Nel tentativo di rimediare alla grande confusione e mancanza di informazione in merito al tema del rispetto dovuto alla Santissima Eucarestia, pubblichiamo alcuni documenti di grandissima importanza che tutti, sacerdoti e laici, dovrebbero conoscere.
In particolare pubblichiamo il collegamento all’importante istruzione “Redemptionis Sacramentum”, pubblicata nel 2004, nel quale la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti denuncia il dilagare degli abusi liturgici e ribadisce i punti fermi da mantenere.
Tra questi, per citarne solo alcuni tra i più trasgrediti e misconosciuti: l’obbligatorietà di usare il piattino nella distribuzione della Santa Comunione, il divieto di ricorrere ai ministri straordinari della Comunione nella quotidianità, il diritto dei fedeli di ricevere la Comunione in ginocchio.
Ogni cattolico battezzato, che non sia impedito dal diritto, deve essere ammesso alla sacra comunione. Non è lecito, quindi, negare a un fedele la santa Comunione, per la semplice ragione, ad esempio, che egli vuole ricevere l’Eucaristia in ginocchio oppure in piedi.” (n. 91)
È necessario che si mantenga l’uso del piattino per la Comunione dei fedeli, per evitare che la sacra ostia o qualche suo frammento cada.” (n. 93)
Il ministro straordinario della santa Comunione, infatti, potrà amministrare la Comunione soltanto quando mancano il Sacerdote o il Diacono, quando il Sacerdote è impedito da malattia, vecchiaia o altro serio motivo o quando il numero dei fedeli che accedono alla Comunione è tanto grande che la celebrazione stessa della Messa si protrarrebbe troppo a lungo. Tuttavia, ciò si ritenga nel senso che andrà considerata motivazione del tutto insufficiente un breve prolungamento, secondo le abitudini e la cultura del luogo.” (n. 158)
Pubblichiamo quindi le risposte ufficiali della stessa Congregazione a specifici quesiti posti da fedeli e sacerdoti.
Responsi della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sul modo di distribuire la Comunione
A) Sul diritto di ricevere la Comunione sulla lingua
A.1) Responsum de Communione super linguam recipienda
(pubblicata su Notitiae, 392-393 1999)
Responso – Se nelle diocesi in cui è permesso distribuire la Comunione nella mano dei fedeli sia lecito al Sacerdote ovvero ai ministri straordinari della Comunione obbligare i comunicandi a ricevere l’ostia esclusivamente in mano, e non sulla lingua.
Risulta per certo dagli stessi documenti della Santa sede che nelle diocesi ove il pane eucaristico è posto nella mano dei fedeli, resta intatto il loro diritto di riceverlo sulla lingua.
Pertanto agiscono in violazione delle norme sia coloro che obbligano i comunicandi a ricevere la Comunione esclusivamente in mano sia coloro che rifiutano ai fedeli la Comunione in mano nelle diocesi che godono di questo indulto.
Nel rispetto delle norme sulla distribuzione della santa Comunione, i ministri ordinari e straordinari curino particolarmente che l’ostia sia assunta immediatamente dai fedeli, in modo tale che nessuno si allontani con le specie eucaristiche ancora in mano.
Tutti ricordino che è tradizione secolare ricevere l’ostia sulla lingua. Il Sacerdote celebrante, se vi sia pericolo di sacrilegio, non ponga la Comunione in mano ai fedeli, e li informi sul fondamento di tale modo di procedere.
B) Sul rispetto e la deferenza dovuti al Santissimo Sacramento
B.1) Risposta Prot. N° 2372/00/L
1 – È esatto che la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, al n° 43 dell’Institutio Generalis Missalis Romani, ha intenzione di interdire al fedele di inginocchiarsi durante una qualsiasi parte della Messa, eccetto che nel corso della Consacrazione, al fine di impedire che il fedele si inginocchi dopo l’Agnus Dei e dopo aver ricevuto la santa Comunione?
Risposta: negativo.
2 – La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ai nn° 160-162, 244 e altri dell’Institutio Generalis Missalis Romani, intende dichiarare che nessuno possa più genuflettere o inchinarsi in segno di riverenza di fronte al Santissimo Sacramento immediatamente prima di ricevere la santa Comunione?
Risposta: negativo.
3 – La Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, ai nn° 314-315 e altri dell’Institutio Generalis Missalis Romani, intende dichiarare che dev’essere preferita una cappella separata per conservare il Sacerdote Sacramento nelle chiese parrocchiali, piuttosto che una collocazione centrale e ben visibile nel corpo principale della chiesa, cosí che sia visibile durante la celebrazione della Messa?
Risposta: negativo e ad mentem.
