che la menzione del Papa una cum è un’espressione di comunione ecclesiale e non una condizione di validità; che la fede personale o l’ortodossia del ministro non intaccano la sostanza del Sacramento; e che l’invito ad astenersi dalla Messa domenicale è un consiglio teologicamente infondato e pastoralmente devastante. L’analisi del caso della Fraternità Sacerdotale San Pio X ha fornito la prova incontrovertibile che la Chiesa stessa permette di assolvere il precetto anche presso ministri in stato di scisma oggettivo, a patto di non condividerne lo spirito.

Infine, si è riaffermato che la continuità della grazia è garantita dalla successione apostolica per le Ordinazioni e dal principio Ecclesia supplet per le Confessioni. La tesi finale è dunque un appello alla fiducia e alla perseveranza: il cattolico, anche nel tempo della prova, ha il dovere e la gioia di accostarsi alle fonti della grazia. I sacramenti, doni di Cristo alla sua Chiesa, non vengono meno, perché è Cristo stesso ad agire in essi, garantendo la salvezza delle anime (salus animarum suprema lex) al di sopra delle crisi umane.

È necessaria grande prudenza e fede nella Divina Provvidenza e nel piano di Dio per la Sua Chiesa. Le soluzioni alle crisi ecclesiali si trovano per via canonica, attraverso gli strumenti stabiliti da Cristo stesso. Fuggire dai sacramenti non è una soluzione, ma un suicidio spirituale. È recidere il legame dei tralci con la vite dalla quale traggono il necessario alimento[79].

L’invito finale è un appello a deporre le armi del giudizio privato, che genera solo ansia e divisione e a impugnare le armi della fede: la preghiera, la penitenza e, soprattutto, la partecipazione fiduciosa e costante ai sacramenti. È lì che Cristo ci attende. È lì che ci dona sé stesso. Separarsi dalla Chiesa visibile, pensando di essere la «vera Chiesa», è un atto di scisma.

[1] Traduzione propria dell’articolo tratto dal sito della Parrocchia di S. Jaime di Moncada. L’episodio è riportato negli Anales Eclesiásticos di padre Odorico Raynaldi.

[2] Successivamente, con il Concilio di Pisa del 1409, i cardinali di entrambe le obbedienze dichiararono decaduti i due papi in carica — Gregorio XII a Roma e Benedetto XIII ad Avignone — ed elessero un terzo papa: Alessandro V, cui successe Giovanni XXIII (antipapa). Invece di risolvere la crisi, il concilio aggravò lo scisma: tre papi rivendicavano contemporaneamente la legittimità. La fine dello scisma si avrà solo con il Concilio di Costanza (1414–1418).

[3] Antonio Galli, Gli Antipapi del Grande Scisma d’Occidente, Sugarco, Milano 2011, pag. 41.

[4] Antonio Galli, Gli Antipapi del Grande Scisma d’Occidente, pagg. 42-43.

[5] «Nelle preghiere della messa il sacerdote parla in nome della Chiesa a cui è unito, ma nel consacrare l’Eucaristia parla in nome di Cristo, di cui fa allora le veci per il potere d’ordine. Quindi il sacerdote separato dall’unità della Chiesa, non avendo perduto il potere d’ordine, consacra validamente il corpo e il sangue di Cristo; essendo però separato dall’unità della Chiesa, le sue preghiere non hanno efficacia» (Thomas Aquinas, Summa Theologiae III, q. 82, a. 7, ad 3).

[6] S. Antonino Pierozzi, citato da Louis Salembier, The Great schism of the west, Tübner, Londra 1907, pag. 182. Lo stesso passo è citato anche da Antonio Galli, Gli Antipapi del Grande Scisma d’Occidente, pag. 42.

[7] L’ignoranza è detta invincibile quando il soggetto, pur impegnandosi con sincerità, non riesce a comprendere l’argomento in questione oppure non è in grado di giungere a una conclusione chiara. Essa può assumere carattere colpevole quando la persona, non conducendo una vita moralmente retta e non cercando sinceramente la verità, finisce per formarsi una coscienza ottusa, incapace di riconoscere il vero. In questo caso, l’ignoranza è frutto di una responsabilità morale. Può invece dirsi incolpevole, quando il soggetto ha fatto quanto era nelle sue possibilità per comprendere correttamente la questione, senza tuttavia riuscire ad acquisire una certezza sufficiente: qui l’ignoranza, pur restando reale, non è imputabile moralmente, poiché l’agente ha agito secondo retta intenzione e proporzionata diligenza.