Mens: Nelle norme indicate dalla legge, appartiene al Vescovo diocesano, in quanto responsabile della sacra Liturgia nella Chiesa particolare che gli è affidata, il giudizio sul posto piú appropriato per conservare il Sacerdote Sacramento, tenendo presente lo scopo di incoraggiare e di permettere al fedele di visitare e di adorare il Sacerdote Sacramento.
Vaticano, 7 novembre 2000.
Jorge A. Card. Medina Estévez, Prefetto.
Francesco Pio Tamburrino, Arcivescovo Segretario.
C) Sul diritto di ricevere la Comunione in ginocchio[1]
C.1) Roma, 1 luglio 2002
(pubblicata su Notitiae, nov.-dic. 2002)
Prot. N. 1322/02/L
Eccellenza,
A questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti sono recentemente giunte notizie di fedeli membri della vostra Diocesi cui veniva rifiutata la santa Comunione ove non stessero in piedi per riceverla, invece che in ginocchio.
È riportato che tale politica era stata annunziata ai parrocchiani.
Ci sono sospetti che un simile fenomeno possa in qualche modo espandersi ulteriormente nella Diocesi, ma la Congregazione non è in grado di verificarlo.
Questo Dicastero ha fiducia nella vostra Eccellenza affinché possa definire in modo più chiaro la questione, e queste lamentele in qualsiasi evento offrono occasione perché la Congregazione possa comunicare il modo in cui usualmente si rivolge a tale questione, con la richiesta che rendiate tale posizione nota a qualsiasi Sacerdote che si trovasse nel bisogno di esserne informato.
La Congregazione è effettivamente preoccupata di fronte al numero di tali lamentele ricevute negli ultimi mesi da varie direzioni, e ritiene che qualsiasi rifiuto della santa Comunione ad un fedele sulla base del suo modo di presentarsi sia una grave violazione di uno dei più fondamentali diritti del fedele cristiano, precisamente quello di essere assistito dai suoi Pastori per mezzo dei Sacramenti (CIC 213).
E tenendo conto della norma per cui “i ministri dei sacramenti non possono negarli a chi legittimamente li chiedono, essendo propriamente disposti e non sia loro vietato di riceverli” (canone 843 comma 1), non dovrebbe esserci un tale rifiuto ad alcun cattolico che si presenti per la santa Comunione alla Messa, tranne casi che presentino pericolo di grave scandalo ad altri credenti, che scaturisca da peccato pubblico impenitente od eresia impenitente o scisma, pubblicamente professati o dichiarati, della persona.
Anche ove la Congregazione abbia approvato norme sulla posizione del fedele durante la santa Comunione, in accordo con gli adeguamenti ammessi alla Conferenza Episcopale dall’Institutio Generalis Missalis Romani 160 comma 2, ciò è stato fatto colla clausola per cui su tale base non si potrà negare la santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno di inginocchiarsi.
E fattivamente, e come sua Eminenza Card. Joseph Ratzinger ha recentemente sottolineato, la pratica d’inginocchiarsi per la santa Comunione ha in suo favore una tradizione secolare, ed è un segno particolarmente eloquente di adorazione, completamente adeguato alla luce della presenza vera, reale e sostanziale di Nostro Signore Gesù Cristo sotto le specie consacrate.
Datasi l’importanza di tale questione, la Congregazione vorrebbe richiedere alla vostra Eccellenza che s’indaghi specificamente se questo prete abbia effettivamente l’abitudine di rifiutare la santa Comunione a qualsiasi fedele nelle suddescritte circostanze; e, se la lamentela è comprovata, sia fermamente istruito a lui e ad altri preti che possano aver avuto una tale abitudine di evitare simili comportamenti per il futuro.
Conviene ai Sacerdoti il capire che la Congregazione terrà molto serio conto di future lamentele di tale natura, e se esse venissero verificate è determinata a richiedere azioni disciplinari consone al peso dell’abuso pastorale.
Ringraziando Vostra Eccellenza per l’attenzione e confidando nella vostra sollecita collaborazione in merito, il sinceramente vostro in Cristo
+ Jorge A. Cardinale Medina Estévez, Prefetto
+Francesco Pio Tamburrino, Segretario Arcivescovile
Allegato alla precedente risposta, lettera al fedele laico che ha fatto ricorso alla Congregazione:
Egregio signore,
Questa Congregazione gratamente accusa ricevuta della vostra lettera che concerne una politica preannunziata di diniego della santa Comunione a chi s’inginocchia per riceverla in una certa chiesa.
È inquietante che voi sembriate esprimere riserve circa sia la proprietà che l’utilità dell’indirizzarsi alla Santa Sede su tale questione.