[8] Ricordiamo il già citato Vincenzo Ferrer, ma anche il Beato Pietro di Lussemburgo (1369–1387) e Santa Coletta di Corbie (1381-1447).

[9] Louis Salembier, The Great schism of the west, pagg. 182-183, traduzione propria.

[10] Louis Salembier, The Great schism of the west, pagg. 183, traduzione propria.

[11] Questo era previsto dal Codex Iuris Canonici del 1917. Il diritto canonico vigente ha ampliato le condizioni in cui si applica la supplenza (supplentia), ossia la sanazione della mancanza di potestà di governo in caso di errore comune o di dubbio positivo e probabile. Il principio è disciplinato dal can. 144 del Codice di diritto canonico del 1983, che costituisce un’evoluzione rispetto alla normativa più restrittiva del Codice del 1917. Oggi non è più richiesto che la persona abbia un titolo colorato (cioè un atto giuridico esterno, come una bolla o decreto), ma basta che la gente creda che quella persona abbia il titolo, anche senza verificarlo.

[12] Louis Salembier, The Great schism of the west, pagg. 181-182, traduzione propria.

[13] La tesi secondo la quale, invece, la validità dei sacramenti dipenda dalla persona del celebrante era propria all’eresia donatista del V secolo che propugnava la teoria dell’ex opere operantis, subordinando la validità alla qualità morale del ministro.

[14] Un inciso: le ostie per celiaci sono materia valida? Sì, lo sono, perché non sono completamente prive di glutine ma ne contengono una piccolissima quantità sufficiente alla panificazione. Le ostie che fossero completamente prive di glutine non sarebbero materia valida. (Cfr. Comunicato dell’Ufficio Liturgico Nazionale della Conferenza Episcopale Italiana, 18-10-2001).

[15] S. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, III, q.82.

[16] Can. 846 CIC – «Nella celebrazione dei sacramenti, si osservino fedelmente i libri liturgici approvati dalla competente autorità; perciò nessuno aggiunga, tolga o muti alcunché di sua iniziativa».

[17] Cfr. nn 1353, 1373-1378, 1411, 1412.

[18] Martino V, Bolla Inter Cunctas, n. 22 in Denz. 1264.

[19] Concilio di Trento, Sessione VII (3 marzo 1547): Dottrina e canoni sui sacramenti in generale; Sessione XIII (11 ottobre 1551): Dottrina sull’Eucaristia.

[20] Letteralmente: «per il fatto stesso di aver fatto la cosa». Significa che il sacramento produce i suoi effetti per la «propria ed intima efficacia» (Concilio di Trento, Sess. VII, ca. 8; Denz 1611), non per i meriti del ministro, poiché è Cristo stesso che agisce.

[21] Can. 841 CDC – «Poiché i sacramenti sono gli stessi per tutta la Chiesa […], è di competenza unicamente della suprema autorità della Chiesa approvare o definire i requisiti per la loro validità».

[22] Come vedremo più avanti nel testo, i sostenitori di questa tesi ipotizzano che la gerarchia visibile costituisca una «chiesa scismatica», detta anche «chiesa bergogliana», diversa dalla Chiesa Cattolica.

[23] L’espressione «Messa una cum» viene utilizzata per intendere sinteticamente le S. Messe celebrate menzionando il nome del Papa regnante che si suppone illegittimo o dubbio. Perciò capita di sentire porre in dubbio la validità delle «Messe una cum».

[24] Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, 17 aprile 2003, in AAS 95 (2003), pagg. 433-475. La frase che stiamo esaminando va interpretata all’interno del contesto in cui è collocata. Si tratta di una citazione a sua volta presa da Communionis notio (1992), una Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede ai Vescovi della Chiesa Cattolica incentrata sull’unità della Chiesa e sulla comunione ecclesiale. Non si tratta di un passaggio dottrinale che sancisce le condizioni per la validità del sacramento.

[25] «Inoltre, per il carattere stesso della comunione ecclesiale e del rapporto che con essa ha il sacramento dell’Eucaristia, va ricordato che “il Sacrificio eucaristico, pur celebrandosi sempre in una particolare comunità, non è mai celebrazione di quella sola comunità: essa, infatti, ricevendo la presenza eucaristica del Signore, riceve l’intero dono della salvezza e si manifesta così, pur nella sua perdurante particolarità visibile, come immagine e vera presenza della Chiesa una, santa, cattolica ed apostolica”. Deriva da ciò che una comunità veramente eucaristica non può ripiegarsi su se stessa, quasi fosse autosufficiente, ma deve mantenersi in sintonia con ogni altra comunità cattolica. La comunione ecclesialedell’assemblea eucaristica è comunione col proprio Vescovo e col Romano Pontefice. Il Vescovo, in effetti, è il principio visibile e il fondamento dell’unità nella sua Chiesa particolare. Sarebbe pertanto una grande incongruenza se il Sacramento per eccellenza dell’unità della Chiesa fosse celebrato senza una vera comunione col Vescovo. Scriveva sant’Ignazio di Antiochia: “Si ritenga sicura quell’Eucaristia che si realizza sotto il Vescovo o colui a cui egli ne ha dato incarico”. Parimenti, poiché “il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell’unità sia dei Vescovi sia della moltitudine dei fedeli”, la comunione con lui è un’esigenza intrinseca della celebrazione del Sacrificio eucaristico. Di qui la grande verità espressa in vari modi dalla Liturgia: “Ogni celebrazione dell’Eucaristia è fatta in unione non solo con il proprio Vescovo ma anche con il Papa, con l’Ordine episcopale, con tutto il clero e con l’intero popolo. Ogni valida celebrazione dell’Eucaristia esprime questa universale comunione con Pietro e con l’intera Chiesa, oppure oggettivamente la richiama, come nel caso delle Chiese cristiane separate da Roma”» (Giovanni Paolo II, Ecclesia de Eucharistia, n. 39).

[26] A ulteriore conferma che la menzione del Papa non è una formula di validità, ma un’espressione della comunione ecclesiale, viene dalla struttura stessa del Messale Romano. Non tutte le Preghiere Eucaristiche usano la formula esatta «in unione con» (una cum). Mentre la Preghiera I (Canone Romano) e la II la utilizzano, le Preghiere III e IV, pur nominando il Papa, impiegano formulazioni diverse. Se la formula esatta «una cum» fosse un requisito di validità, ne conseguirebbe l’assurdo che almeno due delle principali Preghiere Eucaristiche della Chiesa renderebbero la Messa invalida. Inoltre, la posizione di tale menzione all’interno del canone stesso ne smentisce il carattere di condizione di validità. Nella Preghiera Eucaristica II, ad esempio, il Papa viene nominato dopo la consacrazione, quando la Transustanziazione è già pienamente avvenuta. Se la menzione del Papa (e la sua legittimità) fosse un requisito per la validità, ci si troverebbe di fronte a un’impossibilità teologica: le Sacre Specie potrebbero forse «ritornare» pane e vino se il celebrante, dopo averle consacrate, nominasse un Papa ritenuto illegittimo? Evidentemente no. Ciò dimostra ulteriormente che la menzione del Papa è un segno liturgico della volontà di celebrare in comunione con la Chiesa universale e non un interruttore che «attiva» o «disattiva» la validità del Sacramento.

[27] «Le Chiese orientali che non sono in piena comunione con la Chiesa cattolica celebrano l’Eucaristia con grande amore. Queste Chiese, quantunque separate, hanno veri sacramenti, soprattutto in forza della successione apostolica, il sacerdozio e l’Eucaristia, per mezzo dei quali sono ancora unite a noi da strettissimi vincoli. Quindi una certa comunicazione nelle cose sacre, presentandosi opportune circostanze e con l’approvazione dell’autorità ecclesiastica, non solo è possibile, ma anche consigliabile» (Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1399). Questo legame oggettivo si basa sulla dottrina che, nonostante la separazione, lo Spirito Santo è all’opera nelle loro celebrazioni e nei loro sacramenti, mantenendo una connessione spirituale con la Chiesa universale.