Il Codice di Diritto Canonico 212, comma 2, stabilisce che “i fedeli di Cristo sono totalmente liberi di render note le loro istanze, specialmente le spirituali, ed i loro desideri, al Pastore della Chiesa”. E continua nel comma 3: “Secondo la propria competenza e posizione, hanno il diritto, e a volte il vero dovere, di presentare al sacro Pastore le loro opinioni circa le cose che riguardano il bene della Chiesa”.
Secondo ciò, considerando la natura del problema e la possibilità relativa che lo si possa o no risolvere a livello locale, ogni fedele ha il diritto di ricorrere al Romano Pontefice: o personalmente, o per mezzo dei Dicasteri o Tribunali della Curia romana.
Altro fondamentale diritto del fedele, come statuito dal canone 213, è “il diritto di ricevere assistenza dai sacri Pastori dai beni spirituali della Chiesa, specialmente la parola di Dio ed i Sacramenti”.
Tenuto conto della norma per cui i sacri ministri non possono negare i sacramenti a coloro che li chiedono opportunamente, sono adeguatamente disposti e non vietati dal riceverli (canone 843, comma 1), non dovrebbe trovar luogo simile rifiuto ad alcun cattolico che si presenti a Messa per la santa Comunione, tranne in casi che presentino pericolo di scandalo grave ad altri credenti che sorga da peccato pubblico impenitente od eresia o scisma ostinato della persona, pubblicamente professati o dichiarati.
Anche ove la Congregazione abbia approvato norme che stabiliscano che si stia in piedi per la santa Comunione, secondo gli adeguamenti ammessi alla Conferenza Episcopale dall’Institutio Generalis Missalis Romani 160 comma 2, è stato fatto colla clausola per cui su tale base non si potrà negare la santa Comunione ai comunicandi che sceglieranno di inginocchiarsi.
Assicuriamo che la Congregazione continuerà a considerare tale questione con la massima serietà e sta prendendo i contatti necessari a riguardo.
Contemporaneamente, questo Dicastero sarà sempre disponibile all’assistenza, se doveste contattarlo nuovamente in futuro.
Ringraziando per l’interesse, e con ogni buon auspicio nella preghiera, resto sinceramente vostro in Cristo
+ Monsignor Mario Marini, Sottosegretario
C.3) Prot. N. 47/03/L
Roma, 26 febbraio 2003
Gentile [nome omesso],
Questa Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha ricevuto tramite canali ufficiali la sua lettera datata 1 dicembre 2002, in merito all’applicazione delle norme approvate dalla Conferenza dei Vescovi degli Stati Uniti d’America, con seguente recognitio da parte di questa Congregazione, per quanto riguarda la questione della posizione per ricevere la santa Comunione.
In quanto autorità in virtù della cui approvazione la norma in questione è divenuta norma di legge, questo Dicastero ha la competenza specificare la maniera in cui la norma va intesa, a beneficio di una opportuna applicazione. Avendo ricevuto un numero non indifferente di lettere su questo argomento da diverse parti degli Stati Uniti d’America, la Congregazione desidera assicurare che la propria posizione sulla materia sia chiara.
A questo scopo è forse utile rispondere alla sua domanda ripetendo il contenuto di una lettera che la Congregazione ha recentemente indirizzato a un Vescovo negli Stati Uniti d’America dalla cui Diocesi erano state ricevute diverse lettere in merito alla questione. La lettera afferma: “… sebbene questa Congregazione abbia dato la recognitio alla norma desiderata dalla Conferenza Episcopale del suo Paese, e cioè che i fedeli stiano in piedi per ricevere la santa Comunione, questo è stato fatto a condizione che i comunicandi che scelgono di inginocchiarsi non debbano per questo vedersi negata la santa Comunione. Al contrario, i fedeli non devono subire imposizioni, né essere accusati di disobbedienza e di agire in modo illecito quando si inginocchiano a ricevere la santa Comunione”.
Questo Dicastero spera che la citazione qui data fornisca una risposta adeguata alla sua lettera. Allo stesso tempo le assicuriamo che la Congregazione sarà sempre disponibile all’assistenza, se doveste contattarlo nuovamente in futuro.
Con ogni buon auspicio nella preghiera, resto sinceramente vostro in Cristo
+ Monsignor Mario Marini, Sottosegretario
[1] Antefatto: Nel 2002 la Conferenza dei Vescovi statunitensi pubblicò un decreto nel quale si stabiliva la norma di ricevere la santa Comunione in piedi. In seguito agli abusi commessi da Sacerdoti i quali negavano la Comunione a chi si metteva in ginocchio, la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato le lettere qui riportate sul bollettino “Notitiae”, organo ufficiale della Congregazione.