[28] «L’Eucaristia è il mistero dell’intima vicinanza e comunione di ogni singolo col Signore. Ed è, al tempo stesso, l’unione visibile tra tutti. L’Eucaristia è Sacramento dell’unità. Essa giunge fin nel mistero trinitario e crea così al contempo l’unità visibile. Diciamolo ancora una volta: essa è l’incontro personalissimo col Signore e, tuttavia, non è mai soltanto un atto di devozione individuale. La celebriamo necessariamente insieme. In ogni comunità vi è il Signore in modo totale. Ma Egli è uno solo in tutte le comunità. Per questo, della Preghiera eucaristica della Chiesa fanno necessariamente parte le parole: “una cum Papa nostro et cum Episcopo nostro”. Questa non è un’aggiunta esteriore a ciò che avviene interiormente, bensì espressione necessaria della realtà eucaristica stessa. E menzioniamo il Papa e il Vescovo per nome: l’unità è del tutto concreta, ha dei nomi. Così l’unità diventa visibile, diventa segno per il mondo e stabilisce per noi stessi un criterio concreto» (Benedetto XVI, «Omelia della Santa Messa “Nella cena del Signore”», 21 aprile 2011).

[29]Da un’omelia del 10 luglio 1977 pubblicata in Joseph Ratzinger, Il Dio vicino.

[30] Papa Giovanni Paolo II introdusse il reato di consacrazione a fine sacrilego nelle norme del motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela del 30 aprile 2001. Il testo prevede sanzioni per il sacerdote che «mosso da uno scopo malvagio, consacra una materia senza l’altra o entrambe sia durante la celebrazione eucaristica che al di fuori della Messa. Il fine perverso del sacerdote non annulla, tuttavia, l’intenzione di compiere ciò che fa la Chiesa con quel gesto, per cui si attua una valida transustanziazione delle specie. Il crimine si realizza, infatti, in presenza di una vera consacrazione» (Pierpaolo Dal Corso, «La consacrazione a scopo sacrilego di una sola materia o di entrambe, durante la celebrazione eucaristica o fuori della santa messa» in Ius Ecclesiae, XXVI, 2014, pagg. 623-644).

[31] Cfr. ad esempio don Alessandro Minutella, «Bergoglio e la falsa chiesa guardano avanti: 2028!», 27 marzo 2025, https://www.youtube.com/live/2LT2AA-UMZY?si=3SwG6wmi2ZimhJQ2;
«È falsa! Cosa? La chiesa di Bergoglio!», 20 giugno 2023, https://www.youtube.com/live/Gddp4U4tbLY?si=nNWZxkjhIF1-wHrv;
«Fulton Sheen (chiesa dell’anticristo) e Maria Valtorta (Il pastore idolo)», 11 luglio 2024,
https://www.youtube.com/live/2zeg_Vt05cM?si=9o0UVGc7m21UlKe4.

[32] Ad esempio: «Circa la validità dei sacramenti del clero bergogliano, su questo si dovrà pronunciare il prossimo Papa […] La messa antipapale gnostica in unione con Bergoglio non sapete se è valida […] Una cosa è certa: la messa in unione con l’antipapa gnostico è illecita e non bisogna andarci […] «Mi deve dimostrare che la Chiesa antipapale bergogliana è stata oggetto di un pronunciamento ecclesiastico ufficiale da parte della vera Chiesa Cattolica, che ha stabilito che la messa bergogliana è lecita» (Andrea Cionci, «I danni dell’Unacumismo», 20 mar 2025,

https://youtu.be/j-j4QF0_dUM?si=_MeZh-jRhMyKtP6l);

«Bisognerebbe anche studiare una giurisprudenza per ovviare un altro caso come quello di Bergoglio. Che si fa se viene fuori un altro papa eretico?» (Andrea Cionci, «Impossibile sopire troncare»,

https://youtu.be/jRHmK_fvRo8?si=n_08bHsxJg-RK4mz);

«La chiesa bergogliana non è innocuamente scismatica, (come una qualsiasi chiesa protestante, ad esempio) ma è usurpatrice e nemica della Chiesa cattolica e, tecnicamente, mette a rischio la sua esistenza» (Andrea Cionci, «Sulla validità/liceità della Messa “una cum papa Francisco”»

https://www.codiceratzinger.eu/_files/ugd/162863_35b5cd53db5a461889fb1d23d35b5e7b.pdf);

«Bergoglio non è il papa ma il patriarca di una chiesa scismatica che ha usurpato il trono di Pietro» (Andrea Cionci, «Gran finale: la questione dell'”una cum” fra gli una cum sulla validità della messa», 24 agosto 2023, https://youtu.be/aHEFcpghefk?si=3cO5kqo2zQ4Rq4Uk).

Cfr. anche Andrea Cionci, «Precetto domenicale si è scusati anche per motivi economici», 26 mar 2025 https://youtu.be/vUFv_m5MEnA?si=4Wc_jH-PMc8u0TPZ;

Andrea Cionci, «Domande a P. Farè su validità della messa: l’una cum Bergoglio richiama l’unione con Pietro?», 24 ottobre 2024

https://youtu.be/7ekew-xYXvo?si=khKy-UxPMsV3SnBH.

[33] «Vedete bene che l’antipapa, malvagio, gnostico, massone Bergoglio era nemico dell’Eucaristia, voleva disinnescarla e quindi siamo del tutto autorizzati a ritenere che alcuni preti nominati sotto Bergoglio, che celebravano la Messa in unione con lui, non avessero l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. […] se un prete bergogliano non crede all’Eucaristia ma va lì e fa il suo dovere, la Messa è valida. Dov’è che non sarebbe valido il sacramento? […] se questo prete in cuor suo dicesse: “non intendo consacrare, né intendo lasciarmi determinare dalla volontà della Chiesa qui presente” […] Ora, noi non possiamo invece essere sicuri che nessun sacerdote abbia mai inteso fare questo. Perché? Perché la Chiesa è impestata di massoni, di gnostici, che odiano l’Eucaristia. E quindi siamo del tutto legittimati nel ritenere che preti di nomina bergogliana, nominati sotto Bergoglio, che celebravano in unione con Bergoglio, potessero avere l’intenzione positiva di non consacrare né di lasciarsi determinare dalla volontà della Chiesa, cioè che fossero nemici attivi dell’Eucaristia» (Andrea Cionci, «Il miracolo eucaristico di Moncada conferma lo studio di Cionci su validità/liceità dei Sacramenti», 26 luglio 2025, https://www.youtube.com/watch?v=WH-NHHJpNCY&t=7s).

[34] Martino V, Inter Cunctas, n. 22.

[35] Concilio di Trento, Sessione VII, Canone 12 sui sacramenti in genere.

[36] Thomas Aquinas, Summa Theologiae III q. 82, a. 7, co.

[37] A conferma di ciò, si possono citare i miracoli eucaristici di Lanciano e Bolsena, nei quali sacerdoti dubbiosi sulla transustanziazione hanno comunque agito con l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa e Cristo ha manifestato miracolosamente la Sua presenza reale per rafforzare la fede.

[38] Leone XIII, Lettera apostolica Apostolicae Curae, 15 settembre 1896 in AAS 29 (1896-97), 193-203.

[39] Antonio Piolanti (1911–2001), sacerdote, laureato in filosofia, teologia e in diritto utroque iure, fu rettore della Pontificia Università Lateranense dal 1956 al 1969. Formatore di generazioni di ecclesiastici, fu autore di numerose opere di teologia dogmatica e fondò la rivista Divinitas. Fu consultore della Curia Romana ed ebbe un ruolo centrale nel dibattito teologico preconciliare e postconciliare. È considerato uno dei maggiori studiosi di teologia dei sacramenti del suo tempo.

[40] Antonio Piolanti, De sacramentis, Marietti, 1947, pagg. 106-107, traduzione propria.

[41] «Can. 4. Se qualcuno afferma che il battesimo anche se amministrato dagli eretici nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, con l’intenzione di fare quello che fa la chiesa, non è un vero battesimo: sia anatema» (Concilio di Trento, Decreto sui sacramenti, Can. 4, DH 1617).

[42] «3100-3102: Risposta del S. Uffizio al Vicario apostolico dell’Oceania Centrale, 18 dic. 1872 – Domanda e risposta si riferiscono alla dottrina dei metodisti che il battesimo sia un puro e semplice segno esteriore di inserimento nella comunità cristiana. – Ed.: ASS 25 (1892/93) 246 / CollPF2 2, 60, n. 1392. Fede e intenzione del ministro dei sacramentiDomanda: 1. Il battesimo amministrato da quegli eretici [metodisti] non è forse dubbio per la mancanza dell’intenzione di fare quello che ha voluto Cristo, quando espressamente è stato dichiarato dal ministro, prima di battezzare, che il battesimo non ha nessun effetto nell’anima? 2. È forse dubbio il battesimo così amministrato, se la dichiarazione suddetta non è stata espressamente fatta subito prima che il battesimo fosse amministrato, ma è stata spesso pronunciata dal ministro, e quella dottrina viene apertamente predicata in quella setta? Risposta: Questi dubbi, invero, già da tempo sono stati sollevati, e la risposta è stata a favore della validità del battesimo: questo lo puoi vedere presso Benedetto XIV, nel De Synodis dioecesanis, l. VII, c. VI, n. 9, dove si trovano queste parole: “Si guardi il Vescovo dal dichiarare incerta e dubbia la validità di un battesimo soltanto per questo motivo, perché il ministro eretico, dal quale è stato amministrato, dato che non crede che per il lavacro della rigenerazione sono cancellati i peccati, non lo ha amministrato per la remissione dei peccati e perciò non ha avuto l’intenzione di amministrarlo come è stato istituito da Cristo Signore…”. Il motivo di questo è chiaramente insegnato dal cardinale Bellarmino nel De sacramentis in genere, l. I, c. 27, n. 13, dove, dopo aver esposto l’errore… di coloro che affermano che il Concilio di Trento nel canone XI della sessione VII ha definito che non è valido il sacramento se il ministro non si propone non solo l’atto, ma anche il fine del sacramento, cioè si proponga ciò per cui il sacramento è stato istituito, aggiunge questo: “… Il concilio infatti in tutto il canone 11 non nomina il fine del sacramento, e neppure dice che è necessario che il ministro si proponga ciò che si propone la Chiesa, ma ciò che fa la Chiesa. Ciò che la Chiesa fa, poi, non significa il fine, ma l’azione…”. Da questo consegue ciò che dice Innocenzo IV, nel c. 2 del De baptismo al n. 9, cioè che è valido un battesimo dato da un saraceno, di cui è noto che non crede che per l’immersione nient’altro si faccia se non un bagno, solo che intenda fare ciò che fanno gli altri che battezzano. Conclusione della risposta: A 1. No: perché, nonostante l’errore riguardo all’effetto del battesimo, non si esclude l’intenzione di fare ciò che fa la Chiesa. A 2. È previsto nella prima» (DH 3100).

[43] https://www.amicidomenicani.it/se-lintenzione-di-celebrare-del-sacerdote-sia-determinante-per-la-validita-della-messa-e-in-caso-affermativo-come-si-possa-sapere-che-lha-posta/.

[44] In generale, a nessuno è consentito giudicare il foro interno, vale a dire la coscienza e quindi le intenzioni, di un’altra persona sulla base delle sue azioni. A maggior ragione non si può presumere di conoscere l’intenzione di un celebrante sulla base della sua maggiore o minore devozione o sul modo con il quale celebra i sacramenti.

[45] Pio XII, Lettera enciclica Mystici Corporis Christi, 29 giugno 1943, in Enchiridion delle Encicliche, vol. 6 (1939–1958), EDB, Bologna 1995, pagg. 227–292., n. 23.

[46] Pio XII, Mystici Corporis Christi, n. 24.

[47] Thomas Aquinas, Summa Theologiae III, q. 82, a. 9, co.

[48] Thomas Aquinas, Summa Theologiae III, q. 82, a. 9, co.

[49] «Anche nel 1790 si riaffacciò la questione della legittimità dei sacramenti in unione con il pontefice: con la Costituzione civile del clero, molti cattolici francesi rifiutavano i sacramenti dai preti che avevano giurato alla Rivoluzione, e quindi li accettavano solo dal “clero refrattario” rimasto in unione con Roma» (Andrea Cionci, «Sulla validità/liceità della Messa una cum Papa Francisco», pag. 1).

[50] Papa Pio VI emise il breve apostolico Quod aliquantum il 10 marzo 1791, con cui condannò senza appello la Costituzione civile del clero imposta dalla Rivoluzione francese. Successivamente, il 13 aprile 1791 pubblicò il breve Charitas quae, che sospese «a divinis» tutti i vescovi e sacerdoti che avevano prestato giuramento alla Costituzione, dichiarandoli scismatici se non avessero ritrattato entro 40 giorni.

[51] È detto scisma: «il rifiuto della sottomissione al Sommo Pontefice o della comunione con i membri della Chiesa a lui soggetti» (Codice di Diritto Canonico, can. 751). «Per costituire il delitto di scisma in senso stretto sono richieste le seguenti condizioni: 1. Ci si deve ritirare direttamente (espressamente) o indirettamente (attraverso le proprie azioni) dall’obbedienza al Romano Pontefice e separarsi dalla comunione ecclesiastica con il resto dei fedeli, anche se non ci si unisce a una setta scismatica separata; 2. il ritiro deve essere fatto con ostinazione e ribellione; 3. il ritiro deve essere fatto in relazione a quelle cose che costituiscono l’unità della Chiesa; e 4. nonostante questa disobbedienza formale, lo scismatico deve riconoscere il Romano Pontefice come il vero pastore della Chiesa, e deve professare come articolo di fede che è dovuta obbedienza al Romano Pontefice» (Ignatius J. Szal, The Communication of Catholics with Schismatics, pag. 2, traduzione propria).

[52] La scomunica per scisma, in forza del can. 1364, è latae sententiae, ossia si ritiene che il fedele che commetta questo delitto cada nella scomunica automaticamente, a partire dall’atto stesso compiuto con piena responsabilità. Tuttavia, l’accertamento giuridico (la dichiarazione pubblica e formale) che qualcuno abbia effettivamente commesso il delitto di scisma spetta al Dicastero per la Dottrina della Fede. Normalmente è il Vescovo diocesano (o un tribunale ecclesiastico da lui delegato) ad avviare un’indagine (cfr. can. 1717 CDC e ss.) per appurare se il fedele abbia compiuto scisma in senso canonico e se ne ricorrano le condizioni di imputabilità (cann. 1321-1330 CDC). La Sede Apostolica può intervenire direttamente o avocare a sé il giudizio. Una volta verificati i fatti e accertata la colpevolezza, il Dicastero per la Dottrina della Fede emana un decreto dichiarativo (cfr. can. 1341 CDC e ss.) che attesta la scomunica già incorsa ipso facto. Nel caso in cui il fedele non si ravveda, lo stato di scomunica rimane; se invece recede e si riconcilia, possono avviarsi le procedure per la remissione della censura (can. 1358 CDC).

[53] «Quindi non abbiamo una dichiarazione ufficiale della Chiesa cattolica sulla validità dei sacramenti nella chiesa scismatica bergogliana» (Andrea Cionci, «Sulla validità/liceità della Messa una cum Papa Francisco», pag. 3).

[54] «più del precetto domenicale conta la liceità della messa perché il precetto domenicale si osserva andando a una messa lecita» (Andrea Cionci, «L’autogol di P. Farè sulla FSSPX: loro RICONOSCONO L’AUTORITA’ DEL PAPA LEGITTIMO», 23 luglio 2025,

[55] I documenti maggiormente oggetto di critica furono Dignitatis Humanae e Gaudium et Spes, in tema di liturgia la critica fu soprattutto successiva alla promulgazione del Novus Ordo Missae.

[56] Cfr. Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre, 24 agosto 1996, in Communicationes 29 (1997) pagg. 239–243.

[57] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre, n. 3.

[58] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre, n. 6.

[59] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre, n. 5.

[60] Benedetto XVI, Motu proprio Ecclesiae Unitatem, 2 luglio 2009, in AAS 101 (2009), p. 710–711, n. 4.

[61] Mons. Camille Perl, segretario della Commissione Ecclesia Dei, Lettera a un fedele, 28 maggio 1996 e di nuovo in una lettera del 6 marzo 1998 Prot. 236/98 «In the strict sense you may fulfill your Sunday obligation by attending a Mass celebrated by a priest of the Society of Saint Pius X. …If your intention is simply to participate in Mass according to the 1962 Missal for the sake of devotion, this would not be a sin. It would seem that a modest contribution to the collection at Mass could be justified».

[62] Pontificia Commissione Ecclesia Dei, lettera del 27 settembre 2002: «It is true that participation in the Mass and sacraments at the chapels of the Society of St. Pius X does not of itself constitute “formal adherence to the schism”» («È vero che la partecipazione alla Messa e ai sacramenti presso le cappelle della Fraternità San Pio X non costituisce di per sé una “formale adesione allo scisma”»).

[63] Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, Nota esplicativa Sulla scomunica per scisma in cui incorrono gli aderenti al movimento del Vescovo Marcel Lefebvre, n. 6.

[64] La formula «una cum famulo tuo Papa nostro Francisco» è una menzione liturgica che significa la celebrazione in unione con la Chiesa. Il sacerdote nomina colui che è riconosciuto come Papa dalla Chiesa universale. In caso di errore sulla legittimità dell’elezione del Papa, non vi è peccato né illiceità, perché l’intenzione è quella di celebrare in comunione con il legittimo Romano Pontefice, chiunque egli sia.

[65]  «Spingere i fedeli a una militanza, a una rinuncia, a un sacrificio pur di essere fedeli alla vera Chiesa, al vero Papa, impegnarsi per la verità nella Chiesa, impegnarsi perché la questione canonica venga disciolta pubblicamente: quella è l’input, è la marcia in più alla fede di questi credenti. Non adagiarsi sulla sindrome delle pastarelle: vai a timbrare il cartellino tutte le domeniche perché tanto c’è sempre la comunione con Cristo, perché, ammesso e non concesso che ci sia la comunione con Cristo, cioè che il sacramento sia valido, non ci si può andare se si riconosce un pastore illegittimo. Non si è più cattolici» (Andrea Cionci, «L’autogol di P. Farè sulla FSSPX: loro riconoscono l’autorita’ del Papa legittimo», 23 luglio 2025,

[66] Giovanni Paolo II, Lettera Enciclica Ecclesia de Eucharistia (17 aprile 2003), in AAS 95 (2003), pagg. 433–475.

[67] Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen gentium, n. 11 in AAS 57 (1965) pag. 15.

[68] «All’inizio del quarto secolo il culto cristiano era ancora proibito dalle autorità imperiali. Alcuni cristiani del Nord Africa, che si sentivano impegnati alla celebrazione del Giorno del Signore, sfidarono la proibizione. Furono martirizzati mentre dichiaravano che non era loro possibile vivere senza l’Eucaristia, cibo del Signore: sine dominico non possumus. Questi martiri di Abitine, uniti a tanti Santi e Beati che hanno fatto dell’Eucaristia il centro della loro vita, intercedano per noi e ci insegnino la fedeltà all’incontro con Cristo risorto. Anche noi non possiamo vivere senza partecipare al Sacramento della nostra salvezza e desideriamo essere iuxta dominicam viventes, tradurre cioè nella vita quello che celebriamo nel Giorno del Signore. Questo giorno, in effetti, è il giorno della nostra definitiva liberazione. C’è da meravigliarsi se desideriamo che ogni giorno sia vissuto secondo la novità introdotta da Cristo con il mistero dell’Eucaristia?» (Benedetto XVI, Esortazione Apostolica postsinodale Sacramentum Caritatis, (22 febbraio 2007) in  AAS 99 (2007), pagg. 106-180, n. 95).

[69] Leone XIII, Apostolicae Curae.

[70] Traduzione propria.

[71] «Receive the holy goste, whose synnes thou doest forgeve, they are forgeven: and whose sinnes thou doest retaine, thei are retained: and be thou a faithful despensor of the word of god, and of his holy Sacramentes. In the name of the father, and of the sonne, and of the holy gost. Amen» (The boke of common prayer…, Londra 1550).

[72] «Receive the Holy Ghost, for the Office and Work of a Priest in the Church of God, now committed unto thee by the imposition of our hands. Whose sins thou dost forgive, they are forgiven; and whose sins thou dost retain, they are retained. And be thou a faithful dispenser of the Word of God, and of his holy Sacraments; In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Amen» (The Form and Manner of Making, Ordaining and Consecrating of Bishops, Priests, and Deacons According to the Order of the Church of England).

[73] Leone XIII, Apostolicae Curae.

[74] Leone XIII, Apostolicae Curae.

[75] Traduzione propria.

[76] Leone XIII, Apostolicae Curae.

[77] Traduzione propria.

[78] La norma si applica anche alle facoltà di cui nei cann. 882, 883, 966 e 1111, §1, che riguardano la Confessione e il Matrimonio.

[79] «Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla» (Gv 15,4-5).